TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-09-20, n. 201207931

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-09-20, n. 201207931
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207931
Data del deposito : 20 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09837/2011 REG.RIC.

N. 07931/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09837/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9837 del 2011, proposto da F M, A A, G B, G G, A M, G S, D T, rappresentati e difesi dall'avv. N C e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Cola di Rienzo 212;



contro

il Ministero della Difesa - Comando Regione militare nord, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;



per l'annullamento

- dei provvedimenti del Comando Regione militare nord, datati 1° ottobre 2011 e recanti "rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del decreto ministeriale 16 marzo 2011. Applicazione del canone provvisorio”;

- del decreto Ministero della Difesa del 16 marzo 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011;

- della nota prot. n. 15450 del 9 giugno 2011 dello Stato maggiore della Difesa;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 30 maggio 2012 il cons. G L;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.0 - Riferiscono i ricorrenti di essere originari assegnatari, con regolare provvedimento di concessione, di alloggi di servizio del Ministero della Difesa, e di essere stati poi - venuto meno il titolo - lasciati di fatto nella piena disponibilità degli alloggi, corrispondendo “ai sensi della legge n. 724/1994” il canone maggiorato rispetto agli utenti aventi titolo alla concessione.

Essi lamentano che i nuovi e peraltro provvisori canoni - applicati nei confronti di personale tuttora in servizio o vedove che vivono con la pensione di reversibilità - recano un aumento esponenziale rispetto ai canoni di occupazione sinora corrisposti, e sono di importo di molto superiore rispetto ai prezzi effettivi di mercato, per evidenti errori nella predisposizione dei criteri da utilizzare per la individuazione del canone da corrispondere.

1.1 - I motivi di ricorso sono i seguenti.

1) Violazione dell’art. 6, comma 21 quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi generali. Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011 e della nota prot. n. 15450 del 9 giugno 2011 dello Stato maggiore della Difesa. Difetto di presupposti legali. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, contraddittorietà e difetto di istruttoria, contraddittorietà fra più atti. Esercizio del potere per fini diversi, perplessità dell’azione. Violazione dei principi generali in tema di buon andamento dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento.

Gli atti individuali in epigrafe, nell'imporre la immediata corresponsione di un canone provvisorio, hanno violato l'articolo 3 del decreto ministeriale 16 marzo 2011 e l'articolo 6, comma 21 quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122. Quegli atti inoltre non sono stati preceduti da adeguata istruttoria; e gli immobili sono fatiscenti, sì che avrebbe dovuto applicarsi loro il coefficiente correttivo K. pari a 0,65 in luogo del coefficiente correttivo 0,80 applicato.

2) Violazione dell’art. 6, comma 21 quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi generali. Incompetenza. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Esercizio del potere per fini diversi, perplessità dell’azione. Violazione dei principi generali in tema di buon andamento dell’azione amministrativa.

L’art. 6, comma 21 quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 31 luglio 2010, n.122, delega il Ministro della Difesa a provvedere alla rideterminazione dei canoni in argomento “sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio”.

Il legislatore ha dunque imposto che solo ove i prezzi di mercato non siano rilevabili può farsi ricorso alle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio. Invece il decreto ministeriale 16 marzo 2011 dispone illegittimamente la rideterminazione dei canoni sulla sola base delle quotazioni rese dalla Agenzia del territorio, e, per la precisione, "dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)" (art.2, comma 1), ed esclude, in nuce , la rilevazione dei prezzi di mercato, così incorrendo nei vizi epigrafati.

3) Violazione dell’art. 6, comma 21 quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi generali. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, contraddittorietà fra più atti. Esercizio del potere per fini diversi, perplessità dell’azione. Violazione dei principi generali in tema di buon andamento dell’azione amministrativa.

Il Ministero della Difesa ha adottato il decreto per fini diversi da quelli voluti e stabiliti dal legislatore: applicare canoni insostenibili, superiori ai reali prezzi di mercato, per costringere gli attuali occupanti a liberare gli alloggi, come si legge in un documento redatto dal Gruppo di lavoro interforze denominato “Obiettivo 9”.

4) Violazione dell’art. 6, comma 21 quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi generali. Incompetenza. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Esercizio del potere per fini diversi, perplessità dell’azione. Violazione dei principi generali in tema di buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento.

Per l'affidamento ingenerato negli occupanti senza titolo dal comportamento dell'Amministrazione dal 1994 ad oggi, la durata dell'occupazione avrebbe dovuto costituire, così come quello del reddito dell'occupante, un criterio che comportasse la riduzione, non già, come previsto dall’impugnato decreto ministeriale 16 marzo 2011, l’aumento del canone.

5) Violazione dell’art. 6, comma 21 quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi generali. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Esercizio del potere per fini diversi, perplessità dell’azione. Violazione dei principi generali in tema di buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento.

L'applicazione del criterio correttivo della durata dell'occupazione operata col decreto impugnato appare illegittima per ulteriori ragioni; essa si attua con un meccanismo tutto irragionevole e illogico perché:

a) viene in questo modo a prendersi in considerazione un reddito fittizio, artefatto, che in realtà non rappresenta la reale capacità economica del soggetto;

b) con il suddetto meccanismo il criterio della durata dell'occupazione perde la propria autonomia come parametro di riferimento e finisce col diventare un correttivo del correttivo, ovvero un correttivo della situazione reddituale dell'occupante. E ciò peraltro in violazione della legge delega che, fra i due criteri correttivi, non aveva previsto preferenze;

c) la scelta operata dall'Amministrazione finisce per annullare l'effetto del primo dei due criteri, quello del reddito, vanificandone la ratio solidaristica e sociale.

6) Violazione dell’art. 6, comma 21 quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi generali. Errore dei presupposti e travisamento di fatto. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Esercizio del potere per fini diversi, perplessità dell’azione. Violazione dei principi generali in tema di buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di legittimo affidamento.

L'applicazione concreta dei coefficienti K (v. art. 2 e allegato A al decreto ministeriale 16 marzo 2011) conduce a risultati illogici, incongruenti e manifestamente ingiusti, non consentendo in ogni caso di individuare il corretto prezzo di mercato: il valore più basso del coefficiente correttivo globale K, che è 0,65, non corrisponde mai e non può corrispondere alla quotazione minima OMI, così come, corrispondentemente, quello più alto, che è 1,35, non corrisponde mai alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi