TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2014-10-16, n. 201405014
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N. 05014/2014 REG.PROV.CAU.
N. 11550/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11550 del 2014, proposto da:
SOCIETÀ SOFISTICATED LUXURY FLATS SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G D S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Marianna Dionigi, 57;
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo, con domicilio eletto in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, in via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale rep. CA/3613/2014 del 15 settembre 2014 con cui è stata disposta, ex ordinanza sindacale n. 258 del 2012:
1) la rimozione dell’occupazione di suolo pubblico antistante l’esercizio sito in Via delle Carrozze n. 34-36;
2) la chiusura del medesimo esercizio per un periodo pari a cinque giorni, a decorrere dal settimo giorno successivo a quello di notifica (avvenuta il 16 settembre 2014);
- di tutti gli atti comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto opportuno differire la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 29 ottobre 2014;
Ritenuto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di disporre la sospensione interinale del provvedimento impugnato, nella sola parte (punto 2 del dispositivo) in cui dispone la chiusura dell’esercizio per un periodo pari a 5 giorni.