TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-05-24, n. 201600172
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00172/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, Corso della Libertà, n. 50/11;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pt, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
con il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento del Ministero della Difesa - Ordinariato militare per l’Italia dd. 2.7.2015, prot. 2228 - C/1, avente ad oggetto: “Sacerdote -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-: NON I-OMISSIS-EITÀ ECCLESIASTICA a svolgere il compito di Cappellano Militare”, indirizzato alla direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e, per conoscenza, al Reggimento Logistico “Julia” di Merano, con il quale l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia ha stabilito il termine del servizio del Cappellano Militare Capo -OMISSIS- -OMISSIS- a far data dal 2.7.2015, con conseguente rientro nella Diocesi di incardinazione;
2) del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, a firma del Direttore generale in S.V., dd. 8.7.2015, indirizzato al Reggimento Logistico “Julia”, avente per oggetto: “Cappellano Militare in s.p.e. -OMISSIS--OMISSIS-. Congedo”, con il quale viene comunicato che il sopracitato cappellano militare, mediante decreto “in corso di perfezionamento”, cessa dal servizio permanente in quanto giudicato non i-OMISSIS-eo a proseguire lo stesso presso l’Ordinariato Militare ai sensi dell’art. 1581 del D.lgs 15.3.2010, n. 66 (“Codice dell’Ordinamento Militare”, d’ora in poi così abbreviato: C.O.M.) con data di attuazione, “ora per allora: 2 luglio 2015”, nonché di ogni atto presupposto, infraprocedimentale e conseguente, ivi compresi, in quanto richiamato ma non conosciuto, costituendo la motivazione del provvedimento sub n. (1),
3) della decisione della Superiore Autorità della Chiesa Cattolica, Congregazione per il Clero (Congregatio Pro Clericis) dd. 2.7.2015, prot. 20152265, in base alla quale il ricorrente sarebbe stato giudicato “non i-OMISSIS-eo a proseguire il servizio presso l’Ordinariato Militare”, nonché
4) del non conosciuto decreto “in corso di perfezionamento”, richiamato sub provvedimento (2);
nonché per l’accertamento,
in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, del diritto del ricorrente a permanere in servizio permanente effettivo quale Cappellano Militare Capo presso il Reggimento Logistico “Julia”, con sede in Merano (BZ);
con atto recante motivi aggiunti, depositato il 4.11.2015:
5) tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, nonché il decreto del Ministero della Difesa dd. 6.7.2015 n. 33/15/PE (già impugnato con ricorso quale atto non conosciuto nel suo contenuto in quanto perfezionatosi solo in data 5 agosto 2015).
Visti il ricorso, l’atto recante motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 115/15;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 131/15;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, sacerdote cattolico, espone di essere stato nominato Cappellano Militare addetto di completamento con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2008, su designazione dell’Ordinario Militare per l’Italia (doc. 3 del ricorrente).
Dopo avere svolto una missione in Bosnia (dal 24 giugno 2010 al 24 ottobre 2010), con provvedimento del 29 novembre 2010, veniva trasferito a Trento, presso il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, con estensione dell’incarico al 2° “Rgt. Art. Terr. “Vicenza - Trento”, alla Base Logistica Add. Riva del Garda (TN), al Poligono militare di Salorno (BZ) e al 2° Rgt. Genio Guastatori - Trento.
In data 20 giugno 2011 il ricorrente veniva nominato Cappellano Militare addetto in servizio permanente, assimilato al grado di tenente, con decorrenza dal 2 dicembre 2010.
Dopo aver svolto un’altra missione all’estero, in Kossovo (dal 21 ottobre 2011 al 29 dicembre 2011), con provvedimento del 28 aprile 2014, veniva trasferito d’autorità al 24° Reggimento di Manovra alpino di Merano (doc. 4 del ricorrente).
Con provvedimento del 20 giugno 2014 il ricorrente veniva promosso, per anzianità, a Cappellano Militare Capo, assimilato al grado di capitano, con decorrenza 2 dicembre 2014 (doc. 5 del ricorrente).
In data 2 luglio 2015 l’Ordinario Militare per l’Italia, Arcivescovo S M, preso atto “della decisione della Superiore Autorità della Chiesa Cattolica, Congregatio Pro Clericis (Congregazione per il Clero) datata 2.7.2015”, che aveva “giudicato” il ricorrente “non i-OMISSIS-eo a proseguire il servizio presso codesto Ordinariato Militare”, disponeva, con effetto immediato, “il termine del servizio di Cappellano Militare“ del ricorrente e chiedeva alla Direzione Generale della Previdenza Militare di “sancire quanto sopra disposto”, ritenendo insindacabile la decisione della Superiore Autorità Ecclesiastica (doc.ti 1 e 2 dell’Amministrazione).
Con provvedimento dell’8 luglio 2015 il Direttore Generale in S.V. della Previdenza militare e della leva comunicava al Reggimento Logistico “Julia” di Merano che “con decreto in corso di perfezionamento” il ricorrente sarebbe cessato dal servizio e collocato nella riserva, con effetti dal 2 luglio 2015, “in quanto giudicato non i-OMISSIS-eo a proseguire il servizio presso l’Ordinariato Militare ai sensi dell’art. 1581 del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66” (doc. 3 dell’Amministrazione).
Infine, con decreto ministeriale del 6 luglio 2015 (registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato il 5 agosto 2015) veniva disposta la cessazione dal servizio permanente del ricorrente e il suo collocamento nella riserva, ai sensi dell’art. 1581 del D. Lgs. n. 66 del 2010, con effetti dal 2 luglio 2015 (doc. 1 dell’Amministrazione).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 733, comma 3, del D.p.r. 90/2010, degli artt. 1533, 1547, 1548, 1549, 1557, 1577 in relazione all’art. 931, comma 5, 1581 e 1583 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per motivazione carente, illogicità e contraddittorietà manifeste ed arbitrarietà”;
2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990, in relazione all’art. 123 della costituzione apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana, promulgata da San Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988 ed eccesso di potere per motivazione errata e perplessa, avendo fondato l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia il proprio provvedimento su una pretesa insindacabilità della decisione della Superiore autorità Ecclesiastica nel mentre il provvedimento richiamato a giustificazione della cessazione dal Servizio è impugnabile avanti al Supremo Tribunale della Segnatura apostolica”;
3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21bis della legge 7.8.1990, n. 241, per mancata messa a disposizione del provvedimento richiamato, mancata comunicazione dell’avvio di procedimento e per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi limitativi della sfera giuridica del destinatari”;
4. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 12 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, per non avere l’Ordinario Militare rispettato le “leggi dello Stato”, nonostante espressa disposizione della Congregazione per il Clero”.
Il ricorrente, oltre all’annullamento degli atti impugnati, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a permanere in servizio permanente effettivo quale Cappellano Militare Capo presso il Reggimento Logistico “Julia”, con sede a Merano (BZ).
Con decreto n. 115/15, depositato il 22 luglio 2015, il Presidente del Tribunale ha sospeso, in via provvisoria, fino alla data della camera di consiglio fissata per il 25 agosto 2015, l’efficacia del provvedimento impugnato indicato in epigrafe sub 2.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna direttamente (o quale atto presupposto) l’atto dell’autorità ecclesiastica con il quale è stata disconosciuta l’i-OMISSIS-eità ecclesiastico - sacerdotale del ricorrente e, comunque, rigettato con tutte le domande ivi formulate, in quanto infondate.
In vista dell’udienza in camera di consiglio il procuratore del ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha insistito per il riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dei provvedimenti adottati dall’Ordinario Militare per l’Italia e per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 131/15, depositata il 25 agosto 2015, il Collegio ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti indicati in epigrafe sub 1, 2 e 4.
Con atto recante motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto della Direzione Generale del Ministero della Difesa del 6 luglio 2015 (già impugnato con il ricorso introduttivo, nonostante il ricorrente non ne conoscesse il contenuto, in quanto registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato solo il 5 agosto 2015). Preso atto anche della decisione della Congregatio Pro Clericis (Congregazione per il Clero) del 7 settembre 2015, intervenuta nelle more del giudizio sul “ricorso” presentato dallo stesso ricorrente in via amministrativa l’8 luglio 2015 contro il “provvedimento” della stessa Congregazione del 2 luglio 2015, il ricorrente ha dedotto il seguente ulteriore motivo:
5. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1533, 1577 e 1581 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per motivazione inesistente, errata e contraddittoria, eccesso di potere per sviamento, avendo ritenuto esistente ed efficace (per avere ritenuto l’esistenza e efficacia di) un provvedimento che tale non era. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 2 D.l.t. 30.6.2011, n. 123 ed eccesso di potere per avere attribuito un’efficacia retroattiva al provvedimento di cessazione dal servizio, nonché degli artt. 21septies e 21octies Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per nullità del provvedimento, per mancanza degli elementi essenziali - rispettivamente difetto assoluto di attribuzione - eccesso di potere per inesistenza del provvedimento presupposto”.
La difesa dell’Amministrazione, in data 18 settembre 2015, ha depositato una memoria difensiva, insistendo nelle proprie conclusioni.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2015, su richiesta della parte ricorrente, la discussione del ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica del 20 aprile 2016, per consentirne la trattazione congiunta con il ricorso pendente tra le medesime parti sub n. 241/15.
Nei termini di rito il procuratore del ricorrente ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso, previa sua riunione con il ricorso pendente sub n. 241/2015 tra le stesse parti.
All’udienza pubblica del 20 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO