TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-01-27, n. 201200073
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N. 00073/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2011, proposto da:
Associazione Italia Nostra, rappresentata e difesa dagli avv. A P, P P, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, via Tuveri n. 84;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per Lazio Abruzzo e Sardegna, U.T.G. - Prefettura di Cagliari, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Militare Autonomo Sardegna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati per legge in Cagliari, via Dante n. 23;Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano, Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Cagliari e Oristano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Sardegna, Comune di Sant'Antioco, Provincia Carbonia Iglesias, Ministero dell'Interno;Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Angius, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;
nei confronti di
Almaviva S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Ledda, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio eletto presso Giovanni Ledda in Cagliari, via Cocco Ortu;
per l'annullamento
- provvedimento di comunicazione di raggiunta intesa, prot. 01361 del 15.2.2011, adottato dal Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari;
- verbale del 20.12.2010 della Conferenza di Servizi promossa dal Provveditore per OO. PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di Cagliari;
se ed in quanto lesivi:
- nulla osta della prefettura di Cagliari, prot. n. 90312 Area V del 16.12.2010;
- parere del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna prot. n. 3152 del 20.12.2010;
- nota prot. n. 27370 del 7.12.2010 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio;
- nota prot. n. 28393 del 20.12.2010 della Regione Autonomia della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI);
- nota prot. n. 45348 del 17.12.2010 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale della pianificazione urbanistica e della vigilanza edilizia - Servizio Pianificazione urbanistica e paesaggistica;
- nota prot. n. 7364 del 20.12.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale peri Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna con annessi pareri della Soprintendenza Archeologica delle province di Cagliari e Oristano e nota prot. n. 19414 del 20.12.2010 della Soprintendenza BAPSAE delle province di Cagliari e Oristano;
- nota prot. n. 1449 del 24.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Tutela della natura;
- nota prot. n. 3063 del 13.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente – Servizio Protezione Civile e Antincendio;
- nota prot. n. 24860 del 24.12.2010 del Comando Militare Autonomo della Sardegna;
- nota prot. n. 1593 del 7.2.2011 della Soprintendenza BAPSAE per le province di Cagliari e Oristano;
- nota prot. n. 6853 del 27.1.2011 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias;
- nota prot n. 7444/TP/CA-CI del 9.2.2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia - Iglesias;
- nota prot. n. 36 del 4.2.2011 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese;
- della Deliberazione della G.R. della Sardegna n. 36/22 del 4.11.2010;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche per Lazio Abruzzo e Sardegna, dell’ U.T.G. - Prefettura di Cagliari, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza, deli Comando Militare Autonomo Sardegna, della Regione Sardegna e di Almaviva S.p.a.;
viste le memorie difensive;
visto l'art. 34, comma 5 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Caboni in sostituzione dell’avvocato Pubusa per l’associazione ricorrente, l’avvocato dello Stato Caput per le amministrazioni statali intimate, l’avvocato Angius per la Regione autonoma della Sardegna e l’avvocato Ledda per Almaviva s.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto avviato alla notifica in data 22 luglio 2011 e depositato il successivo 27.07.2011, l’Associazione ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati perché illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In data 22.9.2011, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, contestando puntualmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Regione autonoma della Sardegna si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 6.10.2011 la domanda cautelare veniva accolta con ordinanza n. 399/2011.
In data 6.12.2011 si costituiva Almaviva s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 21 gennaio 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti depositava il provvedimento di revoca della precedente autorizzazione n. 1361 del 15 febbraio 2011.
Alla udienza pubblica del 25.1.2012 veniva dichiarata dalle parti la cessazione della materia del contendere.
Ciò stante, non resta al Collegio che prenderne atto ed adottare la pronuncia conseguente.
Quanto alle spese, ritiene il Collegio che la natura della controversia, la valutazione complessiva della vicenda, le considerazioni già espresse con l’ordinanza cautelare n. 399/2011 ed il contegno delle parti giustifichino, nei confronti delle amministrazioni intimate, l’applicazione della regola della soccombenza, tenuto conto della complessiva fondatezza della pretesa della associazione ricorrente.
Le spese possono essere compensate nei confronti di Almaviva s.p.a..