TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-09, n. 202301809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-09, n. 202301809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301809
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2023

N. 01809/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01777/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Territorio Ambiente, Dipartimento Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" U.O.B.S. 1.2 "Valutazione Impatto Ambientale", non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del Decreto D.D.G. n. 794 del 20 agosto 2020 a firma del Dirigente Generale, notificato a mezzo pec in data 25 agosto 2020, avente ad oggetto: “RG6 RIF25- Puccia Giorgio - Richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale ex art. 19 D.lgs. 152/06 per introduzione nuovi impianti di trattamento relativi ad un centro di stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non, la messa in sicurezza e la rottamazione di veicoli a motore, già autorizzato con DDG. N. 352 del 28 28/03/2011, sito in contrada Grotta dell'Acqua, Piano Ceci – comune di Modica (RG)”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi:

- del parere n. 251 del 5 agosto 2020, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica della Regione Sicilia, costituente parte integrante dell'impugnato DDG n. 794/2020;

- della nota prot. n. 23361 del 4 maggio 2020 a firma del responsabile del procedimento, Dirigente del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” – U.O.B.S. 1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”, di “Avviso archiviazione pratica”;

- nonché della nota prot. n. 62007 del 22 ottobre 2020 avente ad oggetto “Riscontro alle controdeduzioni” proposte dall'odierna ricorrente avverso il D.D.G. n. 794 del 20 agosto 2020, come sopra impugnato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da Puccia Giorgio il 31 marzo 2022:

per l’annullamento

- del parere C.T.S. dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana n. 397 del 29 dicembre 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Territorio Ambiente, Dipartimento Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente esponeva di aver presentato, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, istanza per ottenere la verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 152/06, del progetto di variante da eseguire nel centro di rottamazione veicoli, sito in Modica (RG) contrada Piano Cenci Grotta dell’Acqua.

Con parere n. 251/2020, la Commissione Tecnico Specialistica, nell’ambito delle sue funzioni di supporto all’Autorità ambientale (ovvero all’Assessorato resistente), aveva reso, all’esito di apposita istruttoria tecnica, parere di assoggettabilità a VIA dell’intervento in questione, rilevando carenza di documentazione progettuale, programmatica e ambientale.

Il parere era stato trasposto nel D.D.G. 20 agosto 2020, n. 794.

Con il ricorso principale, presentato in data 2 novembre 2020, l’interessato impugnava dinanzi al TAR Sicilia – Catania, i predetti provvedimenti.

Nel primo motivo di ricorso evidenziava che, al di là dell’erronea indicazione, quale oggetto dell’istanza, dell’“introduzione nuovi impianti di trattamento relativi ad un centro di stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non, la messa in sicurezza e la rottamazione di veicoli a motore”, sarebbe stato, in realtà, richiesto il mero completamento di due tettoie aventi unicamente una funzione protettiva dell’impianto esistente.

In particolare, si sarebbe trattato, di una tettoia (quella denominata “E 2”) destinata alla copertura dell’impianto di triturazione del legno, già esistente ed autorizzato dalla Regione Sicilia con D.A. 903/90.

L’altra tettoia (denominata “D 2”) sarebbe stata destinata a copertura dell’area di stoccaggio, di plastica, vetro e carta, a completamento della tettoia già esistente ed autorizzata dalla Regione Sicilia con D.A. 903/90.

La funzione di entrambe le tettoie sarebbe stata unicamente quella di protezione delle materie prime e seconde recuperate dagli agenti atmosferici.

Rilevava, inoltre, come il provvedimento avrebbe violato l’art. 19 comma 2 del d.lgs. 152/2006, a norma della quale l’archiviazione sarebbe stata possibile solo ove l’autorità competente, entro 5 giorni dalla ricezione dello studio ambientale (istanza in data 27 dicembre 2016) avesse ritenuto necessari chiarimenti o una integrazione ed il proponente non avesse provveduto a ciò entro i successivi 15 gg., mentre, con la nota prot. 37459 del 13 giugno 2018, il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente aveva comunicato all’impresa Puccia la “procedibilità dell’istanza”.

Evidenziava che, a fronte della nota prot. 23361 del 4 maggio 2020 del Servizio 1 ARTA, con cui era stata comunicata la presunta non esaustività dei riscontri inviati in riscontro alle note della Soprintendenza BB.CC.AA. e dell’A.R.P.A., avesse affidato ad un apposito studio specialistico ambientale la redazione di apposita relazione integrativa della documentazione alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, a suo parere assolutamente esaustiva, da cui l’Amministrazione sarebbe dovuta pervenire ad una pronuncia di non assoggettabilità del progetto al procedimento di V.I.A., ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del d. lgs.152/2006, in quanto sarebbe risultato evidente che gli interventi sarebbero stati di mero completamento.

Affermava, poi, in un secondo motivo di ricorso, che sarebbe stato erroneo, nel provvedimento, il riferimento al pregio naturalistico della zona.

L’area, in realtà, avrebbe avuto natura di “zona industriale” e, inoltre, nelle relazioni presentate e, soprattutto, nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 42/2017 dal medesimo allegata ai propri elaborati, si sarebbe data piena contezza della piena tutela dell’ambiente e del rispetto della normativa vigente in materia.

Per i suindicati motivi il ricorrente chiedeva, in conclusione, l’annullamento, previa sospensiva cautelare, degli atti impugnati.

All’esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2020, il Collegio rilevava una possibile causa di inammissibilità del ricorso per avvenuta notifica, in contrasto con le previsioni di cui all’art. 44 co. 4 c.p.a, presso la sede legale dell’Amministrazione Regionale e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Successivamente, con ordinanza collegiale n. 443/2021, emessa a seguito della camera di consiglio del 10 febbraio 2021, il Collegio sospendeva il giudizio in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato sez. V, con l’ordinanza n. 2489 del 20 aprile 2020 per contrasto delle previsioni di cui all’art. 44 co. 4 c.p.a. con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.

Con ordinanza collegiale n. 2959/2021, il Collegio, preso atto del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla predetta questione e della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza n. 148 del 9 luglio 2021) dell’art. 44 co. 4 c.p.a. nella parte in cui esclude la rinnovazione della notifica allorché l’esito negativo della notificazione dipenda da causa imputabile al notificante, disponeva la prosecuzione del giudizio, considerato che, nelle more, era stata effettuata dal ricorrente la notifica del ricorso all’Assessorato Regionale presso l’Avvocatura dello Stato Distrettuale di Catania.

Con l’ordinanza cautelare n. 623/2021, il Collegio, rilevate le discrasie nella classificazione dell’area e il contrasto tra la tipologia di intervento che la stessa CTS aveva qualificato dapprima come “modesto intervento edificatorio all’interno dell’impianto esistente”, salvo poi esprimere un parere di assoggettabilità a VIA per “l’introduzione di nuovi impianti di trattamento” , ordinava all’Amministrazione di riesaminare il parere di assoggettabilità a VIA, fissando, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 27 gennaio 2022.

L’Amministrazione si costituiva, quindi, in giudizio e segnalava che, con parere n. 397/2021, allegato all’atto di costituzione, la Commissione Tecnico Specialistica aveva riesaminato e confermato il parere di assoggettabilità a VIA del progetto in questione, confermandolo per le ragioni ivi esposte.

Successivamente, il parere veniva trasposto nel D.D.G. 20/8/2020, n. 794.

Nella propria memoria l’Amministrazione giustificava la conferma del provvedimento mettendo in rilievo l’assenza di una planimetria di confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto, ad eccezione del posizionamento delle due tettoie. Inoltre, sarebbe mancata la produzione delle autorizzazioni all’esercizio e gli elaborati integrativi, oltre che le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.

Nei motivi aggiunti presentati avverso il parere n. 397/2021 del CTS, il ricorrente ribadiva, in sostanza, i motivi di ricorso sviluppati nel ricorso principale, evidenziando, dunque, che si sarebbe trattato solamente della costruzione di due tettoie, senza modifica dell’impianto e delle lavorazioni, dotate, peraltro, di tutte le autorizzazioni di legge e delle attestazioni di piena compatibilità ambientale.

In definitiva, sarebbe stato illegittimo anche il nuovo parere reso dalla CTS, di cui anche, conseguentemente, chiedeva l’annullamento.

All’udienza del 23 marzo 2023, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, atteso che, a seguito del riesame dei provvedimenti impugnati con tale atto, effettuato in esecuzione del provvedimento cautelare di questo Tribunale richiamato in narrativa, l’Amministrazione ha adottato nuovi provvedimenti sostituitivi di quelli impugnati con il predetto ricorso.

Anche il ricorso per motivi aggiunti deve ritenersi inammissibile, dal momento che, con esso, il ricorrente si è limitato ad impugnare il parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali n. 397 del 29 dicembre 2021 (emesso in sede di riesame, alla stregua di quanto prescritto nell’ordinanza del TAR Sicilia – Catania n. 623/2020), che deve considerarsi atto endoprocedimentale, senza invece impugnare espressamente il provvedimento finale, ovvero il D.D.G. 20/8/2020, n. 794, in cui il parere è stato assunto.

Per completezza di esame, deve comunque ritenersi che il ricorso per motivi aggiunti sia, comunque, infondato.

A questo proposito, deve prendersi le mosse dal contenuto del progetto presentato dal ricorrente (cfr. all. 2 ai motivi aggiunti depositati in data 31 marzo 2022), nel quale si fa innegabilmente riferimento, in termini espressi, alla “ modifica del layout funzionale ”, così come all’“ introduzione di nuove fasi lavorative connesse all’utilizzo di nuovi macchinari ”.

Nei ricorsi e nelle memorie, con relativi allegati, depositati in giudizio, il ricorrente, a dispetto delle predette chiare formulazioni, ha invece affermato che la richiesta di autorizzazione rivolta all’Assessorato avrebbe riguardato solo l’aggiunta di due tettoie all’impianto già esistente e che i più ampi riferimenti presenti nel progetto a “ procedure più innovative per il ciclo di trattamento dei rifiuti ” sarebbero derivati solo da un errore nella formulazione della richiesta derivante da eccesso di zelo del professionista occupatosi della presentazione del progetto.

Ciò premesso, deve ritenersi che correttamente il provvedimento impugnato abbia fatto riferimento al contenuto dell’istanza presentata, ritenendo, invece, ininfluente quanto dichiarato in sede processuale dal ricorrente, ovvero che l’intervento si sarebbe limitato alla realizzazione delle due tettoie.

Ove, infatti, il ricorrente avesse voluto del tutto legittimamente limitare l’intervento da effettuare nell’impianto a tale limitata porzione della SPA presentata, avrebbe dovuto, a fronte del provvedimento di assoggettabilità a VIA ricevuto per il più ampio progetto originario, presentare una nuova istanza (di tipo meramente edilizio o meno, a seconda della valenza dell’intervento).

Nell’istanza originaria si fa, infatti, riferimento, in via prioritaria, all’ “ ottimizzazione degli spazi esistenti e per i quali l’impianto risulta già autorizzato, mediate procedure più innovative per il ciclo di trattamento dei rifiuti autorizzati e con lo studio delle fasi di messa in sicurezza, stoccaggio, selezione, trattamento con recupero dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, denominati “veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti”, al fine di adeguare anche le condizioni di sicurezza per la salute pubblica e per l’ambiente alle norme vigenti ”;
solo al termine della enunciazione di tale “Scopo”, della “Variante” richiesta, vi è il richiamo alla realizzazione delle due tettoie che, invece, secondo il ricorrente, costituirebbero l’effettivo ed esclusivo oggetto dell’intervento.

Rispetto alla predetta ampia individuazione dell’oggetto della variante, gli atti progettuali presentati non consentono effettivamente di comprendere quali sarebbero gli interventi da effettuare sull’impianto esistente, con chiara distinzione tra apparati già esistenti e quelli nuovi da realizzare o implementare.

Proprio a fronte della non chiara definizione degli interventi da realizzare cui farebbe riferimento l’istanza appare tanto più legittima l’adozione del provvedimento di assoggettabilità VIA il quale, in sé, non è, d’altra parte, da considerarsi un provvedimento conclusivo, in quanto, in realtà, avente ad oggetto semplicemente una delibazione dell’opportunità della valutazione di impatto ambientale, ovverossia di un più approfondito esame del progetto, tanto più necessario quanto meno definito ed univoco, come nel caso di specie, è il quadro conoscitivo offerto dal proponente.

In effetti, facendo riferimento agli atti di parte ricorrente presenti negli allegati alle difese e alle memorie depositate in giudizio, si riscontra, ad esempio, come, anche nella relazione depositata a riscontro del parere del CTS espresso in data 5 agosto 2020 (all. 14 al ricorso), il tecnico di parte, per un verso, afferma che l’impianto sarebbe rimasto invariato e che le due nuove tettoie sarebbero state finalizzate ad ottimizzare l’attività dell’impianto in sintonia con le nuove esigenza di recupero dei rifiuti, per altro verso conclude la medesima relazione con un’analisi dei rischi che non appare riferibile in sé alla costruzione due nuove tettoie, riconfermando, dunque, anche sotto tale profilo, l’ambiguità della descrizione dell’intervento.

Nella stessa Relazione integrativa Ambientale alla nota

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