TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-12-21, n. 201602435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-12-21, n. 201602435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201602435
Data del deposito : 21 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2016

N. 02435/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02839/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2839 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Nuovi Spazi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F S, E R e S F, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Grassi in Milano, Via Novara, n. 224

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, R M, E B, I M, D S e A T, domiciliato in Milano, Via della Guastalla, n. 6

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milano - Settore Pubblicità, relativamente all'istanza di proroga delle autorizzazioni all’esposizione di impianti pubblicitari di varie dimensioni, in scadenza il 31.12.2014, presentata dalla ricorrente in data 20.11.2014;

e, con motivi aggiunti depositati il 23.3.2016, per l’annullamento:

- del provvedimento del Comune di Milano - Settore Pubblicità - Servizio Servizi Pubblicitari del 22.1.2016 (PG 35189/2016), di rigetto dell’istanza di proroga sopra indicata;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società Nuovi Spazi S.r.l., operante nel settore della pubblicità e delle affissioni, ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Milano sull’istanza volta a ottenere la proroga di autorizzazioni all’esposizione di impianti pubblicitari di varie dimensioni.

Nelle more del giudizio il Comune ha emesso un provvedimento di rigetto espresso della domanda di proroga, il quale è stato ritualmente impugnato con motivi aggiunti affidati ai seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del Regolamento comunale sulla pubblicità;
eccesso di potere per errore nei presupposti e carenza di motivazione;

2) falsa applicazione dell’art. 40, comma 1, lett. d) del Regolamento comunale;

3) in subordine, violazione delle norme sui provvedimenti di secondo grado (artt. 21- quinquies e 21- nonies della l. n. 241/1990).

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 la Sezione, con sentenza non definitiva, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione, disponendo la conversione del rito nelle forme del rito ordinario per la domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del giorno 26 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.

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