TAR Catania, sez. II, decreto decisorio 2017-06-14, n. 201704556

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, decreto decisorio 2017-06-14, n. 201704556
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201704556
Data del deposito : 14 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2017

N. 00956/2000 REG.RIC.

N. 04556/2017 REG.PROV.PRES.

N. 00956/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2000, proposto da:
C M, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S P C.F. PPPSNT60B10C351F, G G C.F. GTTGPP70P07A638Q, con domicilio eletto presso S P in Catania, via Umberto,200;

contro

Assessorato Reg.Le Lavoro,Prev.Soc.,Formaz.Prof.Ed Emigraz., Sez.Circoscriz. Impiego e Collocam.In Agricoltura - Catania, Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. - Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
E.A.R. Teatro Massimo Bellini - Catania non costituito in giudizio;

nei confronti di

Caniglia Paolo, Santagati Maria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Costanzo C.F. CSTGNN66P13B202P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Pietro Mascagni, 24;
Tonzuso Alfio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria provvisoria dei lavoratori presenti alla chiamata pubblica, del 15/12/1999, per l'avviamento al lavoro di n.3 unita', qualifica di portiere, con rapporto di lavoro a tempo determinato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 6 marzo 2000;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


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