TAR Firenze, sez. III, sentenza 2016-04-05, n. 201600574

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2016-04-05, n. 201600574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201600574
Data del deposito : 5 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01080/2014 REG.RIC.

N. 00574/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01080/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2014, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo 13;

contro

Comune di Scansano in persona del Sindaco in carica;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 5 del 18.02.2014 emessa dal Comune di Scansano e con la quale si diffida il signor C M a demolire opere abusive in assenza di permesso di costruire eseguite in località Civitella nel Comune di Scansano e rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di demolizione stessa avvenuta il 19.04.2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza parziale n. 597/2015;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 la dott.ssa R M R M e udito per il ricorrente il difensore avv. N. Gagliano, delegata dall'avv. G. Citerni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza parziale n. 597/2015 il ricorso in epigrafe – avente per oggetto l’ordinanza di demolizione del 18 febbraio 2014, con la quale il Comune di Scansano – è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre per altra parte è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

È stata altresì disposta verificazione, intesa ad accertare se la documentazione fotografica aerea comprovi l’esistenza del manufatto oggetto della controversia in data anteriore al 1° settembre 1967 nell’area interessata (catasto terreni del Comune di Scansano, foglio 210, particella 76). Si tratta di un manufatto in muratura munito di canna fumaria, che il ricorrente sostiene risalente a epoca anteriore al 1967 e quindi realizzato sotto la vigenza dell’art. 31 legge urb. n. 1150/1942 nella formulazione anteriore alla legge n. 761/1967, il cui art. 10 ha modificato l’art. 31 eliminando il riferimento al (solo) centro abitato come ambito applicativo entro il quale è necessario munirsi di un titolo edilizio per realizzare interventi sul territorio.

È stato incaricato di effettuare la verificazione il Dirigente dell’Ufficio tecnico del Genio civile di Grosseto, facultato a delegare un funzionario di idonea competenza tecnica.

Il geometra Antonio Lenzini, funzionario tecnico delegato dal Dirigente predetto, ha espletato l’incarico depositando, in data 27 novembre 2015, la relazione contenente l’esito dell’accertamento effettuato.

Il verificatore afferma che il fabbricato in questione non è visibile in data anteriore al 1967 e che con sufficiente certezza si può affermare esistente a partire dal 1998. Precisa inoltre che, con riferimento a epoche più risalenti « non si può escludere in maniera assoluta l’esistenza di porzioni di un eventuale fabbricato privo di copertura visibile dall’alto. »

Da un lato, quindi, può escludersi l’esistenza del fabbricato (realizzato in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. n. 3267/1923 e della l.r.l n. 39/2000, nonché a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera m) nella sua attuale consistenza in data anteriore al 1967, in quanto tutt’al più nel 1967 era esistente un manufatto privo di copertura (probabilmente un rudere). La consistenza attuale, come risulta in atti, è di un manufatto di circa 5,90 metri per 4,33 m, con altezza di 2,48 m, realizzato con pareti in muratura rivestite in lamiera e copertura in pannelli metallici coibentati. Sul tetto è posta una canna fumaria;
il manufatto ha un accesso e due finestre, pareti interne intonacate, pavimentazione in legno. L’utilizzazione attuale è a magazzino.

Se il dato in esame si correla a tutti gli altri elementi probatori di cui dispone il Collegio, va escluso che il manufatto, ammesso che una qualche struttura esistesse prima del settembre 1967, avesse la consistenza attuale.

Innanzitutto, il Comune rileva nel provvedimento impugnato l’assenza di ogni riferimento, nell’atto di compravendita del fondo da parte del signor C in data 10 novembre 2011. rep. n. 22336 del notaio L G (circostanza non contestata).

Non corrobora la tesi di parte ricorrente neppure la meno generica delle dichiarazioni di notorietà prodotte dal ricorrente (rilasciate dagli stessi soggetti dei quali chiede l’escussione come testi), ovvero quella della signora Zelinda Grilli, la quale afferma che il fabbricato in questione è stato realizzato intorno agli anni Cinquanta e serviva come rimessa per il carro;
utilizzazione che appare incongrua rispetto a un manufatto intonacato, pavimentato in legno, con canna fumaria e finestre, sicuramente realizzato in epoca successiva a quella indicata dalla signora Grilli.

Dall’insieme di tutti i dati si evince, ricapitolando:

a) che, se pure negli anni Cinquanta esisteva un manufatto, ne va esclusa l’identificabilità con il manufatto attuale;

b) che le foto aerofotogrammetriche indicano in modo per altro dubitativo che nel 1967 al più esisteva una struttura senza copertura, probabilmente un rudere.

La prova per testi richiesta dal ricorrente, che impernia tutto il ricorso sulla sola risalenza del manufatto e quindi sull’applicabilità dell’art. 31 l. urb. del 1942 nella formulazione anteriore al 1967, senza dedurre altre censure, risulta pertanto inutile, essendo diretta a dimostrare una circostanza già esclusa sulla base del materiale probatorio in atti.

Tanto basta a respingere il ricorso, nella parte ancora sub iudice .

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del comune di Scansano, fatta eccezione per le spese di verificazione, che si liquidano sulla base della notula allegata dal verificatore, il quale ha documentato spese per euro 39,65 (trentanove,65), a titolo di onorario per l’attività professionale prestata, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) sicché, detratto l’acconto già corrisposto di € 500,00 (cinquecento/00), spettano al geometra Antonio Lenzini € 539,65 (cinquecentotrentanove/65).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi