TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202304458
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 04458/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2022, proposto da
T G, rappresentata e difesa dagli avvocati A L e G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
M T, M E O, M F, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari, della delibera del 17/11/2021 di approvazione della proposta della Terza Commissione del CSM “Fasc. n. 585/CD/2021. Copertura di nove posti di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione (Relatore Consigliere Zaccaro)”; dei decreti di trasferimenti del Ministero della Giustizia del 27/11/2021, disposti in conformità alla delibera, pubblicati nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 24 del 31/12/2021; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi ove occorrer possa, del relativo bando, di cui alla nota prot. n. 6762 del 24/3/2021; in parte qua e ove occorrer possa della Circolare n. 13778 di cui alla delibera del CSM 24/7/2014, recante “Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie” come successivamente modificata dalla delibera del CSM del 9/9/2020 e in particolare gli artt. 25, 65, 66, 67, 68 se interpretati nel significato meglio precisato infra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa T G ha impugnato la delibera del CSM del 17 novembre 2021, nella parte in cui, nel valutare la domanda di nomina come magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, le ha assegnato il punteggio complessivo di 11,8 punti, non consentendole un utile inserimento nella graduatoria.
La ricorrente, magistrato ordinario nominato con D.M. del 12.7.1999, ha esposto di avere prestato servizio dal 28.4.2001 presso la Procura della Repubblica di Napoli fino al 22.1.2009; quindi, a seguito di collocamento fuori ruolo, era stata destinata alla Corte costituzionale, con le funzioni di assistente di studio; in tale ruolo aveva curato l’approfondimento delle questioni che il Giudice costituzionale cui era assegnata doveva affrontare quale relatore, con conseguente predisposizione della “ricerca” (raccolta di giurisprudenza, dottrina e ulteriore materiale utile ai fini della decisione) e redazione della “scheda” (relazione scritta illustrativa del materiale raccolto).
In data 24.3.2021 il CSM aveva indetto la procedura per la copertura di otto posti, successivamente ampliati a nove, di Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; la ricorrente aveva presentato domanda, ottenendo, all’esito della procedura, il punteggio di 5 per le “attitudini”, di 2,8 per il “merito” e di 4 per l’anzianità, per complessivi 11,8 punti, classificandosi al posto n. 31 della graduatoria.
In particolare, per quanto riguarda il “merito”, il CSM le aveva assegnato 0,40 punti per ciascuno dei sette anni trascorsi dalla ricorrente presso la procura della Repubblica di Napoli (0,40 X 7= 2,8), ma nessun punteggio per l’attività svolta in fuori ruolo presso la Corte costituzionale.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. Sul dovere di assegnare un punteggio per il criterio del “merito” anche in relazione al periodo fuori ruolo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 50 del d.lgs. n. 160/06, dell’art. 1, c. 68. l. 190/12. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90, difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento.
Con la circolare n. 13778 del 2014 il CSM aveva disciplinato la procedura di assegnazione dei magistrati all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, prevedendo, a tal fine, che il profilo del magistrato dovesse essere valutato in base a tre parametri: le “attitudini” definite dall’art. 65, il “merito”, definito dagli artt. 25 e 66, e l’anzianità, di cui all’art. 69.
L’art. 68 della circolare citata disciplinava le modalità di attribuzione del punteggio per il “merito”, ed era stato oggetto di modifica ad opera della delibera del CSM del 9.9.2020: il testo originario dell’articolo prevedeva infatti che “l’impegno dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria consente di attribuire sino a punti 3”, mentre il nuovo testo stabiliva: “per l’impegno dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria sono attribuiti 0,40 punti per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte, fino ad un massimo di punti 5. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti”.
Nella definizione del “merito”, l’art. 68 della circolare faceva rinvio al precedente art. 25, secondo il quale rilevava l’impegno che il magistrato aveva profuso nel corso di tutta la sua carriera e in occasione di qualsiasi servizio espletato, nonché la quantità e la qualità del lavoro svolto in tutti gli uffici cui era stato assegnato. Dunque, l’“attività giudiziaria” del magistrato ai fini dell’attribuzione del punteggio per il “merito” avrebbe dovuto ricomprendere sia l’attività svolta dal magistrato all’interno del ruolo organico della magistratura, che quella svolta in fuori ruolo.
Il CSM, invece, aveva illegittimamente assegnato alla ricorrente il punteggio di 2,8 punti per il “merito”, ovvero 0,40 punti per ciascuno dei sette anni di servizio presso la Procura di Napoli, e nessun punteggio per l’attività svolta in fuori ruolo presso la Corte costituzionale.
Ove tale attività fosse stata computata, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 14 punti (4 per l’anzianità + 5 punti per le attitudini + 5 per il merito), così rientrando tra i primi nove posti della graduatoria, in posizione utile per l’assegnazione dell’incarico ed antecedente rispetto ai controinteressati evocati in giudizio.
Nel senso dell’equiparazione tra le funzioni svolte in fuori ruolo e quelle in ruolo deponeva, innanzitutto, l’art. 50 del d.lgs. 160/2006, rubricato “Ricollocamento in ruolo”, secondo il quale “Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte […]”; nella medesima direzione, l’art. 1, c. 68, della l. 190/2012, nel porre il limite temporale massimo decennale al collocamento fuori ruolo dei magistrati, dispone che “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza”.
La ricorrente ha dedotto, inoltre, che l’azzeramento, ai fini della valutazione del merito, dell’attività svolta in fuori ruolo comporterebbe la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006 che, nell’indicare i criteri per la valutazione di professionalità nella capacità, laboriosità, impegno e diligenza, si riferirebbe all’intera attività svolta dai magistrati, senza effettuare distinzioni tra le esperienze maturate in ruolo e fuori ruolo; il medesimo art. 11, al successivo comma 16, prevedeva, infatti, che “I parametri contenuti nel comma 2” (vale a dire quelli di laboriosità, diligenza, impegno ecc…) “si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo”.
La determinazione dei punteggi non avrebbe potuto nemmeno fondarsi sulle modifiche apportate con la delibera del 9.9.2020 all’art. 65 della medesima circolare, che conteneva la disciplina della valutazione delle “attitudini”: la disposizione, nel testo antecedente le modifiche del 2020, prevedeva che “per l’assegnazione e il trasferimento ai posti di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione si attribuisce particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni”; a tal fine, “per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale e per i magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all’Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di