TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201340
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 01340/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati D L e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- (notificato l’8 novembre 2018), con il quale è stata revocata la patente di guida cat. B della ricorrente, in seguito a una condanna per detenzione e cessione illecita di stupefacenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Prefettura di -OMISSIS-, con decreto in data -OMISSIS- (notificato l’8 novembre 2018), disponeva la revoca della patente di guida cat. B della signora -OMISSIS-, cittadina albanese, ad essa rilasciata in data 12 ottobre 2016, a causa della perdita dei requisiti morali ex art. 120 commi 1 e 2 del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada).
2. Nello specifico, la revoca faceva seguito ad una condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e € 1.000 di multa per detenzione e cessione illecita di stupefacenti in continuazione con il reato di detenzione di banconote falsificate ex art. 455 c.p. (sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-);il provvedimento motivava la revoca richiamando anche una seconda condanna per stupefacenti del -OMISSIS- e la circostanza che nei confronti della ricorrente era stata disposta nel 2015 la sospensione della patente di guida per aver provocato un incidente stradale da cui erano derivate lesioni gravi a terzi;evidenziava, infine, che l’interessata non risultava svolgere alcuna attività lavorativa.
3. La comunicazione di avvio del procedimento del 21 maggio 2018 era restituita alla Prefettura per compiuta giacenza.
4. Con ricorso notificato il 7 gennaio 2019 e ritualmente depositato, l’interessata impugnava detto provvedimento dinanzi a questo TAR e ne chiedeva l’annullamento sulla base di due motivi, con i quali deduceva vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.