TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-04-08, n. 202003843
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2020
N. 03843/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07027/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7027 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lero 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 l. n. 82/91 in data 28 marzo 2017 e notificata all'interessato il 26 maggio 2017, in toto ed in via gradata limitatamente alla parte in cui, nel disporre la non proroga del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore, riconosce contestualmente la capitalizzazione delle misure di assistenza finalizzate al reinserimento sociale dell'avente diritto limitandone, tuttavia, la misura ad un periodo di soli due anni;
nonché contro ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 23 luglio 2017 e depositato il giorno successivo, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la delibera della Commissione del 28 marzo 2017, a lui notificata il 26 maggio 2017, con cui è stato disposto:
- di non prorogare il programma speciale di protezione stante i pareri favorevoli alla fuoriuscita espressi tanto dalla Procura di Napoli, in data 21 marzo 2014, e dalla DNA, in data 6 ottobre 2014;
- di erogare la somma pari alla capitalizzazione riferita a un periodo di due anni delle misure di assistenza percepite;
- di prevedere la possibilità di integrare, successivamente, il progetto di reinserimento socio – lavorativo;
2. Avverso la gravata delibera parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art.10, comma 9, d.m. 161/2004, perché sarebbero mancate informative aggiornate sulla attuale situazione di pericolo del collaboratore, da parte della D.D.A. e della D.N.A.
II. Eccesso di potere e difetto assoluto d’istruttoria, con particolare riferimento alla capitalizzazione.
III. Violazione dell’art. 10, commi 10, 11 e 15, secondo ed ultimo cpv., d.m. 23 aprile 2004, n.161 e dell’art. 13, 5 comma, d.l. 15