TAR Bologna, sez. II, sentenza 2017-05-18, n. 201700381
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Testo completo
Pubblicato il 18/05/2017
N. 00381/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2016, proposto da:
C T, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L M C.F. MGGLCU63E47F257Z, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Comune di Sassuolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M B C.F. BSCMRN61M52F257C, A G C.F. GRSNMR69S53F257Q, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
nei confronti di
G Z, rappresentato e difeso dagli avvocati G F C.F. FRGGRG62S10G393V, Roberto Nava C.F. NVARRT63P11F257K, con domicilio eletto presso Filippo Zanfanti in Bologna, via dell'Abbadia N.6;
per l'annullamento
del permesso di costruire prat.2014/413-rilasciato dal Comune di Sassuolo in data 18 febbraio 2016 al signor Zanasi Gianni e conosciuto dal Condominio ricorrente in data 4 aprile 2016 in seguito ad un accesso agli atti, limitatamente alla parte in cui è stata autorizzata l'edificazione di enormi costruzioni per il contenimento di terrapieni artificiali siti in confine con l'edificio condominiale;
nonché di qualsiasi ulteriore atto connesso e/o presupposto e/o conseguente non conosciuto;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sassuolo e di G Z;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il seguente atto : permesso di costruire prat. 2014/413 rilasciato dal Comune di Sassuolo in data 18.2.2016 al sig. Zanasi Gianni e conosciuto dal Condominio ricorrente in data 4.4.2016 in seguito ad accesso agli atti.
È stato chiesto anche il risarcimento del danno.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti due motivi :
1). Violazione di legge per errata interpretazione e/o applicazione degli artt. 140, 141, e 14 del RUE del Comune di Sassuolo;eccesso di potere per carenza assoluta della attività istruttoria e per mancanza assoluta di motivazione e ultroneità nei fini;violazione artt. 873 cc e seguenti.
2). Violazione di legge per errata interpretazione e/o applicazione DM 1444/1968;eccesso di potere per carenza assoluta della attività istruttoria, mancanza assoluta di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Comune e la parte controinteressata Sig. G Z con deposito di memorie e documenti.
I). Tanto premesso, giova premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di distanze legali, sia statale sia regionale, nonché l’assetto della disciplina di rango pianificatorio dettata sul punto dal resistente Comune di Sassuolo.
In tale determinato ambito, in linea generale vengono in rilievo:
- l’art. 873 c.c. il quale stabilisce che «le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore»;
- l’art. 9, primo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 («limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati […]», ai sensi del quale «le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima»;
- gli articoli 140 e 141 del RUE del Comune di Sassuolo.
In particolare, l’art. 140 del RUE prevede le distanze minime dai confini.
Esso prevede che : la distanza di un edificio dal confine è la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio compresi i suoi punti di affaccio con il confine considerato.
Al successivo comma 4 prevede che : i valori minimi di distanza valgono per gli edifici e, per analogia, per gli impianti che abbiano uno sviluppo dimensionale anche in elevazione. Viceversa, non si applicano per le infrastrutture e per i manufatti diversi come definiti dal presente RUE, nonché per la realizzazione di recinzioni e strutture leggere da giorno, per le quali sono tuttavia da rispettare il codice civile e la prescrizioni contenute nel Regolamento del nuovo codice della strada.
Il Consiglio di Stato, anche di recente, (cfr. sez. IV;n. 944/2017) ha chiarito che : la funzione di sostegno del soprastante declivio esclude, per giurisprudenza costante, la riconducibilità del muro al genus “costruzione”, e ciò sia ai fini pubblicistici della sottoposizione al regime concessorio, sia ai fini privatistici della disciplina delle distanze legali.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va evidenziato come, nel caso di specie, ci si trovi sostanzialmente in presenza di una ipotesi di “manufatti diversi definiti all’art. 14 del citato RUE”.
Nel caso di specie, tale inquadramento rende insussistente ogni presunta violazione delle distanze.
1). Con il primo motivo di ricorso il ricorrente richiama gli artt. 140 e 141 del RUE del Comune di Sassuolo e sostiene che le distanze alle quali assoggettare le costruzioni /muri di contenimento rispetto al compendio immobiliare di proprietà del C T, confinante con il lotto di terrendo di proprietà Zanasi, sono quelle prescritte dall’art. 141 RUE (5 mt) dalla linea di confine per le nuove costruzioni.
Sostiene ancora che le distanze minime tra costruzioni devono essere rispettate anche per le opere costruite su fondi a dislivello, anche nel caso in cui l’opera costruita sul fondo più basso non raggiunga in altezza i livello del piano di campagna del fondo più alto e confinante.
2). Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che il DM 1444/1968 sancisce perentoriamente la distanza di 10 metri anche se solo una parete è finestrata (caso in esame).
Nelle memorie di replica il controinteressato Sig. G Z (cfr. in data 21.7.2016 e 5.4.2017) precisa che la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita dal ricorrente non corrisponde al vero;tra i due fondi esiste un forte dislivello (cfr., atti e fotografie depositati in giudizio).
Precisa ancora che le opere di rimodellamento della scarpata e di sostegno (per cui è causa) sono finalizzate a garantire la stabilità del versante;evitare smottamenti di terra verso il Condominio ricorrente;assicurare il corretto inserimento dei nuovi fabbricati nell’area.
Nell’ultima memoria il ricorrente (cfr., 6.4.2017) insiste nel sostenere che è incontestabile che il muro realizzato costituisce “costruzione” e doveva rispettare le distanze dal confine e distanziarsi dal fabbricato realizzato all’interno del lotto di proprietà della società appaltante nella misura prescritta.
Insiste nel ricordare che, prima della realizzazione del muro di contenimento artificiale, il confine tra le due proprietà era delimitato da una semplice rete posta su un declivio naturale;il muro realizzato contiene un terrapieno artificiale rendendo tale manufatto una costruzione a tutti gli effetti di legge sottoposta al regime delle distanze regolamentari.
In data 26.8.2016 il Comune ha depositato, in ottemperanza alla ordinanza istruttoria n. 763/2016, relazione di sopralluogo ed allegati.
Ha chiarito quanto segue :
a).l’art. 14 del vigente RUE è stato correttamente interpretato e applicato;lo stesso stabilisce che rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici o impianti o infrastrutture chiaramente definite, agli artt. 11, 12, 13, del vigente RUE.
L’articolo 14 indica a titolo esemplificativo le opere di sostegno e contenimento, briglie, opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli barriere antirumore e simili;dunque – diversamente a quanto sostenuto in ricorso - l’articolo non annovera nessuna specificazione nel determinare che sono annoverabili tra i manufatti diversi i soli muri di contenimento ordinari, volti a contenere un declivio naturale.
b). i muri di contenimento progettati non sono annoverabili nella definizione di edifici e impianti, poiché non determinativi di volumi atti a contenere persone /cose;è pure inesistente la caratteristica di funzionalità di connessione fra due punti del territorio proprie delle infrastrutture e delle vie di comunicazione per la mobilità e il trasporto;
c). i muri di contenimento sono inquadrabili (in quanto residuali rispetto a quanto definito negli articoli citati) nell’ambito dei “manufatti diversi” (art. 14, vigente RUE) come quelle costruzioni non classificabili come edifici, impianti o infrastrutture;
d). il manufatto diverso non è soggetto alla distanza i 5 mt dal confine di proprietà per espressa previsione dell’art. 140, comma 4, e art. 141, comma 1, ma soggiace unicamente alle distanze previste all’art. 850 cod. civ. (che prevede tra le costruzioni una distanza non inferiore a 3 mt);il vigente RUE non fissa distanze superiori a quelle del codice civile;
e). la distanza tra il progettato muro di contenimento e il fabbricato condominiale desumibile dagli elaborati di progetto è di 5 mt, le limitazioni imposte dal codice civile risultano ampiamente soddisfatte;anche le disposizioni integrative del RUE sono rispettate poiché limitate ai soli edifici e impianti aventi le caratteristiche definite agli artt. 11 e 12 del vigente RUE.
f). in conclusione, il Comune precisa che : il muro di contenimento/sostegno sul confine nord del lotto risulta interamente realizzato;esso è oggettivamente definibile come manufatto diverso, e soggiace alle sole distanze previste dal codice civile (che prevedono una distanza minima di 3 mt);il muro presenta alcune differenze che, poiché ricadenti in ambito tutelato paesaggisticamente, dovranno essere regolarizzate mediante sanatoria paesaggistica;non si ravvisa violazione del DM 1444/1968 (avente ad oggetto la distanza tra pareti prospicienti di fabbricati ed edifici);i 10 mt tra pareti finestrate non risultano applicabili nel caso di specie poiché il nuovo manufatto non è riconducibile alla nozione di edificio.
In conclusione, il ricorso va respinto, ivi compresa la domanda risarcitoria (generica e indimostrata).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.