TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-09, n. 202301809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-09, n. 202301809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301809
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2023

N. 01809/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01777/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RG CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Guccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana - Assessorato Territorio Ambiente, Dipartimento Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" U.O.B.S. 1.2 "Valutazione Impatto Ambientale", non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del Decreto D.D.G. n. 794 del 20 agosto 2020 a firma del Dirigente Generale, notificato a mezzo pec in data 25 agosto 2020, avente ad oggetto: “RG6 RIF25- CC RG - Richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale ex art. 19 D.lgs. 152/06 per introduzione nuovi impianti di trattamento relativi ad un centro di stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non, la messa in sicurezza e la rottamazione di veicoli a motore, già autorizzato con DDG. N. 352 del 28 28/03/2011, sito in contrada Grotta dell'Acqua, Piano Ceci – comune di Modica (RG)”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi:

- del parere n. 251 del 5 agosto 2020, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica della Regione Sicilia, costituente parte integrante dell'impugnato DDG n. 794/2020;

- della nota prot. n. 23361 del 4 maggio 2020 a firma del responsabile del procedimento, Dirigente del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” – U.O.B.S. 1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”, di “Avviso archiviazione pratica”;

- nonché della nota prot. n. 62007 del 22 ottobre 2020 avente ad oggetto “Riscontro alle controdeduzioni” proposte dall'odierna ricorrente avverso il D.D.G. n. 794 del 20 agosto 2020, come sopra impugnato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da CC RG il 31 marzo 2022:

per l’annullamento

- del parere C.T.S. dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n. 397 del 29 dicembre 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Territorio Ambiente, Dipartimento Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente esponeva di aver presentato, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, istanza per ottenere la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 152/06, del progetto di variante da eseguire nel centro di rottamazione veicoli, sito in Modica (RG) contrada Piano Cenci Grotta dell’Acqua.

Con parere n. 251/2020, la Commissione Tecnico Specialistica, nell’ambito delle sue funzioni di supporto all’Autorità ambientale (ovvero all’Assessorato resistente), aveva reso, all’esito di apposita istruttoria tecnica, parere di assoggettabilità a VIA dell’intervento in questione, rilevando carenza di documentazione progettuale, programmatica e ambientale.

Il parere era stato trasposto nel D.D.G. 20 agosto 2020, n. 794.

Con il ricorso principale, presentato in data 2 novembre 2020, l’interessato impugnava dinanzi al TAR Sicilia – AN, i predetti provvedimenti.

Nel primo motivo di ricorso evidenziava che, al di là dell’erronea indicazione, quale oggetto dell’istanza, dell’“introduzione nuovi impianti di trattamento relativi ad un centro di stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non, la messa in sicurezza e la rottamazione di veicoli a motore”, sarebbe stato, in realtà, richiesto il mero completamento di due tettoie aventi unicamente una funzione protettiva dell’impianto esistente.

In particolare, si sarebbe trattato, di una tettoia (quella denominata “E 2”) destinata alla copertura dell’impianto di triturazione del legno, già esistente ed autorizzato dalla Regione Sicilia con D.A. 903/90.

L’altra tettoia (denominata “D 2”) sarebbe stata destinata a copertura dell’area di stoccaggio, di plastica, vetro e carta, a completamento della tettoia già esistente ed autorizzata dalla Regione Sicilia con D.A. 903/90.

La funzione di entrambe le tettoie sarebbe stata unicamente quella di protezione delle materie prime e seconde recuperate dagli agenti atmosferici.

Rilevava, inoltre, come il provvedimento avrebbe violato l’art. 19 comma 2 del d.lgs. 152/2006, a norma della quale l’archiviazione sarebbe stata possibile solo ove l’autorità competente, entro 5 giorni dalla ricezione dello studio ambientale (istanza in data 27 dicembre 2016) avesse ritenuto necessari chiarimenti o una integrazione ed il proponente non avesse provveduto a ciò entro i successivi 15 gg., mentre, con la nota prot. 37459 del 13 giugno 2018, il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente aveva comunicato all’impresa CC la “procedibilità dell’istanza”.

Evidenziava che, a fronte della nota prot. 23361 del 4 maggio 2020 del Servizio 1 ARTA, con cui era stata comunicata la presunta non esaustività dei riscontri inviati in riscontro alle note della Soprintendenza BB.CC.AA. e dell’A.R.P.A., avesse affidato ad un apposito studio specialistico ambientale la redazione di apposita

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