TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-09-17, n. 201800614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-09-17, n. 201800614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201800614
Data del deposito : 17 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2018

N. 00614/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00526/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 526 del 2006, proposto da
- IO NZ, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Vincenzo Gurrado, da intendersi domiciliato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a ) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;



contro

- Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica – ATER di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



nei confronti

- DI NA LE, NT VI non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensiva dell’efficacia,

- del verbale della Commissione per l’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di Matera n. 4 del 21 settembre 2006;

- del verbale della Commissione per l’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di Matera n. 9 del 26 ottobre 2006;

- di ogni altro o provvedimento connesso, preparatorio e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 16 novembre 2006, depositato il successivo 6 di dicembre, IO NZ è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel Comune di Matera, nonché il rigetto del ricorso proposto ai sensi dell’art.14 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 31.

1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa si evince quanto segue:

- a seguito di sopralluoghi, l’ATER, subentrata all’ESAB, ha rilevato come l’immobile sito in Matera - Borgo La Martella, alla via Montebianco n. 2, fosse «stato suddiviso, di fatto, in due diversi alloggi: uno sito al piano terra e occupato dal sig. NZ CO e dal di lui nucleo familiare e l’altro sito al primo piano occupato dal sig. NZ IO insieme al di lui nucleo familiare»;

- il 6 luglio 2001 personale della locale Polizia municipale, su richiesta dell’ATER, ha svolto accertamenti in loco, al cui esito ha confermato quanto innanzi, precisando, altresì, che «l’unità abitativa nel corso degli anni non ha subito delle modifiche, tranne quella di un doppio ingresso, per le quali è stata necessaria una modifica alla numerazione civica che è quella riportata nei certificati allegati»;

- in particolare l’alloggio occupato da CO NZ è stato contraddistinto col numero civico “2 a” e quello occupato da IO NZ col numero civico “2 b”;

- CO NZ ha stipulato, a seguito di ordinanza sindacale di assegnazione n. 154 del 9 ottobre 2001, contratto di locazione dell’alloggio occupato, espressamente individuato in tale provvedimento colla numerazione “2 a”;

- con nota dell’11 aprile 2003, l’ATER ha invitato l’odierno ricorrente a presentare domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 39 della cennata legge regionale n. 11 del 1999, con riguardo all’alloggio occupato, ma questi in data 21 luglio 2003 ha espresso il suo diniego;

- l’ATER ha quindi agito dinanzi al Tribunale civile di Matera per il recupero dell’alloggio;

- l’odierno deducente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, sostenendo per un verso l’intervenuta assegnazione dell’intera unità immobiliare in locazione al germano CO, e per altro di essere mero ospite di quest’ultimo;

- con determinazione dirigenziale n. 105 del 16 luglio 2002, è stato indetto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 31 del 1999, pubblico concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel Comune di Matera, Borgo La Martella;

- il deducente ha presentato domanda di partecipazione;

- con nota del 22 settembre 2006, prot. n. 55, la Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli ha comunicato l’esclusione dalla graduatoria perché ritenuto “occupante abusivo di un alloggio ERP;

- ha proposto ricorso amministrativo che, nella seduta del 26 ottobre 2006, con verbale n.9 è stato rigettato.

1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

I - Violazione di legge: difetto di motivazione - difetto di presupposti legali: art.3, comma 1, lett.g., L.R. 19.11.1999 n.31; eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti - motivazione insufficiente - ingiustizia manifesta; violazione di legge e falsa applicazione di legge: art.2 e 3 L.R. 19.11.1999 n.31 - L.16.5.1952 n.619;

II - Violazione di legge: difetto di motivazione; difetto di presupposti legali: art.3, comma 1, lett.g. , L.R. 19.11.1999 n.31; eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; motivazione insufficiente; difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta; violazione di legge e falsa applicazione di legge: art.2 e 3 L.R. 19.11.1999 n.31; art.14 L.11.11.1986 n.771;

III - Violazione di legge: difetto di motivazione; difetto di presupposti legali: art.3, comma 1, lett.g., L.R. 19.11.1999 n.31; eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti; motivazione insufficiente; difetto di istruttoria; violazione L.7.8.1990 n.241;

IV - Eccesso di potere: difetto di istruttoria – contraddittorietà;

V - Eccesso di potere: disparità di trattamento - illogicità - ingiustizia grave e manifesta - violazione art.2041 cod. civ..

2. Gli Enti intimati non si sono costituiti in giudizio.

3. Con ordinanza n. 3 del 2007, resa all’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2007, il Collegio ha disposto una prima volta incombenti istruttori.

3.1. L’ATER ha adempiuto a quanto innanzi in data 15 febbraio 2007.

4. Con successiva ordinanza n. 90 del 2007 l’incidentale istanza cautelare è stata accolta.

5. In data 17 novembre 2011 si è costituito un nuovo procuratore per il ricorrente, in sostituzione del precedente difensore.

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