TAR Parma, sez. I, sentenza 2015-09-16, n. 201500208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2015-09-16, n. 201500208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201500208
Data del deposito : 16 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00038/2014 REG.RIC.

N. 00208/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, proposto da:
M N T, rappresentata e difesa dall'avv. D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Via Catalani, 10;

contro

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso cui è domiciliato in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del verbale del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, del 16 dicembre 2013, con il quale la ricorrente è stata ammessa allo scrutinio per merito comparativo, ma dichiarata non idonea alla promozione alla IX qualifica funzionale – profilo professionale di Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario, in quanto insufficiente il punteggio complessivo attribuito, pari a punti 44.07, risultante dalla somma dei coefficienti numerici per ciascuna categoria di titoli, è risultato inferiore alla metà del coefficiente complessivo di 100/100.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa L M;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La dott.ssa Maria Nicoletta Toscani, all’esito di concorso pubblico, è stata assunta nell’Amministrazione Penitenziaria con inquadramento nell’ottava qualifica funzionale e profilo professionale di Direttore d’Istituto Penitenziario a decorrere dal 6 ottobre 1993.

Ai sensi dell’art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione Penitenziaria era attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1 aprile 1981, n. 121.

Per quello che concerneva la progressione di carriera l’art. 37 del D.P.R. 24

APRILE

1982, n. 335, stabiliva che, nell’ambito della Polizia di Stato, la posizione di vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di Commissario Capo che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica. Le stesse regole valevano nell’ambito dell’Amministrazione penitenziaria, ai fini del conseguimento della posizione di Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario.

Pertanto la ricorrente, maturati i quattro anni di servizio effettivo nell’ottava qualifica funzionale e profilo professionale di Direttore di Istituto Penitenziario, ha presentato istanza di ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai fini della promozione alla nona qualifica funzionale profilo di Direttore Coordinatore d’Istituto Penitenziario.

Con nota del 26 febbraio 1998 il Direttore dell’Ufficio Centrale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria respingeva la domanda ritenendo che ai fini dell’ammissione allo scrutinio per merito comparativo occorresse avere maturato complessivamente nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera direttiva.

La ricorrente impugnava la suddetta nota e la deliberazione del marzo 1995 del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia con ricorso accolto dal T.A.R. del Lazio con sentenza n. 1387/2002, gravata dall’Amministrazione con appello respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8255 del 5 dicembre 2006.

Seguiva atto di diffida, notificato al Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 25 maggio 2010, rimasto privo di effetti;
pertanto la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 1379/2002, accolto dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 8887/2012 con cui ha ordinato al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di dare esecuzione alla sentenza, disponendo la partecipazione della ricorrente allo scrutinio a ruolo aperto per merito comparativo, secondo modalità e termini previsti nella motivazione della sentenza e nominando il Commissario ad acta , successivamente sostituito.

Il nuovo Commissario ad acta depositava il 17 dicembre 2013, il verbale del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, con il quale la ricorrente è stata ammessa allo scrutinio per merito comparativo, ma dichiarata non idonea alla promozione alla IX qualifica funzionale – profilo professionale di Direttore Coordinatore di Istituto Penitenziario, in quanto insufficiente il punteggio complessivo attribuito, pari a punti 44.07, risultante dalla somma dei coefficienti numerici per ciascuna categoria di titoli, è risultato inferiore alla metà del coefficiente complessivo di 100/100.

2. La ricorrente, dunque, con il ricorso in epigrafe ha impugnato il suddetto provvedimento osservando che i criteri di massima e quelli operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione a ruolo aperto nella qualifica di Direttore Coordinatore d’Istituto Penitenziario erano stati predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed adottati per il personale direttivo che avesse nove anni e sei mesi di servizio e non per quello che aveva quattro anni di servizio, come il personale inquadrato nell’ottava qualifica funzionale, pertanto ha contestato per la prima volta in questa sede i predetti criteri essendo sorto il relativo interesse solo a seguito della conclusione del procedimento con cui la ricorrente è stata dichiarata inidonea alla promozione alla qualifica di Direttore Coordinatore.

La ricorrente censura l’atto per i seguenti motivi.

1) Violazione di legge per elusione del giudicato: il provvedimento sarebbe nullo, ai sensi dell’art. 21 septies L. 241/90 , poichè adottato in violazione od elusione del giudicato avendo si ammesso la ricorrente allo scrutinio ma applicando i criteri di massima ed operativi dichiarati illegittimi dalle richiamate sentenze.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, manifesta irrazionalità: essendo prevista l’ammissione allo scrutinio con soli quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, il Consiglio di Amministrazione, come logica conseguenza, avrebbe dovuto predisporre dei criteri di massima graduati su tale periodo e non già sul più lungo periodo di nove anni e mesi sei di servizio effettivo;
infatti i criteri di massima predefiniti nella seduta del 29 settembre 1998 dal Consiglio di Amministrazione, prevedono la valutabilità dei titoli acquisiti nel quinquennio anteriore all’anno di decorrenza della promozione;
di conseguenza la ricorrente, avendo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di Istituto Penitenziario, sarebbe stata penalizzata in quanto non le sono stati attribuiti 10 punti del quinto anno;
a ciò si aggiunga che la valutabilità dei titoli acquisiti, graduati sull’anzianità di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica direttiva, sarebbero proibitivi per chi ha soltanto quattro anni di effettivo servizio, al fine di poter conseguire il punteggio minimo di 50/100 per essere dichiarato idoneo alla promozione.

3) Eccesso di potere per disparità di trattamento: i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 1998, deliberati sul presupposto del possesso di almeno 9 anni e mezzo di servizio nella carriera direttiva, sarebbero totalmente inadatti a valutare funzionari privi di almeno cinque anni di servizio antecedenti l’anno di decorrenza delle promozioni, con conseguente disparità di trattamento derivante dall’applicazione di criteri identici a fattispecie differenti. L’amministrazione si è difesa eccependo l’inammissibilità del ricorso perché da proporsi innanzi al giudice dell’ottemperanza e, di conseguenza, per incompetenza territoriale del giudice adito.

All’udienza pubblica del 25 giugno 2015, sentiti i difensori presenti, la causa è passata in decisione.

3. Il ricorso è fondato nei limiti di quanto si dirà.

3.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente sul presupposto che oggetto di impugnazione sarebbe un atto posto in essere dal Commissario ad acta.

Dalla piana lettura degli atti di causa si rileva agevolmente che l’atto impugnato promana dal Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, sicchè non è un atto ascrivibile al Commissario ad acta.

Invero a costui il giudice dell’ottemperanza aveva demandato il compito di eseguire il giudicato disponendo la partecipazione della ricorrente allo scrutinio a ruolo aperto per merito comparativo secondo modalità e termini previsti nella motivazione della sentenza.

La sentenza, infatti, aveva accertato che, per essere ammessi allo scrutinio, nel caso di assunzione nell’VIII qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico, fosse sufficiente aver prestato servizio effettivo per 4 anni.

Al Commissario ad acta, dunque, era demandata la funzione propulsiva atta a far si che il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia ammettesse allo scrutinio a ruolo aperto anche la ricorrente per la promozione alla IX qualifica funzionale dal 1 gennaio 1998: qui si esauriva il compito del Commissario ad acta il quale, dunque, ha dato puntuale esecuzione al giudicato.

Ne discende che l’atto impugnato è un atto contenente autonome valutazioni, posto in essere dall’amministrazione a tanto compulsata dal Commissario ad acta.

3.2. Ciò posto, il ricorso è fondato quanto al secondo motivo con cui la ricorrente sostiene che, essendo prevista l’ammissione allo scrutinio con soli quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, il Consiglio di Amministrazione, come logica conseguenza, avrebbe dovuto predisporre dei criteri di massima graduati su tale periodo e non già sul più lungo periodo di nove anni e mesi sei di servizio effettivo.

Osserva il Collegio che, oggetto di impugnazione nel presente giudizio quale atto presupposto, sono

i criteri di massima predefiniti nella seduta del 29 settembre 1998 dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai quali l’interesse all’impugnazione è sorto soltanto a seguito della conclusione del procedimento con cui la ricorrente è stata dichiarata inidonea alla promozione.

Detti criteri prevedono la valutabilità dei titoli acquisiti nel quinquennio anteriore all’anno di decorrenza della promozione.

Si tratta, con tutta evidenza, di criteri inapplicabili alla valutazione di chi, come la ricorrente, avendo solo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di Istituto Penitenziario, poichè assunta a seguito di concorso pubblico, non può oggettivamente essere in possesso di requisiti relativi al quinto anno di servizio.

Come più volte evidenziato, infatti, una progressione di carriera secondo scaglioni di anzianità, quale quello previsto dagli artt. 35, 36 e 37 del

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