TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2014-10-16, n. 201405014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2014-10-16, n. 201405014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201405014
Data del deposito : 16 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11550/2014 REG.RIC.

N. 05014/2014 REG.PROV.CAU.

N. 11550/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11550 del 2014, proposto da:


SOCIETÀ SOFISTICATED LUXURY FLATS SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G D S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Marianna Dionigi, 57;


contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo, con domicilio eletto in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, in via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale rep. CA/3613/2014 del 15 settembre 2014 con cui è stata disposta, ex ordinanza sindacale n. 258 del 2012:

1) la rimozione dell’occupazione di suolo pubblico antistante l’esercizio sito in Via delle Carrozze n. 34-36;

2) la chiusura del medesimo esercizio per un periodo pari a cinque giorni, a decorrere dal settimo giorno successivo a quello di notifica (avvenuta il 16 settembre 2014);

- di tutti gli atti comunque connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto opportuno differire la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 29 ottobre 2014;

Ritenuto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di disporre la sospensione interinale del provvedimento impugnato, nella sola parte (punto 2 del dispositivo) in cui dispone la chiusura dell’esercizio per un periodo pari a 5 giorni.

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