TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-20, n. 201300470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-20, n. 201300470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300470
Data del deposito : 20 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00414/2012 REG.RIC.

N. 00470/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00414/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2012, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso l’avv. Mario David in Ancona, via Ascoli Piceno, 91;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
Questura di Ancona, in persona del Questore pro tempore,
rappresentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Aurora Basket Jesi srl;

per l'annullamento

- decreto di divieto, ex art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, del Questore di Ancona del 2 aprile 2012, notificato in data 4 aprile 2012;

- del decreto del Questore di Ancona in data 18.05.2012 di rigetto dell'istanza di autotutela;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il decreto di divieto, ex art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, emesso dal Questore di Ancona in data 2 aprile 2012, e notificato in data 4 aprile 2012, nonché il decreto in data 18.05.2012 con il quale è stata rigettata l'istanza di autotutela.

Con l’impugnativa, si propongono le seguenti doglianze:

violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei principi di logicità ed imparzialità, eccesso di potere per travisamento;

violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, indeterminatezza e genericità;

eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Per resistere al ricorso, si sono costituite le amministrazioni intimate, che, con memoria e documenti, hanno domandato dichiararsi inammissibile e comunque respingersi il ricorso per infondatezza.

Alla pubblica udienza del 9 maggio 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

L’art. 6, primo comma, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, delinea le ipotesi nelle quali il Questore può emettere il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Tali ipotesi sono, alternativamente, le seguenti:

- l’essere stato il destinatario denunciato o condannato anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della stessa legge n° 401/1989;

- la partecipazione attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

- l’incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

- risultanze, fondate su elementi oggettivi, dalle quali emerga che la persona nei cui confronti è emesso il d.a.spo. abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

I provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive devono essere adeguatamente motivati sulle valutazioni espletate in ordine alla condotta ascritta all’interessato e sulle ragioni per le quali dalla condotta accertata, valutata nel complessivo contesto fattuale nel quale la stessa è stata tenuta, possa desumersene l’oggettiva pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dal fatto che la stessa assurga o meno a rilevanza penale.

Nell’odierna controversia, il provvedimento impugnato è motivato sulla considerazione che:

- “al termine dell’incontro alcuni tifosi, di entrambe le squadre, accendevano un’animata discussione a causa della ristretta vittoria riportata dalla compagine locale”;

- “nella concitazione del momento, un tifoso della Fileni BPA Jesi, dal parterre della tribuna centrale lanciava una moneta da un euro in direzione della curva sud occupata dalla tifoseria ospite”;
(…)

- “il comportamento del prevenendo, pertanto, oltre a costituire un danno all’ordinato e sereno svolgersi della manifestazione sportiva sopra indicata e al regolare deflusso delle tifoserie di entrambe le squadre, ha provocato un serio turbamento per l’Ordine e la Sicurezza pubblica” (…).

Ritiene il Collegio che, con le surrichiamate osservazioni, non siano state adeguatamente esplicitate le valutazioni in ragione delle quali l’amministrazione abbia concluso per la oggettiva pericolosità sociale della condotta tenuta, in relazione al complessivo contesto fattuale.

Le doglianze con le quali si lamenta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, si appalesano fondate.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto.

Le spese del giudizio possono essere compensate, per ragioni equitative.

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