TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-07-15, n. 202008101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-07-15, n. 202008101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202008101
Data del deposito : 15 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2020

N. 08101/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13969/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13969 del 2019, proposto da
Radio Ies S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14;



contro

Comune di Rocca di Papa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;



nei confronti

Radio Italia S.p.A. non costituito in giudizio;



per l'annullamento

per l'annullamento

-dell’ordinanza n. 80 prot. 22049del 16agosto 2019, notificata via P.E.C., con cui l’Amministrazione ha ingiunto, tra gli altri, alla ricorrente, quest’ultima in qualità di emittente che trasmette dai manufatti Box 2–2/A e Tralicci E ed F, “di demolire -ENTRO NOVANTA GIORNI -dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, le seguenti opere abusive realizzazione di: n°3manufattiin ferro su base in cemento “Box 2-2/A-Box 3 -3/A e Box 4 -4/A” delle seguenti dimensioni:(BOX 2) 6,50x2,00mt x h media 2,00mt;(BOX 2/A) 0,60x0,60 mt x h 2,00 mt; (BOX 3) 4,00x4,00 mt x h media 5,00 mt; (BOX 3/A) 2,50x2,00 mt x h –2–media 2,00 mt; ( BOX 4) 4,00x2,00 mt x h media 2,20 mt; (BOX 4/A) 1,60x0,60 mt x h 2,00 mt, e n. 5 tralicci metallici su base in cemento sul quale sono presenti parabole e varie antenne “tralicci E e F, tralicci G e H e traliccio I”, delle seguenti dimensioni : (traliccio E e F) struttura metallica di altezza mt. 15,00; (traliccio G), struttura metallica mt. 2,50x2,00 x altezza mt. 40,00; (traliccio H) struttura metallica di altezza mt. 12,00; (traliccio I) struttura metallica di altezza mt. 25,00, il tutto su area privata distinta in catasto al foglio 10 particella386”;

-di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rocca di Papa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, nelle forme previste dall’art. 4 del dl 28/20 convertito dalla legge 70/20

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente, che esercita attività di radiodiffusione, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Con essi, il Comune ha ordinato la demolizione di manufatti necessari alla trasmissione del segnale, costituiti per lo più da “tralicci metallici in base di cemento armato sui quali sono presenti parabole e varie antenne”.

A fondamento degli atti, l’amministrazione ha posto la natura abusiva di essi sul piano edilizio, ambientale ed urbanistico. Le opere, che sorgono in zona soggetta a vincolo paesaggistico e sismico, non sono state infatti assentite dal necessario permesso di costruire, né precedute dalla autorizzazione paesaggistica e dal nulla osta concernente il profilo sismico.

Il ricorso è manifestamente infondato, sicché, per ragioni di economia processuale, ne può essere affrontato il merito, senza soffermarsi sul profilo di inammissibilità dedotto in causa dal Comune.

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