TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-09-24, n. 202416579
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2024
N. 16579/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01519/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2020, proposto da
C M, D M, A M I, F G, B B, C T, R V, L T, M V, D T, T S, A S, E S, G S, C S M, S S, C S, G R, A R, A P, M A P, S A P, A P, T P, C O, P N, F M, M M, A M, F M, A M, F S M, D L, C L M, G P L, E I, H S, F G, M T F, L V F, E D M, V D P, A D C, Linda D’Amore, D D, P D M, G A, G A, Giuliana Allegrucci, Gianluca Cubadda, Costanza Cigni, Guido Cimino, Francesco Centurelli, Sonia Canterini, Memmo Buttinelli, Maria Baldoni, Paolo Baldi, Clara Boglione, Michela Addis, Claudio Arcuri, rappresentati e difesi dall’avvocato Denis Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F Meda 169;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi della Tuscia, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti all’ottenimento e al riconoscimento delle classi di carriera aventi natura esclusivamente giuridica che gli stessi avrebbero maturato medio tempore , ove non sottoposti al blocco stipendiale nel quinquennio compreso tra il gennaio 2011 ed il dicembre 2015 e, conseguentemente, del diritto dei ricorrenti al riconoscimento ed all’ottenimento delle classi stipendiali specificate in ricorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi Roma Tre, dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono docenti e ricercatori universitari in servizio presso vari Atenei ed in tale dedotta qualità hanno agito in giudizio per ottenere l’accertamento del loro diritto di ottenere il riconoscimento delle classi di carriera aventi natura esclusivamente giuridica che gli stessi avrebbero maturato medio tempore, ove non sottoposti al blocco stipendiale nel quinquennio ricompreso nel periodo dal 2011 al 2015.
Si sono costituiti a mezzo dell’Avvocatura dello Stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi Roma La Sapienza, l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università degli Studi Roma Tor Vergata, depositando successivamente relazione di quest’ultima amministrazione e memoria difensiva.
In data 15.3.2024 i ricorrenti hanno dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione.
All’udienza di merito straordinario del 19 luglio 2024 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Difesa Erariale, perché il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, va respinto.
2.1. Premette il Collegio che l’articolo 9, comma 21, del DL n. 78/2010 ha disposto che “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.” .
Tale norma è quindi intervenuta sulla materia stabilendo il blocco delle retribuzioni per il triennio 2011-2013 (poi prorogato fino al 2015) e la stessa, come è noto, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale ha sancito la legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo del DL n. 78/2010 con la sentenza n. 310/2013.
2.2. In particolare, con la predetta sentenza la Corte Costituzionale ha affermato che “… la scelta del legislatore è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero recuperabili. Ed al riguardo è opportuno ricordare che l’esclusione della possibilità di