TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202301610

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202301610
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301610
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 01610/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00981/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 981 del 2021, proposto da
L E, rappresentato e difeso dall'avvocato C L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Farnese 41;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del gdp di Napoli n. 18806/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Giudice di Pace n.18806/2010 che ha condannato il Comune di Napoli al pagamento in suo favore di un importo pari ad euro 2906,24 per sorte capitale ed interessi alla data di precetto oltre ad euro 2556,30 per spese legali di procedura.

Si è costituito il Comune di Napoli che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il Comune ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) con accesso all’anticipazione di liquidità proveniente dall’apposito fondo di rotazione (il cosiddetto fondo Salva Comuni) di cui agli artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 (introdotti dal decreto legge n. 174/2012 convertito con modifiche nella legge n. 213/2012). Il piano di riequilibrio approntato dall’Ente ha, infine, ricevuto l’approvazione della Corte dei conti ai sensi del comma 1 del citato art.243-bis del TUEL.

Successivamente, il Comune di Napoli, con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018, ha provveduto alla rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario, ai sensi del dall’art. 1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018). Di conseguenza, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di adozione della delibera di rimodulazione del piano e fino alla decisione di approvazione o di diniego di approvazione dello stesso.

Il piano deliberato dal Comune di Napoli non è stato ancora approvato, né denegato, come attestato dalla Ragioneria Generale del Comune di Napoli con nota prot. n.383380 del 16.05.2022, che si deposita, ed il relativo procedimento è ancora fermo presso la Commissione Ministeriale di cui all’art.155 del TUEL in attesa della relativa relazione istruttoria, a seguito della quale verrà intrapresa la valutazione da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale della Campania.

Il Comune ha pertanto chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso va accolta.

Il Collegio che, in accoglimento della eccezione del Comune di Napoli, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in conformità con la giurisprudenza, anche di questo TAR, fondata sulla considerazione che non avrebbe senso, sul piano logico prima che giuridico, consentire l’inizio di un giudizio esecutivo destinato ex lege a rimanere sospeso fino alla definizione della relativa procedura amministrativa di riequilibrio finanziario.

Ritiene, infatti, il Collegio che la sospensione di cui al comma 4 dell’art. 243 bis del d.lgs. 267/2001 non possa che applicarsi anche alle ipotesi di rimodulazione di detto piano, come previste dall’art. 1, commi 888 e 889, della L.n. 205/2017. Si tratta infatti di una procedura assolutamente identica a quella relativa alla prima procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (salvo una abbreviazione dei termini), incidendo sul precedente piano di riequilibrio e modificandolo, come una sorta di procedimento di secondo grado.

Essa, come è stato recentemente affermato da questa Sezione, comporta “ per il Comune di Napoli una sostanziale ridefinizione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che risulta perciò nuovamente attivata sulla base di ulteriori proiezioni contabili, in modo da rendere pienamente applicabile alla fattispecie il disposto del comma 4 dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000” ( cfr. Tar Napoli, sez. II, sent. 4/11/2021, n. 7010).

La ratio della sospensione delle procedure esecutive nelle due procedure ( quella di riequilibrio originaria e di rimodulazione) infatti è la medesima: tener ferma la situazione debitoria dell’ente nel tempo necessario per ottenere l’approvazione definitiva del piano o fino al definitivo diniego di essa.

Né alcuna argomentazione interpretativa, nel senso ostativo alla sospensione delle procedure esecutive a seguito di deliberazione consiliare di rimodulazione del Piano, può trarsi dalla circostanza che il comma 4 dell’art. 243 bis d.lgs. 267/2001 non menzioni espressamente la procedura di rimodulazione.

Vale infatti quanto detto sopra sulla totale assimilazione tra le due procedure, cosicché non vi era alcuna ragione di elencare oltre all’ipotesi della approvazione del piano di riequilibrio anche quella della rimodulazione.

Venendo dunque al caso in esame, il ricorso risulta essere stato proposto nel 2021 e dunque successivamente alla delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 29/11/2018, per cui se ne deve dedurre la sua inammissibilità.

Le spese, tuttavia, possono essere compensate, attesa la particolarità della vicenda contenziosa.

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