TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-07-04, n. 202401086
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2024
N. 01086/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2023, proposto da
A F, rappresentata e difesa dagli avvocati R T e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. rep. 1208/2019 – R.G. N. 235/2019 emesso e depositato in data 14.05.2019, munito di formula esecutiva in data 29.05.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. I C e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale, ex artt. 112 e ss. c.p.a., la sig.ra A F agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del decreto meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui la condanna al pagamento di € 3.200,00, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di danno non patrimoniale;
- ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso, parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurare del relativo inadempimento;
- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;
- alla camera di consiglio del 26 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che:
- il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato all’amministrazione