TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-10-28, n. 201101651

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-10-28, n. 201101651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101651
Data del deposito : 28 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00729/2008 REG.RIC.

N. 01651/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00729/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Condominio Borgo dei Lambertiana, G R, R C, rappresentati e difesi dall'avv. M P, con domicilio eletto presso M P in Bari, c/o Avv.F.Paparella via Venezia, 14;

contro

Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso C M in Bari-Carbonara, via N. Sauro N.82/A;
Regione Puglia in Persona del Presidente P.T.;

nei confronti di

Gianfranco D'A, rappresentato e difeso dall'avv. C V, con domicilio eletto presso C V in Bari, p.zza Moro N.28;

1-2) quanto al ricorso introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti depositati il 23 maggio 2008:

- per l’annullamento dell’ordinanza n. 21 del 29 febbraio 2008, notificata in data 4 marzo 2008, adottata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Valenzano, avente ad oggetto “L.R.

5.5.1999 n. 18 – art. 12: chiusura pozzo artesiano non autorizzato sito alla via L. Nervi a servizio del condominio denominato “Bordo dei Lambertiana”;

- per l’annullamento degli atti e provvedimenti ad esso comunque connessi, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati, come, ad esempio ed ove occorra, la nota prot. n. U.O.1/707 del 7 febbraio 2008 e la nota prot. n. U.O. 1/118-P/557-P/967 del 20 marzo 2007 del Dirigente dell’Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Bari, Settore Lavori Pubblici, Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia;

3) quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 agosto 2009:

- per l’annullamento della nota dell’U.T.C. prot. n. 822/UT/7915 del 22 maggio 2009;

- per la declaratoria dell’avvenuta prescrizione dell’obbligaziobne di cessione gratuita al Comune di Valenzano delle aree destinate alla viabilità interna, di cui alla convenzione di lottizzazione per Notar Di Cagno del 23 gennaio 1978, rep. n. 47837, registrata a Bari in data 8 febbraio 1978 al n. 2046, trascritta a Bari in data 10 febbraio 1978 al n. 3841, e, quindi, dell’attuale insussistenza di ogni obbligazione al riguardo;

4) quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 giugni 2010:

- per l’annullamento della nota prot. n. 594 u.t./5067 del 26.3.2010, successivamente ricevuta, dell'U.T.C. del Comune di Valenzano, e degli atti e provvedimenti comunque connessi, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati;

5) quanto ai motivi aggiunti depositati il 18 febbraio 2011:

per l’annullamento della nota prot. n. 2149 u.t. I°.21761 del 7.12.2010, successivamente ricevuta in data 13.12.2010, dell'U.T.C. del Comune di Valenzano, e degli atti e provvedimenti comunque connessi, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano in Persona del Sindaco P.T. e di Gianfranco D'A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. R R e uditi per le parti i difensori avv. M P, avv. C M e avv. A P, su delega dell'avv. C V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso passato alla notifica il 30 aprile 2008 i ricorrenti meglio in epigrafe indicati, premettendo che il Condominio Borgo dei Lambertiana si é costituito a seguito di convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Valenzano il 23 gennaio 1978, e sul presupposto che esso utilizza da decenni un pozzo artesiano, realizzato dal costruttore su una delle strade di lottizzazione, utilizzato per attingervi l’acqua necessaria ad irrigare i giardini delle 25 ville comprese nella lottizzazione, tanto premesso ha impugnato l’ordinanza del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Valenzano n 21 del 29 febbraio 2008, a mezzo della quale é stata ordinata la chiusura del suddetto pozzo artesiano, mai autorizzato e collocato nel marciapiedi della via L. Nervi, nei pressi del civico n. 10, ed é stata comminata la sanzione di E. 1.000,00 ai sensi dell’art. 12 della L.R. 18/99.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

I) violazione degli artt. 4, 5, 6 e 12 della L.R. 18/99, violazione del R.D. 775/33, violazione degli artt. 833 e segg., 1100 e segg., 1117 e segg. c.c., eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: l’ordinanza impugnata non considera che l’area su cui insiste il pozzo non é di proprietà esclusiva del Comune di Valenzano e che questi, avendone acquisito la proprietà solo in ragione di 4/21, non ha titolo per opporsi alla decisione della maggioranza dei condomini;
l’ordinanza impugnata, inoltre, é illegittima in quanto la L.R. 18/99 non conferisce al Comune alcun potere di amministrazione attiva nell’ambito del procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni per utilizzazione di acque sotterranee;

II) violazione degli artt. 1, 2, 3 e 10 bis L. 241/90, degli att. 4, 5 e 6 della L.R. 18/99, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta: l’ordinanza impugnata é stata emessa in pendenza di trattative tra le parti nonché del procedimento, di competenza regionale, finalizzato al rilascio della autorizzazione in sanatoria per l’utilizzazione del pozzo;
pertanto il Comune avrebbe dovuto attendere l’esito di tali procedimenti prima di provvedere.



2. Con ricorso depositato il 23 maggio 2008 veniva articolato, ad integrazione del ricorso principale, il seguente ulteriore motivo:

III) violazione dell’art. 42 comma 2 lett. l) del D. L.vo 267/00, degli artt. 48 e 107 TUEL, incompetenza, violazione degli artt. 4, 5, 6, 12 della L.R. 18/99, violazione del R.D. 1775/33, degli artt. 1, 2, 3 e 10 bis della L. 241/90, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, eccesso di potere per ingiustizia manifesta: la competenza ad acquisire la proprietà del pozzo artesiano di cui si discute faceva capo al Consiglio Comunale, competente sugli acquisti immobiliari, mentre la scelta di acquisire la proprietà dell’impianto di emungimento spettava alla Giunta;
con l’ordinanza impugnata, quindi, il dirigente si é illegittimamente sostituito agli organi politici.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Valenzano.



3. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2008 il Collegio ha respintola domanda cautelare sul rilievo che l’ordinanza impugnata conseguiva alla precedente ordinanza n. 72/06, già giudicata immune da vizi con sentenza di questo Tribunale n. 743/06.

Detta ordinanza é stata confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5335/2008 sulla seguente motivazione: “ Ritenuto condivisibile la prospettazione difensiva del comune appellato, considerando il carattere abusivo dell’opera oggetto dell’ordinanza impugnata in primo grado e la circostanza che il comune non risulta aver avviato alcuna procedura per l’acquisizione del pozzo in contestazione, richiedente il coinvolgimento del consiglio o della giunta .”.



4. Alla pubblica udienza del 9 luglio 2009 la discussione veniva differita per consentire la proposizione di motivi aggiunti, poi effettivamente depositati il 9 agosto 2009.



5. A mezzo di essi il Condominio, nonché personalmente le signore G R e R C, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota dell’U.T.C. n. 822/UT/7915 del 22 maggio 2009 con la quale é stata intimata l’eliminazione delle opere oggetto delle ordinanze 72/06 e 21/08 entro giorni 15, e ciò sul presupposto che con nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari del 16 febbraio 2009 veniva segnalata la pericolosità del vano interrato contenente la pompa di emungimento del pozzo artesiano, “ la cui copertura richiede urgenti lavori di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità ”.

Con il medesimo ricorso il Condominio e le succitate signore R e C hanno chiesto accertarsi “ l’avvenuta prescrizione dell’obbligazione di cessione gratuita al Comune di Valenzano delle aree destinate alla viabilità interna, di cui alla convenzione di lottizzazione per Notar Di Casgno del 23 gennaio 1978, al n. 2046, trascritto a Bari in data 10 febbraio 1978, al n. 3941, e, quindi, dell’attuale insussistenza di ogni obbligazione al riguardo .”.

A sostegno dei motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto, quali vizi propri e derivati della nota U.T.C. 22 maggio2009, i tre motivi già articolati nei precedenti ricorsi.

A sostegno della domanda di accertamento hanno invece allegato, semplicemente, che le strade di lottizzazione, che effettivamente avrebbero dovuto essere cedute al Comune in forza della Convenzione del 1978, non gli erano mai state trasferite, se non – nel corso dell’anno 2006 – relativamente alla quota di 4/21 appartenente ai signori D’A.



6. All’udienza pubblica del 16 giugno 2010 i ricorrenti hanno chiesto rinvio per la proposizione di motivi aggiunti, effettivamente depositati il 29 giugno 2010.



7. A mezzo di tale ricorso l’Amministratore del Condominio, unitamente alle signore R e C, hanno chiesto l’annullamento della nota dell’U.T.C. del Comune di Valenzano n. 594/UT/5067 del 26 marzo 2010 a mezzo della quale il Comune di Valenzano diffidava il Condominio Borgo dei Lambertiana a voler effettuare interventi di ripristino e messa in sicurezza del vano interrato contenente il pozzo artesiano e l’impianto di emungimento dell’acqua sorgiva, invitandolo, invece, a voler provvedere alla immediata rimozione di tutte le opere suddette, in quanto abusive.

A sostegno del ricorso hanno dedotto , in via diretta e derivata, i medesimi motivi articolati nel ricorso principale e nel primo ricorso per motivi aggiunti.

Hanno altresì articolato il seguente ulteriore motivo:

IV) eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 e segg. L. 241/90, in relazione al fatto che il Comune di Valenzano continua ad inviare tutta la corrispondenza all’avv.to D’A, ex proprietario della lottizzazione, attuale proprietario di un lotto nonché interveniente nell’odierno giudizio.

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