TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-02-12, n. 202402750
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 02750/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01576/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e delle Risorse, non costituito come tale in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 10 novembre 2022 notificato in data 11 novembre 2022 di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per il reclutamento di complessivi nr. 1479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – nr. 89 del 9 novembre 2021;
-del giudizio di inidoneità espresso in data 11 ottobre 2022 dalla Commissione di cui all'art. 106, co. 4 del d.lgs. n. 443/1992;
- ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco dei candidati dichiarati idonei e di tutti gli atti, valutazioni e attività compiuti e/o omessi dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il concorso de quo ;
-di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, conseguenziale, esecutivo anche se ignoto che comunque incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al prosieguo degli accertamenti finalizzati al reclutamento;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21 febbraio 2023:
per l’annullamento della graduatoria definitiva approvata e rettificata con il decreto del 20 dicembre 2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti, la ricorrente, che ha partecipato al “ Concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n.1479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria ” indetto con P.D.G. 28 ottobre 2021, ha impugnato il giudizio di “non idoneità” del 11 ottobre 2022 (reso dalla Commissione esaminatrice in esito all'accertamento dei requisiti attitudinali), in uno al consequenziale provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale.
2. Con decreto -OMISSIS- la competente Commissione ha respinto l’istanza di ammissione a gratuito patrocinio, non essendo stata depositata l’autocertificazione ai sensi dell’art. 76 comma 4 bis del d.P.R. n. 115/2002.
3. Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata con decreto del 20 dicembre 2022.
3. Di poi, con ordinanza -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che “ il contestato giudizio di non idoneità attitudinale, connotato da ampia discrezionalità, risulta sufficientemente motivato e che non risultano provati profili di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, non potendo, peraltro, rilevare le diverse conclusioni formulate dal consulente di parte e comunque dovendo escludersi che gli accertamenti attitudinali siano suscettibili di ripetizione a parità di condizioni fuori dal contesto concorsuale (in termini, Cons. di Stato Sez. II, 15 febbraio 2022 n. 2132”).
5. Nell’approssimarsi della discussione del merito del ricorso, con atto depositato in data 17 novembre 2023 parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio, nuovamente istando per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
6. Indi, all’udienza pubblica del 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In assenza dei presupposti declinati dall’art. 84 c.p.a (dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di procura speciale notificata alle altre parti almeno 10 giorni prima dell’udienza), la rinunzia “informale” sottoscritta dal difensore dà comunque inequivoca evidenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a.
8. Nondimeno, ad avviso del Collegio sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti le spese di lite.
9. Nonostante l’allegazione in corso di causa della dichiarazione ex art. 76 comma 4 bis del d.P.R. 115/2002, originariamente mancante, si ritiene di dover respingere in via definitiva l’istanza di ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato in applicazione dell’art. 130 bis comma 1, del d.P.R. 115/2002, tenuto conto della rinunzia (informale) al gravame che la giurisprudenza ha ritenuto equivalente, ai fini dell’applicazione dell’anzidetta disposizione, ai casi di inammissibilità del ricorso, cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 20 dicembre 2019, n.104).
10. A tutto concedere, essendo venuto meno, per le ragioni sopra specificate, l’interesse alla coltivazione del giudizio, senza che il ricorrente ne abbia specificato le ragioni -di imprevedibilità in riferimento al momento della proposizione del ricorso-, al difensore non sarebbe comunque liquidabile alcun compenso in applicazione dell’art. 106 comma 1 del d.P.R. 115/2002, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 16/2018).