TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400538

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400538
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400538
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 00538/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00279/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R R e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- dell’ “Avviso Interno di Selezione per procedura comparativa per le progressioni verticali riservate al personale dipendente ai sensi del D.L. 9 giugno 2021 n.80 convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2021, n.113”, emesso dal Dirigente del Servizio Amministrativo delle Risorse umane Organizzazione e Metodi il 7 dicembre 2022 e pubblicato all'albo pretorio dal 7 al 22 dicembre 2022,

- e per l'effetto di tutti gli atti conseguenziali e successivi, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice, la determinazione dirigenziale n.2996 del 29.12.2022, parzialmente modificata dalla determinazione dirigenziale n.95 del 19 gennaio 2023, con la quale si è preso atto dei lavori delle Commissioni, sono state approvate le graduatorie definitive ed i vincitori inquadrati nel superiore profilo;

- nonché di ogni altro atto allegato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

- in via subordinata del “regolamento per la selezione per le progressioni verticali secondo il disposto del vigente art.52 comma 1-bis del D.Lgs.165/2001, come modificato dalla L.113/2021”, approvato dalla Commissione Straordinaria del Comune di Foggia con deliberazione n.113 del 20.10.2022, nella parte in cui prevede: a) all'art.4 “Prove selettive” che “oltre alla valutazione dei titoli nelle selezioni interne saranno effettuati colloqui ai sensi dell'art.6 del Regolamento o il cui contenuto sarà determinato con riferimento alla peculiarità del posto da ricoprire tenuto conto della categoria e del profilo professionale relativo”; b) all'art.5 “Valutazione” attribuisce: alla lettera C) riguardo il profilo di Istruttore Direttivo – Cat.D/1 ulteriore punteggio al titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura ed in particolare n.3 punti alla laurea magistrale ed alla lettera D) max 8 punti all'esito del colloquio ed all'art.6 regola il colloquio; nonché all'art.9 ricomprende per la formulazione della graduatoria l'attribuzione del punteggio attribuito in sede di colloquio;

- dei verbali della Commissione Esaminatrice ed in particolare del verbale e relativi esiti n.1 del 22.12.2022 e n.3 del 17.1.2023, relativamente al profilo” di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat.D/1”:

a) nella parte in cui assegna a tutti i candidati punteggi per l'esito del colloquio;

b) nella parte in cui non assegna al ricorrente alcun punteggio per la valutazione dei titoli di studio e titoli di servizio, mentre avrebbe dovuto assegnare ulteriori n.4,5 punti,

c) nella parte in cui attribuisce: al candidato -OMISSIS- l'ulteriore punteggio di 0,50 per un presunto incarico di “Referente del Fondo di previdenza Perseo Sirio” per la Polizia Locale ed al candidato -OMISSIS- il punteggio di 3 punti come “ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura”;

- e per l'effetto della determinazione dirigenziale n.2996 del 29.12.2022, parzialmente modificata dalla determinazione dirigenziale n.95 del 19 gennaio 2023, con la quale si è preso atto dei lavori delle Commissioni e sono state approvate le graduatorie definitive, e specificatamente nella parte in cui nella graduatoria definitiva del profilo di istruttore direttivo specialista di vigilanza cat. D/1:

a) al ricorrente è stato attributo il punteggio di 21 punti (di cui 5 punti per il colloquio) e posto al n.16 della graduatoria, invece che (non contando quelli assegnati per il colloquio) 21,5 punti complessivi,

b) al candidato -OMISSIS- è stato attribuito l'ulteriore punteggio di 0,50 per un presunto incarico di “Referente del Fondo di previdenza Perseo Sirio” per la Polizia Locale ed al candidato -OMISSIS- il punteggio di 3 punti come “ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura”, non dovuti;

c) sono stati quindi individuati vincitori i candidati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette di essere un istruttore di Polizia locale presso il Comune di Foggia, inquadrato nella categoria C, dall’8 gennaio 2004.

Il 19 dicembre 2022 ha chiesto di partecipare alla selezione, mediante procedura comparativa, per le progressioni verticali riservate al personale dipendente, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2021, n.113, emesso dal dirigente del Servizio Amministrativo delle Risorse umane organizzazione e metodi il 7 dicembre 2022, relativamente al profilo D) “Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat.D/1” per la copertura di n.3 posti.

All’esito del procedimento nella specifica classe “D) per n.3 istruttori direttivi specialisti di vigilanza cat. D”, il ricorrente è risultato 16° in graduatoria con un punteggio di 21 punti, di cui 5 per il colloquio. Sono invece risultati vincitori: 1) -OMISSIS- con il punteggio di 27,8, di cui 8 per il colloquio, 2) -OMISSIS- con il punteggio di 27,4, di cui 8 per il colloquio e -OMISSIS- con il punteggio di 26, di cui 8 per il colloquio.

La determina di indizione della procedura del 7 dicembre 2022 è stata pubblicato all’albo pretorio dal 7 al 22 dicembre 2022, tale avviso però sarebbe diverso da quello approvato dallo stesso dirigente con la precedente determinazione dirigenziale di approvazione n. 2048 del 3.11.2022.

Il Comune di Foggia ha previsto, come elemento di valutazione della procedura, un colloquio individuale senza però riconoscere e valutare i titoli di studio e di formazione dichiarati dall’interessato, che gli avrebbero consentito di ottenere 21,5 punti (senza tener conto della prova orale). L’amministrazione, inoltre, ha assegnato ai candidati dichiarati vincitori, -OMISSIS- e -OMISSIS-, punteggi per valutazione di performance , esperienza di servizio, valutazione titoli di studio/formazione e valutazione complessiva del curriculum pari, rispettivamente, a 18 e 19,8, mentre -secondo l’istante-avrebbe dovuto loro riconoscere i punteggi complessivi (senza tener conto della prova orale) di 17,5 e 16,8 punti.

Premette l’interessato che se gli fossero stati assegnati i dovuti per i titoli, mentre ai canditati -OMISSIS- e -OMISSIS- non fossero stati attributi i punteggi assegnati, egli sarebbe risultato primo in graduatoria.

Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), s.m.i,,- Eccesso di potere.

Nell’avviso pubblicato dal 7 al 22 dicembre 2022 all’Albo Pretorio del Comune di Foggia all’art.1, comma 2 lettera b), risulta inerito il seguente capoverso:

“Atteso che il Comune di Foggia non ha ancora provveduto alla valutazione del personale relativamente all’anno 2021 ed in analogia, al recente orientamento applicativo dell’ARAN CFL170 intervenuto in materia di progressioni economiche orizzontali nel CCNL FL 2019/2021, verranno ritenute sufficienti le valutazioni date dal totale dei punteggi diviso 3, al fine di non penalizzare i dipendenti. Pertanto, in questo caso i candidati dovranno aver conseguito una valutazione mediata della performance di almeno 55 punti”.

Tale capoverso non sarebbe presente nella determinazione dirigenziale n. 2048 del 3.11.2022 di approvazione dell’avviso, e sarebbe in contrasto con il comma 1 bis dell’art.52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, secondo cui le progressioni fra le aree “avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti”.

Il Dirigente avrebbe ridotto la previsione legislativa dagli ultimi tre anni a due anni (2019 e 2020), in quanto il Comune di Foggia non aveva ancora provveduto (ma avrebbe potuto provvedervi prima di indire la selezione) alla valutazione del personale per il 2021.

Peraltro, nella fattispecie, le valutazioni 2020 non sarebbero ancora definitive, mancando la validazione della relazione sulla performance da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), s.m.i. - Eccesso di potere.

L’art.52, comma 1 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (modificato dall’art. 3-ter, comma 2, lett. c), del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 ed infine sostituito dall’art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113), in vigore dall’8 agosto

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