TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2009-12-03, n. 200905604

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2009-12-03, n. 200905604
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200905604
Data del deposito : 3 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09380/2009 REG.RIC.

N. 05604/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 09380/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9380 del 2009, proposto da:
Soc Impresa Individuale Gadaleta Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M in Roma, via Panfilo Castaldi, 8;

contro

Provincia di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. G A, domiciliata per legge in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. R M, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Regione Lazio, Regione Lazio Ufficio Commissariale per la Delocalizzazione di Tutti i Centro di Autodemolizione e Rottamazione;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, rappresentato e difeso dall'Avv. L V, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della disposizione n. 42 prot. n. 0503/09 del 6/8/2009 del Soggetto Attuatore dell'Ufficio commissariale per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma, notificata a mani il 10/8/2009, con la quale viene disposta la sospensione del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolizione e rottamazione rilasciata alla ditta "Gadaleta Antonio", sita in Roma, viale Palmiro Togliatti 251/a, con decreto 160 del 29/11/2004, non potendo quindi la citata ditta esercitare la predetta attività.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ad una prima delibazione, il ricorso sembra assistito da adeguato fumus boni iuris con particolare riferimento alla censura di difetto di motivazione in quanto non appaiono immediatamente percepibili le ragioni di fatto e di diritto alla base dell’impugnato provvedimento di sospensione, privo, peraltro, di un termine finale.

Visto l’art. 23 bis, co. 3 e 5, L. 1034/1971.

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