TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-17, n. 202301824
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 01824/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01698/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2021 proposto dai Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato F E e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Prefettura-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto prefettizio del 24/8/2021 di rigetto dell’istanza di regolarizzazione per mancato raggiungimento della soglia reddituale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1198 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’Udienza pubblica del 14 luglio 2023 la relazione del dott. G N, ed udito l’Avvocato di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che il sig. -OMISSIS- presentava istanza di emersione a favore di -OMISSIS-, ricevendo richiesta di integrazione reddituale che veniva successivamente riscontrata, anche se è poi intervenuto l’impugnato provvedimento di diniego dell’accoglimento della domanda.
Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo il seguente motivo:
VIOLAZIONE DI LEGGE.
1.1Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso e depositare documentazione.
1.2 Con ordinanza dell’8 novembre 2021, n.1198 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare con la seguente motivazione:
“Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione non appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto:
- la finalità di impedire la regolarizzazione di lavori fittizi connessa alla fissazione di un reddito minimo del datore di lavoro resterebbe frustrata dall’abbassamento del limite di reddito previsto dall’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 così come dalla medesima determinato;
- nel caso di richiesta di regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico, è irragionevole la richiesta del datore di lavoro di giustificare il possesso di un reddito inferiore a quello legale con la pandemia in quanto, trattandosi di un evento che ha ridotto le attività lavorative e solo in via riflessa i redditi, la pandemia rafforza i dubbi sull’esistenza del rapporto, in quanto alla riduzione dell’attività lavorativa si collega la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente le attività di casa, trattandosi di attività che non richiedono competenze specifiche.
Ritenuto quindi che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase