TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-06-22, n. 202001151

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2020-06-22, n. 202001151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202001151
Data del deposito : 22 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2020

N. 01151/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00682/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 682 del 2020, proposto da
Md N S, rappresentato e difeso dagli avvocati C D e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. C D in Milano, Corso di Porta Vittoria, 54;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento

del Questore della provincia di Milano, riguardante all'accesso agli atti ex art. 22 L.241/1990 notificato in data 07.01.2020, l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi commerciali/lavoro autonomo, di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di richiesta di accesso agli atti effettuata in data 07.01.2020 ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990 art. 391 bis e seguenti per richiedere copia della documentazione volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi commerciali/lavoro autonomo ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Oscar Marongiu nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi con le modalità previste dall’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, mediante audioconferenza, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto:

- che l’odierno ricorso, benché presentato come ricorso avverso un silenzio inadempimento, consiste nella sostanza in una impugnativa contro un diniego di accesso agli atti, come è agevole constatare dalla semplice lettura del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che “ la Questura di Milano, sez. Immigrazione avrebbe dovuto dare riscontro all'istanza ex art. 22, L. 241/1990, presentata dallo scrivente procuratore per l'odierno ricorrente ” in data 7.1.2020 ed invoca il “ danno ingiusto dovuto all'inerzia dolosa e/o colposa della PA ”, “ qualora il giudice accerti l'obbligo della Questura di Milano di dare risposta all'istanza di accesso ”;

- che il ricorso è manifestamente infondato in considerazione della sua genericità, atteso che il ricorrente, a fronte di un’inerzia alla quale il legislatore (all’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990) attribuisce espressamente il valore di diniego, si limita a dedurre la violazione degli artt. 10- bis e 2 della l. n. 241/1990, chiedendo che venga accertato “l’inadempimento della P.A. all’obbligo di provvedere entro il termine previsto dalla legge” e che venga ordinato all’Amministrazione “di provvedere entro un congruo termine di trenta giorni” (con la contestuale nomina di un commissario ad acta con potere di sostituirsi alla P.A. per l’adozione del provvedimento richiesto, nel caso in cui la P.A. persista nella sua inerzia oltre tale termine), senza addurre alcun elemento concreto da cui possa desumersi la fondatezza della sua pretesa all’accesso;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto che l’Amministrazione non ha prodotto memorie difensive;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi