TAR Parma, sez. I, sentenza 2018-07-13, n. 201800189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2018-07-13, n. 201800189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201800189
Data del deposito : 13 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2018

N. 00189/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00152/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2017, proposto da:
D G, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L T in Parma, Piazzale Boito, 5

contro

Comune di Rolo, non costituito in giudizio

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 27 del 26/04/2017, con la quale è stata respinta la domanda presentata dal Sig. D G per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma;

dell'esito dell'istruttoria e, per quanto occorrer possa, della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 quale preavviso di rigetto;

della comunicazione mail pervenuta da un settore della regione Emilia Romagna - non meglio precisato - che ha espresso un parere sulla posizione del ricorrente;
nonché di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o conseguente non conosciuto;

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati, con corrispondente condanna a tale titolo dell’amministrazione convenuta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 7 luglio 2017, D G ha impugnato il diniego di cui in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione o comunque falsa applicazione della normativa di settore.

Il ricorrente ha preliminarmente evidenziato di aspirare all’assegnazione dei contributi per la ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma del 2012, sulla base dell’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 86 del 2012 e dell’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 11/2014, in qualità di proprietario acquirente all’asta, tra l’altro, di un’unità immobiliare non avente una destinazione d’uso abitativa alla data degli eventi sismici (unità per la quale ha proposto specifica e separata richiesta di contributo);
nel merito, ha fondato la sua tesi sulle seguenti argomentazioni:

- il riferimento esplicito fatto dalla normativa di settore all’ “unità immobiliare” prescinderebbe dalla sua concreta destinazione d’uso;

- il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma sarebbe vietato soltanto se non consistente in un mutamento d’uso verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico vigente;

- al riguardo, l’unico cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante sarebbe soltanto quello che comporti il passaggio tra l’una e l’altra delle cinque categorie funzionalmente autonome indicate dal comma 1 dell’art. 23- ter del d.P.R. n. 380 del 2001;

- le ordinanze commissariali poste alla base del diniego impugnato (in particolare, l’art. 6 dell’ordinanza n. 86 del 2012) non farebbero riferimento a “sole abitazioni” bensì genericamente ad immobili danneggiati dal sisma acquisiti mediante assegnazioni o aggiudicazioni da procedure di pignoramento immobiliari;

- il riferimento alla tipologia di abitazione ivi contenuto (principali e non principali) sarebbe relativo al loro “status” alla data del sisma e connesso a finalità legate alla mera quantificazione del contributo riconoscibile;

- il parere formulato dall’help desk della Regione Emilia-Romagna non avrebbe alcuna valenza giuridica.

Il Comune di Rolo non si è costituito in giudizio e la causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 20 giugno 2018.

Preliminarmente, e onde delimitare l’oggetto della controversia, il Collegio osserva che il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha respinto una delle due istanze da lui presentate per il titolo di cui è causa, ovvero l’istanza acquisita al protocollo generale del Comune convenuto con il n. 4361 del 9 giugno 2016.

Nell’ordinanza di diniego impugnata l’amministrazione procedente ha ravvisato quale elemento ostativo alla concessione del contributo richiesto il fatto che il sig. G abbia formulato la sua istanza pur non avendo acquisito la proprietà di “sole abitazioni” a seguito di vendita all’asta conseguente a procedure esecutive individuali, ovvero non avendo l’unità immobiliare connessa alla specifica richiesta di contributo respinta una destinazione d’uso abitativa alla data degli eventi sismici.

Il riferimento normativo operato dal Comune di Rolo per il rigetto è quello di cui all’art. 6, commi 2-quater e 2-quinquies dell’ordinanza commissariale n. 86 del 2012, per cui occorre interpretare il disposto delle suddette norme per verificare l’eventuale correttezza dell’interpretazione fornita dall’amministrazione.

Il comma 2-quater del citato art. 6 dice, per quanto di interesse, che “possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell’immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall’art. 555 c.p.c. purché l’atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell’art. 2693 c.c. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012 (…)”, differenziando l’entità del contributo a seconda che l’immobile sia adibita o meno ad “abitazione principale”, tramite una dichiarazione di impegno ed entro un determinato termine dalla dichiarazione di fine lavori.

Il comma 2-quinquies del citato art. 6 prosegue evidenziando che “il contributo è altresì riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 7 e 8, nel caso di abitazione non principale alla data del sisma che resta soggetta agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora invece l’aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contribuito è riconosciuto nella misura di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, purché l’aggiudicatario non sia proprietario di altra abitazione nel comune o nei comuni confinanti (…)”.

E’ importante rilevare che il comma 4 dell’art. 6 (richiamato espressamente quale fonte di obblighi nel caso in cui l’immobile non sia adibito a propria abitazione principale dal nucleo familiare acquirente) stabilisce che i proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo sono tenuti a darle in locazione per almeno quattro anni ad un canone calmierato ovvero a cederle in comodato a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, oppure a cedere l’abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado.

Si può dunque tranquillamente dedurre, ad esito di approfondito esame della disciplina appena esposta, che il contributo chiesto dal ricorrente era dovuto soltanto se connesso ad un immobile che costituisse abitazione (nel senso di luogo idoneo alla dimora di un nucleo familiare), e che la diversa entità di tale contributo aveva quali unici presupposti il fatto che il destinatario del contributo avesse o meno adibito l’immobile acquisito in proprietà ad abitazione principale, fermo restando l’obbligo, nel caso di immobile di proprietà non adibito ad abitazione principale, di consentire, a fronte della percezione del contributo stesso, l’accesso a tale immobile ad un nucleo familiare bisognoso in conseguenza degli eventi sismici o comunque alla condizioni stabilite nell’ordinanza commissariale in discorso.

Ne deriva, conseguentemente, che tutte le doglianze del ricorrente – legate, come detto, ad una diversa interpretazione del dato normativo – sono da ritenersi infondate.

L’erroneità del presupposto sul quale il sig. G ha basato la sua iniziativa nell’odierno giudizio rende, ovviamente, irrilevante anche il riferimento alla vincolatività o meno del parere reso dall’help desk, in quanto, come detto, il Comune ha ben interpretato la normativa di riferimento e negato il contributo ad un soggetto che non aveva, rispetto all’unità immobiliare indicata nella richiesta, i requisiti necessari per ottenerlo.

Il ricorso deve dunque essere respinto, con spese del giudizio che restano a carico di parte ricorrente, non essendosi costituito in giudizio il Comune convenuto.

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