TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-12-04, n. 202301585
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Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 01585/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Vibo Valentia, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DEL DECRETO DEL QUESTORE DI VIBO VALENTIA DEL -OMISSIS-, NOTIFICATO AL RICORRENTE IN PARI DATA CON CUI È STATA REVOCATA LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA NONCHE’ DEL DECRETO DEL PREFETTO DI VIBO VALENTIA CHE HA IMPOSTO AL RICORRENTE IL DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Vibo Valentia e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 28.2.2020 e depositato il 18.4.2020 -OMISSIS- ha impugnato:
-) il provvedimento del -OMISSIS- il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia recante divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
-) per analoghe ragioni, il successivo -OMISSIS- il Questore di Vibo Valentia revocava la licenza di porto di fucile per uso caccia di cui il ricorrente era titolare.
2- Il ricorrente affida le doglianze al seguente motivo: VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Il ricorrente:
-) rileva l’assenza dei preuspposti di non affidabilità all’uso delle armi, i quali, qualora attinenti a denunce penali, non possono basarsi su un richiamo acritico e automatico privo di valutazione autonoma anche in ordine all’esito degli stessi;
-) osserva che nella fattispecie non sussisterebbe alcun elemento, a parte il mero dato formale del deferimento del ricorrente, da cui emerga la sua inaffidabilità circa il corretto uso delle armi;
-) soggiunge che, con riferimento ai fatti oggetto della denuncia subita dal ricorrente per il reato di minaccia grave, egli riveste la qualità di p.o. avendo egli subito le minacce dei sigg.ri -OMISSIS-, nei cui confronti ha puntualmente sporto denuncia-querela.
3- Con atto depositato il 20.4.2020 si è costituito il Ministero dell’Interno – Prefettura di Vibo Valentia – Questura di Vibo Valentia per resistere al ricorso.
4- Alla camera di consiglio del 6.5.2020, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- In vista del merito non è stata depositata alcuna memoria.
6- All’udienza pubblica del 22.11.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
7-Si premette, quanto alla ricevibilità del ricorso, che esso è da considerarsi tempestivo atteso che i termini di deposito –avvenuto il -OMISSIS- a seguito di notifica perfezionatosi il -OMISSIS-- devono tener conto della sospensione dei termini processuali di cui all’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020 convertito in l. n. 27/2020.
8-Nel merito il ricorso è infondato.
9-E’ opportuno richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare il porto d'armi, come concretato dalla giurisprudenza per quanto di pertinente in questa sede:
-) per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto