TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-09-24, n. 201402380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-09-24, n. 201402380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201402380
Data del deposito : 24 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02878/2013 REG.RIC.

N. 02380/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02878/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2013, proposto da:
-OSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti M Virzo e P A, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Foro Buonaparte, n. 70

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1

per l’annullamento:

- della comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore della divisione, adottato il 20.09.2013, notificato il 25.9.2013, con il quale è stato comunicato al ricorrente che era in corso di perfezionamento il decreto n. 333¬D/0171925 a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica nella parte, avente a oggetto l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi a decorrere dal 2.7.2005 e nella parte in cui veniva imposto al CARERR di sottoporsi ad una valutazione dei requisiti psico - fisici ed attitudinali previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno n.198/2003 prima della effettiva riammissione in servizio;

- del decreto/verbale del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali notificato il 4.10.2013 con il quale il sig. -OSIS- è stato considerato “non idoneo”;

- della comunicazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane notificato in data 11.10.2013 con il quale è stata disposta la cessazione del ricorrente dal servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
del successivo Decreto definitivo n. 333-D0171925 a firma del Direttore Centrale del Ministero dell’interno Dipartimento della Pubblica sicurezza direzione centrale per le risorse umane, datato 9.10.2013 e notificato in data 14.11.2013, con il quale veniva disposta la cessazione dal Servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

- del Decreto del Ministero dell’Interno a firma del Capo della Polizia n. 333-D/0171925 notificato il 4.11.2013 nella parte in cui l’art. 3 ha disposto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi a decorrere dal 2.7.2005 al 1.1.2006 e l’art. 6 ha previsto che all’atto della riammissione l’Agente Scelto -OSIS- dovrà essere sottoposto ai sensi dell’art. 2 del DM 198/2003 agli accertamenti volti a verificare la permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente;

- nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni prodotti al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2013, il sig. -OSIS- ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo: - di essere appartenuto ai ruoli della Polizia di Stato sin dal 1995;
- di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare a seguito dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Genova per “essersi associato con altri allo scopo di commettere una pluralità di delitti di usurpazione di pubbliche funzioni”;
- che, con nota del Questore notificata il 6.7.05, era stato sospeso cautelarmente dal servizio per gravi motivi disciplinari, ex art. 92 del D.P.R. 3/1957;
- che, con successivo decreto del 16.3.2006, il Capo della Polizia ne aveva disposto la destituzione;
- che il Tribunale di Milano, con sentenza del 21.3.2011, aveva dichiarato il “non luogo a procedere perché il fatto non sussiste” nei suoi confronti;
- che, in data 25.10.2011, stante il passaggio in giudicato della sentenza appena citata, aveva chiesto ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 737/81 la riapertura per revisione del procedimento disciplinare, la quale con decreto del 10.5.2012 era stata accolta;
- che, a conclusione del nuovo procedimento disciplinare, con decreto a firma del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza erano stati annullati gli atti del procedimento disciplinare con il quale il ricorrente era stato destituito dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed era stata irrogata la sanzione disciplinare “meno grave” della sospensione dai servizio dal 2.7.2005;
- che, riammesso in servizio dal 28.9.2013, gli era stata, tuttavia, imposta una valutazione dei requisiti psico - fisici e attitudinali previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Interno n. 198/2003 in considerazione della prolungata assenza determinata dal provvedimento destitutivo;
- di essere stato dichiarato in data 2.10.2013 idoneo ai servizi di istituto sotto il profilo psico-fisico, mentre con verbale del 4.10.2013, la commissione competente lo aveva dichiarato non idoneo per carenza di attitudine ai servizi di Polizia di Stato e, pertanto, privo di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, della L. 121/81, disponendo la cessazione dal servizio a decorrere dal 11.10.2013.

I.

1. Si è costituita in giudizio, sia pure con memoria di mero stile, l’amministrazione intimata.

I.

2. Con ordinanza 20 dicembre 2013 n. 2904, la Sezione ha disposto una verificazione, incaricando il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano (via Pio II, 3), aree di psichiatria e psicologia clinica, con facoltà di delega, di rispondere al seguente quesito: “Accerti il verificatore il possesso da parte del ricorrente dei requisiti attitudinali previsti dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Interno n. 198/2003” (cfr. la tabella 2 allegata al DM 198/2003 chiaramente elenca quali siano i requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi all'accesso ai ruoli di polizia del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia: livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva, socialità)” .

I.

3. Con successiva ordinanza 27 febbraio 2014 n. 541, la Sezione: “ Ritenuto che, nonostante l’opposizione di controparte, data l’importanza degli interessi in discussione, ricorrano le ragioni di eccezionalità di cui all’art. 55, comma 8 del c.p.a. ”;
ha rinviato alla camera di consiglio del 12 marzo 2014, autorizzando la difesa erariale a depositare, sino a cinque giorni prima, memoria contenente controdeduzioni alle risultanze della verificazione.

I.

4. Con ulteriore ordinanza 13 marzo 2014 n. 387, la Sezione: “ Letto l’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Ritenuto: che, alla luce delle repliche dell’amministrazione, la complessità degli accertamenti istruttori implicati nella vicenda per cui è causa renda opportuno procedere alla sollecita definizione del giudizio nel merito;
che appare necessario disporre con separata ordinanza una integrazione della verificazione”
;
ha disposto con separata ordinanza una integrazione della verificazione, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9.7.2014.

I.

5. Con ordinanza 16 aprile 2014 n. 975, la Sezione ha incaricato nuovamente il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano, aree di psichiatria e psicologia clinica, con facoltà di delega, di rispondere al seguente quesito integrativo: “ Letta la nota del Ministero dell’Interno depositata il 6 marzo 2014 (che si trasmette allegata alla presente ordinanza), replichi il verificatore alla affermazioni ivi contenute;
- in particolare, replichi alla censura secondo cui gli accertamenti clinici cui è stato sottoposto il sig. -OSIS- esulerebbero, sia sotto il profilo metodologico che nelle valutazioni finali, da un esame attitudinale, essendo essi stati orientati unicamente ad accertare una patologia psichiatrica o di ordine psicologico;
- replichi, altresì, alle affermazioni secondo cui la batteria dei test clinici effettuati non si presterebbero ad una analisi dei requisiti attitudinali finalizzati ad un reintegro nei ruoli della polizia (pag. 7), e non sarebbero conformi a quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 198/2003 (cfr. pag. 4 della relazione);
- dica, altresì, se vi siano effettivamente differenze scientifiche apprezzabili tra i test cui è stato sottoposto il ricorrente in sede di verificazione e quelli citati dall’amministrazione sempre nella citata nota (cfr. pagg. 3 e 4 della relazione);
c) solo nella eventualità in cui riterrà fondati gli argomenti critici formulati nella nota del Ministero dell’Interno depositata il 6 marzo 2014, il verificatore dovrà provvedere a riconvocare il ricorrente, sottoponendolo a nuova visita, concordando con il medesimo tempi e modalità
.

I.

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