TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-03-28, n. 201800075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-03-28, n. 201800075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201800075
Data del deposito : 28 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2018

N. 00075/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 231 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R H e Michela Reggio d’Aci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R H in Bolzano, viale Stazione, n. 7;

contro

Comando generale dell’arma dei carabinieri, -OMISSIS-, in persona del Capo di stato maggiore pro tempore, - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliato;

per l'annullamento,

- della determinazione di trasferimento “d’autorità” del -OMISSIS-alla Stazione Carabinieri di Trento (prot. n. 241241/T5-4) del 25 maggio 2017, notificata in data 9 giugno 2017, con cui si dispone il trasferimento d’autorità del ricorrente dal-OMISSIS-alla Stazione Carabinieri di Trento, quale addetto carabiniere ordinario, con conseguente privazione della indennità di bilinguismo;

- del foglio n. 66/12-2016 di prot.llo di data 06.02.2017, contenente la proposta di avvio del procedimento di trasferimento;

- di ogni ulteriore atto consequenziale, successivo o presupposto, ancorché non conosciuto, e con riserva di proporre, ove del caso, motivi aggiunti e/o integrativi;

per la declaratoria di illegittimitá

- del silenzio serbato dal Comando Generale dell´Arma dei Carabinieri rispetto all´istanza di annullamento in via di autotutela trasmessa via pec in data 19 luglio 2017;

nonché per l’accertamento dell’illegittimità

del comportamento complessivamente tenuto dall’amministrazione resistente

e per la condanna

della stessa amministrazione resistente al risarcimento del danno subito e subendo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comando generale dell’arma dei carabinieri - -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il consigliere Antonia Tassinari e udito per la parte ricorrente l’avvocato Michela Reggio d’Aci;

Nessun difensore presente per l’amministrazione intimata.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

L’odierno ricorrente nel 1985 è entrato in servizio nell’arma dei carabinieri prestando la propria attività dapprima in provincia di Bolzano e, poi, dal 1989, a Trento, presso il -OMISSIS--OMISSIS-dove attualmente riveste il grado di brigadiere capo. Nel 1986 ha conseguito l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la ex carriera di concetto previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ( Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego ). Presso il -OMISSIS- -OMISSIS- di Trento, che ha competenza territoriale regionale, presta servizio, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976 e dell’art. 33, comma 1, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 ( Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari ) anche un contingente di carabinieri, tra cui il ricorrente, in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca che percepisce la correlata indennità di bilinguismo prevista dal citato art. 1, comma 4. In relazione alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare presso il-OMISSIS-a seguito di fatti ascrivibili al ricorrente (la diffusione a colleghi di fotografie scattate al superiore gerarchico mentre pranzava in un locale pubblico), con l’impugnato provvedimento il Comando generale dell’arma ne ha disposto il trasferimento di autorità alla stazione carabinieri di Trento. La competenza territoriale di tale reparto è limitata all’ambito provinciale e non implica la conoscenza delle due lingue da parte dei militari assegnativi e conseguentemente non comporta l’attribuzione ai medesimi della relativa indennità. A seguito della diffusione delle suddette fotografie nonchè di un esposto anonimo diffamatorio pervenuto al -OMISSIS-, corredato da fotografie corrispondenti a quelle scattate dal ricorrente, nei confronti del militare è stato avviato un procedimento penale. Il 20.4.2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona, su richiesta della Procura militare, ha disposto l’archiviazione del procedimento ritenendo non diffamatoria la divulgazione delle fotografie e non sufficiente il quadro probatorio quanto all’esposto anonimo, pur confermando l’addebitabilità al ricorrente della divulgazione delle fotografie indebitamente scattate. Dalla divulgazione di fotografie è scaturito nei confronti del militare anche un procedimento disciplinare tuttora in corso. L’impugnato trasferimento d’autorità è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento e dalle osservazioni al riguardo presentate dal brigadiere capo con le quali il medesimo, rappresentando le esigenze di assistenza alla madre invalida residente a Bolzano, ha chiesto il trasferimento ad un reparto di tale città anche al fine di poter continuare a percepire l’indennità di bilinguismo. A seguito delle vicende anzidette al ricorrente è stato diagnosticato un “disturbo dell’adattamento con ansia e depressione” per il quale ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ritenendo il trasferimento d’autorità alla stazione carabinieri di Trento lesivo dei propri interessi, il brigadiere capo ha impugnato i provvedimenti in epigrafe avanti al TRGA sezione autonoma di Bolzano e l’adito Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS-ha rilevato la propria incompetenza dichiarando la competenza del TRGA di Trento, città nella quale il ricorrente presta servizio. Il giudizio è stato, quindi, riassunto presso questo Tribunale con il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 981(comma 2, lettera b) del D.Lgs.n. 66/2010 e dell’articolo 33 del D.P.R. n. 574/1988 in relazione al DPR n. 752 del 1976 (recante norme in materia di conoscenza delle lingue italiane e tedesca nel pubblico impiego), agli articoli 6 e 97 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 2, 89, 99 e 100 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Suedtirol (DPR 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 3 della legge n. 241/1990 anche in relazione all’art. 97 della Costituzione, all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (diritto ad una buona amministrazione) ed ai principi di buona fede e correttezza del codice civile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione erronea e contraddittoria, difetto assoluto dei presupposti. Sviamento.

Al personale dell’arma dei carabinieri, in virtù dell’art. 981 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), continua ad applicarsi l’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 ( Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari ). Secondo tale norma gli arruolati per l’aliquota di posti per personale bilingue vengono destinati a reparti della provincia di Bolzano o aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio. Inoltre la suddetta disposizione prevede che il Ministero dell’interno segua la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia entrati a far parte delle forze dell’ordine. Il d.P.R. n. 574/1988 così come il d.P.R. n. 752/1976 costituiscono norme di attuazione dello Statuto speciale poste a tutela delle minoranze linguistiche. Il ricorrente, appartenente al gruppo linguistico tedesco, assunto “in quota parte gruppo linguistico tedesco” e in possesso dell’attestato di bilinguismo, avrebbe dovuto essere trasferito in una sede ove è richiesta la conoscenza delle due lingue, riconosciuta ai fini della corresponsione della relativa indennità: di qui l’illegittimità del trasferimento presso la stazione dei carabinieri di Trento.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 977 e 1468 del D.Lgs. n. 66/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 3 della legge n. 241/1990 anche in relazione all’art. 97 della Costituzione, all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (diritto ad una buona amministrazione) ed ai principi di buona fede e correttezza del codice civile. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea e contraddittoria. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell´art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i (norma richiamata integralmente nell´ordinamento militare dall’art. 1373 del D. Legs. n. 66/2010). Sviamento.

Il trasferimento impugnato risulta motivato unicamente con riferimento al coinvolgimento del ricorrente in una vicenda penale, che, precedentemente all’adozione del provvedimento, è stato archiviato. Non vengono inoltre specificati ulteriori motivi per cui la permanenza del ricorrente presso -OMISSIS-avrebbe nuociuto al prestigio e al buon funzionamento dell’ufficio di appartenenza.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 976 e seguenti del D.Lgs. n. 66/2010 e dell’art. 1040 del DPR n. 90/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 3 della legge n. 241/1990 anche in relazione all’art. 97 della Costituzione, all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (diritto ad una buona amministrazione) ed ai principi di buona fede e correttezza del codice civile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa motivazione e difetto assoluto dei presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà. Sviamento.

Contraddittoriamente il provvedimento impugnato per un verso dà atto delle esigenze familiari del ricorrente di assistenza alla madre invalida a Bolzano, ma poi non le considera minimamente e ne dispone il trasferimento in un reparto di Trento, la cui sede, peraltro, è limitrofa alla sede del -OMISSIS- nonostante i posti vacanti di carabiniere in provincia di Bolzano.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 del d. lgs. n. 66/2010 (recante il principio di tassativitá delle sanzioni disciplinari) anche in relazione al principio costituzionale di legalità di cui all’art. 23 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’istituto del trasferimento d’autorità (per sua stessa natura non sanzionatorio) surrettiziamente utilizzato per imporre una sanzione disciplinare. Violazione e falsa applicazione degli artt. 976 e seguenti del D.Lgs. n. 66/2010, con specifico riferimento all’art. 977 (divieto di trasferimenti discriminatori) e dell’art. 1468, comma 2, dello stesso d. lgs. n. 66/2010 (recante il divieto di discriminazione dei militari).

Il provvedimento di trasferimento è strumentale alla illegittima applicazione di una sanzione disciplinare non prevista dalla legge poiché priva il ricorrente della “qualifica professionale di carabiniere appartenente al gruppo linguistico tedesco con patentino di bilinguismo (introdotta da norme di rango costituzionale) e della relativa indennità”. L’intento sanzionatorio emerge dal trasferimento in una sede posta ad una minima distanza dalla precedente a fronte di una asserita incompatibilità ambientale. Ne deriva la violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari.

5. Violazione e falsa applicazione dell´art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e sm.i. e degli artt. 1e 3 della legge n. 241/1990 anche in relazione all’art. 97 della Costituzione, all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (diritto ad una buona amministrazione) ed ai principi di buona fede e correttezza del codice civile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa motivazione e difetto assoluto dei presupposti. Sviamento.

L’amministrazione non ha riscontrato l’istanza del ricorrente finalizzata all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.

Nel giudizio si è costituito il Comando generale dell’arma dei carabinieri--OMISSIS-, eccependo in via gradata l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Ministero della difesa in persona del Ministro pro tempore e per difetto di legittimazione e l’infondatezza del ricorso medesimo.

Il ricorrente, rilevando che la costituzione del Comando generale dell’arma dei carabinieri--OMISSIS- ha sanato l’irregolarità della notificazione del ricorso, con successive memorie ha ribadito le proprie tesi insistendo per l’accoglimento del gravame.

Con l’ordinanza n. 79/2017 questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari che il Consiglio di Stato, successivamente, ha accolto con l’ordinanza n. -OMISSIS-.

In vista della pubblica udienza del 22 marzo 2018 il ricorrente ha depositato istanza di rinvio al fine di dedurre circostanze sopravvenute (riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e dell’inidoneità al servizio d’istituto) che inciderebbero sull’entità del risarcimento richiesto;
sul medesimo presupposto, a al medesimo scopo, nel corso dell’udienza odierna la difesa del ricorrente ha ulteriormente insistito per il rinvio al fine della proposizione di motivi aggiunti.

Il Presidente, ritenendo la causa matura per la decisione, ha respinto la richiesta di rinvio dell’udienza.

Dopo ampia discussione da parte della difesa del ricorrente il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

I) Giunge in decisione il ricorso con il quale il brigadiere capo dell’arma dei carabinieri -OMISSIS- ha contestato la legittimità del trasferimento dal -OMISSIS-di Trento alla Stazione Carabinieri di Trento, disposto per causa di incompatibilità ambientale e per effetto del quale non gli viene più riconosciuta l’indennità di bilinguismo (il -OMISSIS-di Trento ha infatti competenza anche per la provincia di Bolzano).

Di tale trasferimento il ricorrente chiede l’annullamento, insieme al risarcimento dei danni che asseritamente ne sono derivati sulla sua sfera patrimoniale ed esistenziale.

Con memoria depositata in vista dell’odierna udienza il difensore del ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione, motivando l’istanza anche con la necessità di proporre motivi aggiunti per la quantificazione dei danni derivanti dalla inidoneità al servizio, riconosciuta come dipendente da causa di servizio con provvedimento successivo alla presentazione del ricorso.

L’istanza non può essere accolta, a ciò opponendosi, in via generale, le esigenze di celerità della decisione, presidiate dall’art. 111 della Costituzione, rispetto alle quali solo motivi al medesimo livello garantiti, quali il diritto di difesa (nel cui perimetro si iscrive l’art. 43 del codice del processo amministrativo), possono fare premio.

Nella fattispecie in esame l’ambito dei pretesi motivi aggiunti non è connesso alla domanda caducatoria principale (non prospetta l’introduzione di nuove ragioni o domande rispetto ad essa), ma riguarda solamente la più completa quantificazione dei danni asseritamente derivanti, sia immediatamente, per via del trasferimento, sia successivamente, per l’inidoneità al servizio, dal provvedimento del quale si chiede l’annullamento, la cui illegittimità, ove accertata, costituisce l’antecedente logico giuridico per procedere all’esame della consequenziale domanda risarcitoria.

I prospettati motivi aggiunti, quand’anche i danni che ne dovrebbero costituire l’oggetto fossero riconosciuti dipendenti dalla complessiva vicenda di cui è causa, non avrebbero influenza sulla domanda caducatoria, essendo vero l’inverso, nel senso che, come si è detto, è il loro esame ad essere condizionato dall’esito dell’accertamento della legittimità o meno del provvedimento impugnato: e poiché la domanda di annullamento è matura per la decisione, non vi è spazio né ragione per il differimento dell’udienza.

II) In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso posta dall’amministrazione intimata, per omessa notifica al Ministero della difesa, al quale spetta, nella fattispecie in esame, la titolarità della legittimazione passiva. Invero il ricorrente ha evocato in giudizio il Comando generale dell’arma dei carabinieri e il -OMISSIS-, organi (interni) del Ministero della difesa, sforniti di capacità processuale propria. Peraltro, pur non essendosi costituito il Ministero della difesa, la costituzione del Comando generale dell’arma dei carabinieri e del -OMISSIS- ha garantito la corretta instaurazione del contraddittorio, e si può quindi prescindere dall’esaminare la fondatezza dell’eccezione, essendosi comunque verificata l’efficace costituzione del rapporto processuale.

III) Passando all’esame del merito del ricorso vale, in primo luogo e in termini generali, premettere che la riserva dei posti per i cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza numerica nella provincia di Bolzano (cosiddetta “proporzionale”) trova applicazione per il personale civile delle amministrazioni dello Stato, per il quale sono anche istituiti appositi ruoli locali (art. 89 dello statuto speciale e art. 8 del d.P.R. n. 752/1976), mentre, quanto alle forze di polizia, al fine di assicurare il buon andamento del servizio anche relativamente all’uso della lingua tedesca, è prevista la riserva di un’aliquota di posti per coloro che abbiano conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca (art. 33, comma 1 del d.P.R. n. 574/1988), accertata dal possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 752/1976.

Nella vicenda di cui è causa, riguardante la posizione di servizio di un brigadiere capo dell’arma dei carabinieri, non assume rilevanza alcuna l’appartenenza del ricorrente al gruppo linguistico tedesco secondo gli artt. 18 e 20 ter del d.P.R. n. 752/1976, giacché tale appartenenza rileva solamente per il personale civile delle amministrazioni dello Stato.

E’, inoltre, appena il caso di osservare che, se le norme dello statuto speciale di autonomia hanno rango costituzionale, i citati dd.PP.RR. n.752/1976 e n. 574/1988, recanti norme a tutela delle minoranze, sono fonti normative di livello intermedio tra la legge ordinaria e la legge costituzionale. In ragione di quanto precede la prospettazione del ricorrente, confusamente riferita ai suddetti due profili (dell’appartenenza ad una minoranza linguistica e della conoscenza linguistica), distinti e diversi concettualmente e per disciplina ancorché entrambi finalizzati alla tutela delle minoranze, risulta fuorviante e impedisce di apprezzare compiutamente il contesto fattuale e la normativa applicabile.

Occorre dunque puntualizzare in fatto che, secondo quanto egli stesso rappresenta, il ricorrente ha assunto servizio nell’arma dei carabinieri nel 1985 con assegnazione dapprima in provincia di Bolzano e dal 1989 a Trento;
(solo) nel 1986 ha acquisito l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito alla carriera di concetto. Nonostante dal foglio matricolare non si evinca immediatamente l’asserito superamento della selezione per candidati a conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, il ricorrente è, comunque, andato ad occupare l’aliquota di posti, prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 574/1988, riservata a coloro che posseggono tale conoscenza e non ovviamente (inesistenti) posti riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Pertanto è (solo) la disciplina recata dal richiamato art. 33 che trova applicazione nella fattispecie in esame, come in definitiva è riconosciuto dallo stesso ricorrente, e non le disposizioni, connesse all’appartenenza linguistica, sulla stabilità di sede, quali, in particolare, quelle relative alle condizioni per il passaggio dai ruoli locali al ruolo generale. Il citato art. 33, dopo aver previsto per i carabinieri facenti parte del contingente bilingue la destinazione presso comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale, ne consente il trasferimento “ad altra sede” “per motivate esigenze di servizio”. La norma, pertanto, non solo, in determinate ipotesi, ammette il trasferimento del personale bilingue, ma non impegna neppure a disporlo presso comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale. Né, per quanto esposto in premessa, gli invocati principi di tutela delle minoranze linguistiche, derivanti dalle disposizioni statutarie di rango costituzionale e dalla normativa di attuazione, che trovano applicazione nelle modalità e nei limiti specifici previsti, possono assumere rilevanza in generale al fine di vincolare l’amministrazione nella destinazione del ricorrente. La tutela delle minoranze non attiene in alcun modo alla fattispecie in esame, neppure nell’ottica di un vulnus all’uso delle due lingue per la mancata destinazione nella provincia di Bolzano, considerato che il ricorrente fin dal 1989 ha prestato continuativamente servizio a Trento, e che le garanzie delle minoranze devono trovare bilanciamento con l’interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento del servizio proprio delle forze di polizia.

Nemmeno giova al ricorrente appellarsi al comma 5 del più volte richiamato art. 33, secondo cui il Ministero dell’interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia entrati a far parte delle forze dell’ordine. Invero tale disposizione non solo riguarda il Ministero dell’interno, ma si riferisce al “mantenimento” in provincia di Bolzano, dove, si ripete, il ricorrente non ha più prestato servizio dal 1989.

Quanto, poi, al presupposto per il trasferimento, è sufficiente evidenziare che l’incompatibilità ambientale rappresenta indubbiamente la principale tra le esigenze di servizio che esigono un mutamento di sede.

In ragione di quanto precede il primo motivo risulta infondato.

IV) Anche il secondo motivo non merita favorevole apprezzamento.

Il provvedimento di trasferimento impugnato esplicita con sufficiente chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Questi risiedono nella situazione di incompatibilità ambientale impeditiva del corretto funzionamento del -OMISSIS- -OMISSIS- di Trento. L’incompatibilità ambientale, pacificamente riconosciuta dallo stesso ricorrente (cfr. osservazioni del 2.5.2017), è derivata, non tanto dal coinvolgimento nella vicenda penale poi risoltasi con l’archiviazione del procedimento, ma da fatti, pur non rilevanti penalmente, altrettanto pacificamente riconosciuti dal ricorrente (cfr. osservazioni del 2.5.2017) evincibili per relationem dalla documentazione richiamata nel provvedimento (cfr. nota del Comando carabinieri per la tutela della salute n. 117/5-(T)-2017 del 14.2.2017, parere del comando unità mobili e specializzate carabinieri-OMISSIS- n. 117/10-3 e parere della divisione unità specializzate carabinieri n. 225/5-2016 del 1.3.2017). Si tratta della diffusione ad alcuni colleghi tramite cellulare (applicativo whats app) di fotografie indebitamente scattate dal ricorrente al superiore gerarchico, durante un pranzo privato. In proposito va, in primo luogo, rammentato che la richiesta di archiviazione del procedimento penale conferma, tuttavia, il dato storico fattuale della diffusione, addebitabile al ricorrente, di fotografie indebitamente scattate;
in particolare, poi, va considerato che le vicende processuali penali, salvo che si concludano con un accertamento di insussistenza dei fatti o della loro inascrivibilità al soggetto, non precludono all’Amministrazione l’apprezzamento discrezionale dei comportamenti del dipendente al fine di trarne le conseguenze sul rapporto di lavoro, attesa l’autonomia tra processo penale (pur) definito con l’archiviazione e procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale (cfr. C.d.S., sez. III, n. 1073/2014). Una cosa, infatti, è la materialità del fatto, la cui sussistenza è riconosciuta dallo stesso ricorrente, ed altra cosa sono gli ulteriori elementi rilevanti per la responsabilità penale.

Il comportamento del carabiniere è stato giudicato, con una argomentazione priva di elementi di illogicità ed anzi, congruamente e correttamente motivata, idoneo a far venir meno il rapporto di fiducia con il superiore gerarchico e incompatibile con la permanenza presso il reparto di assegnazione;
di ciò il provvedimento impugnato dà sommariamente, ma sufficientemente, conto, peraltro opportunamente rinviando alla documentazione allegata. Il contestato riferimento alla (archiviata) vicenda penale, presumibilmente introdotto anche al fine di non esternare i dettagli della delicata situazione e tra l’altro accompagnato dall’inciso “a prescindere da ogni sviluppo”, assume, quindi, una rilevanza relativa, non certamente in termini tali da evidenziare l’illegittimità sostenuta dal ricorrente. Ancora, il provvedimento esprime il pregiudizio all’immagine dell’istituzione arrecato dalla condotta del ricorrente, condotta non consona che all’evidenza risulta idonea a gettare ombre sul prestigio e sul buon andamento dell’amministrazione.

Quanto sopra senza considerare che, secondo jus receptum , la natura di ordini che contraddistingue i trasferimenti di autorità (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, n. 5054/2016), anche quelli per incompatibilità ambientale e pure se adottati ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 574/1988, comporta che i medesimi non abbisognino di una particolare motivazione, poiché l’interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento del servizio, cui è sotteso il rispetto della disciplina, è prevalente sugli eventuali, contrastanti interessi del subordinato: il sindacato del giudice amministrativo è quindi limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione d’incompatibilità riscontrata dalla amministrazione, che nella specie è stata correttamente individuata.

E’ appena il caso di rilevare, infine, che risulta inconferente la prospettazione del ricorrente secondo cui il suo agire sarebbe stato preordinato a finalità di contrasto alla corruzione, finalità la cui sussistenza è irrimediabilmente minata dalla riprovevole diffusione ai colleghi delle fotografie.

In conclusione l’obbligo motivazionale risulta adeguatamente soddisfatto da quanto riportato anche per relationem nel provvedimento di trasferimento.

V) Anche il terzo mezzo è destituito di fondamento.

Il provvedimento di trasferimento non può, infatti, essere condizionato dalle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 1504/2006 e C.d.S., sez. VI, n. 1913/2010)

Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, le esigenze familiari che avrebbero militato per il trasferimento a Bolzano, ai fini dell’assistenza di un parente disabile, sono state considerate, ma, semplicemente, non sono state ritenute preminenti rispetto all’interesse al miglior funzionamento del servizio, che evidentemente implicava la destinazione alla stazione dei carabinieri di Trento.

Vale infatti considerare che il provvedimento, quanto alla situazione della forza della stazione di Trento, dà conto della carenza organica nei ruoli B.A.C. (brigadieri, appuntati e carabinieri), per cui la decisione dell’amministrazione appare ragionevole e congruamente motivata. D’altra parte i provvedimenti di trasferimento d'autorità, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono, come detto, qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 8018/2010). La scelta della nuova destinazione non appare, in conclusione, irragionevole date le evidenziate carenze di organico e neppure sproporzionata, atteso che è situata nel medesimo comune di precedente assegnazione.

Di nessuna rilevanza risulta, poi, la vicinanza fisica della sede della stazione dei carabinieri con la sede del -OMISSIS- in quanto l’incompatibilità riguarda l’aspetto funzionale del reparto di originaria destinazione, pregiudicato, come si è detto, per la compromissione dei rapporti della linea gerarchica dalla permanenza del carabiniere.

VI) Neppure il quarto motivo coglie nel segno.

Il provvedimento, invero, preordinato ad assicurare, con l’allontanamento del soggetto che ha causato l’incompatibilità ambientale, il corretto funzionamento del -OMISSIS- non denota alcun carattere e finalità di tipo sanzionatorio, come a torto sostenuto dal ricorrente.

Come detto, infatti, l’interesse, di mero fatto, all’assegnazione a reparti di Bolzano è recessivo rispetto all’interesse pubblico al buon funzionamento degli uffici e al prestigio dell’amministrazione, e ciò già di per sé priva il contestato trasferimento alla stazione dei carabinieri di Trento di qualsivoglia rilevanza punitiva.

In particolare, poi, la lamentata privazione della (inesistente) “qualifica professionale di carabiniere appartenente al gruppo linguistico tedesco con patentino di bilinguismo (introdotta da norme di rango costituzionale)” o della qualità di “carabiniere assunto in quota gruppo linguistico della Provincia autonoma di Bolzano” per tutto quanto esposto in premessa non trova fondamento.

Ed anche il sacrificio di tipo economico derivante al ricorrente dal trasferimento anziché, come preteso, a Bolzano, a un reparto avente sede a Trento, sacrificio purtuttavia non irragionevole, date le carenze di organico di tale reparto, nè sproporzionato atteso che in detto comune già precedentemente il carabiniere prestava servizio, si configura, considerata la recessività di ogni interesse privato del dipendente rispetto al preminente interesse pubblico al miglior espletamento del servizio di pubblica sicurezza, quale sfavorevole ma inevitabile conseguenza della legittima determinazione dell’amministrazione.

VII) Anche il quinto motivo è infondato.

La discrezionalità amministrativa che connota l’esercizio del potere di autotutela implica l’insussistenza di un obbligo da parte dell’amministrazione di esprimersi sull’istanza in tal senso proposta. Inoltre quanto ai trasferimenti dei militari, rientranti nel genus degli ordini, la disciplina generale sul procedimento amministrativo, secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di stato, non trova applicazione (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 8018/2010)

Ne consegue l’infondatezza della censura di violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.

VIII) In ragione di tutto quanto precede il ricorso, infondato in tutti i suoi motivi, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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