TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-12-22, n. 202217370
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 17370/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03062/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3062 del 2022, proposto da
J M F, rappresentata e difesa dagli avvocati F O e R D O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Formez PA;
- Commissione Interministeriale Ripam;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
- P D C, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Maria Lucia Stomeo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Graduatoria vincitori e idonei profilo Giuri-Eco Distretto della Corte d'Appello di Lecce, relativa al “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021)”, approvata e pubblicata sul sito dedicato il 14 gennaio 2022, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata in posizione n. 254 con punti 28,00 e non invece al posto n. 170 del medesimo profilo, in virtù di totali punti 30,00 alla stessa spettanti per il punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 6, co II, lett. b), punto i) - ulteriori punti 2,00 -, per il titolo di studio posseduto (Laurea Magistrale in Giurisprudenza) e ritualmente dichiarato nella domanda;
- del provvedimento del 9 febbraio 2022 in merito all'assunzione di 303 addetti all'Ufficio per il processo – Corte di Appello di Lecce, pubblicato sul sito dedicato l'11 febbraio 2022, nella parte in cui la ricorrente è stata assegnata al Tribunale di Taranto in virtù dell'errato punteggio attribuitole;
-dei verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti;
- ove occorra, del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicato in GU n. 62 del 6 agosto 2021, nella parte in cui all'art. 6, co II, lett. b), punto i), prevede che la Commissione attribuisca un punteggio di n. 2,00 punti integrativi al “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale ed allo stato non conosciuto, laddove dovesse risultare lesivo del diritto della ricorrente;
per la declaratoria
- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,00 punti per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo in concorso, ovvero la Laurea magistrale in Giurisprudenza, con consequenziale scelta della sede di Brindisi così come indicata nelle preferenze;
- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio ultroneo di 0,75 rispetto a quello conseguito nella prova, perché il quesito n. 19, sottopostole nella giornata del 25 novembre 2021 ad ore 8.30, non consentiva una risposta univoca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e di P D C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente di aver preso parte alla procedura selettiva precedentemente indicata e di aver conseguito un punteggio totale di 28,00, conseguente alla sommatoria di punti 22,5 per la prova scritta e punti 5,5 derivanti dal titolo (2,75 punti per la Laurea Magistrale con votazione di 110/110, che sono stati raddoppiati per averla conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda).
In virtù del predetto punteggio, la ricorrente veniva collocata in posizione n. 254 della graduatoria vincitori ed idonei, pubblicata il 14 gennaio 2021: risultando, pertanto, vincitrice.
Lamenta, peraltro, il mancato riconoscimento di 2 punti, previsti dall’art. 6, comma 2, lett. b n. 1, del bando (“Eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo”) per il possesso della “Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza” come disposto al n. 1 della succitata lettera b) per i soggetti in possesso di “Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”.
Evidenzia, ulteriormente, di non aver fornito risposta alla domanda n. 19 (asseritamente formulata in maniera erronea);e soggiunge che, laddove detto quesito fosse stato formulato in maniera corretta, avrebbe conseguito un punteggio ulteriore di 0,75 (da 28,00 a 28,75 punti), con la conseguente collocazione nella posizione n. 219 (non calcolando i due punti aggiuntivi, pure dovuti, come sopra specificato) e successiva assegnazione, in ogni caso, presso la sede di Brindisi.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Violazione e falsa applicazione del D.M. M.I.U.R. n. 270 del 22 ottobre 2004. Violazione e falsa applicazione del D.M. M.I.U.R n. 509 del 1999. Violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma II, lett. b), punto i), del bando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51, comma 1 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto e disparità di trattamento;
2.2) Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, errore di fatto e disparità di trattamento. Illegittimità derivata;
2.3) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Le surriportate doglianze concernono il disconosciuto punteggio per la laurea magistrale, nonché la questione relativa al quesito n. 19, erroneamente formulato.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 7 aprile 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio;ed ha depositato, il successivo 12 aprile, memoria recante analitica controdeduzione alle argomentazioni esposte con il ricorso introduttivo, conseguentemente insistendo per la reiezione di quest’ultimo.
5. Si è inoltre costituito in giudizio il sig. D C P;il quale, con ricorso incidentale depositato il 20 maggio 2022, ha denunciato la violazione e falsa applicazione D.M. M.I.U.R. n. 509/99 e dell’art. 6, comma II, lett. b), punto i), del bando, con riferimento all’omessa attribuzione, anche nei propri confronti, dei due punti ulteriori per il possesso della laurea magistrale: dei quali ha, conseguentemente, chiesto il riconoscimento.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2022.
7. In primo luogo, vanno disattese le eccezioni di tardività del gravame, nonché di difetto di legittimazione passiva (con riferimento alla posizione dell’intimato Ministero della Giustizia) sollevate dalla difesa erariale.
Quanto a quest’ultima, sulla base dell’orientamento dalla Sezione più volte espresso (cfr., ex multis, 14 luglio 2022, n. 9810), è infatti irrilevante la circostanza che il Ministero abbia delegato a Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la “legittimazione passiva, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale”.
Né si rivela fondata l’ulteriore eccezione di tardività del gravame, atteso che il mezzo di tutela è stato tempestivamente proposto con riguardo alle Amministrazioni intimate, avuto riguardo alla data di pubblicazione delle graduatorie (atto avente univoca rilevanza pregiudizievole, quanto alla posizione pretensiva dalla parte dedotta in giudizio).
8. Nel merito, il ricorso principale – preliminarmente osservato come parte ricorrente abbia provveduto alla notificazione dello stesso a mezzo di pubblici proclami, come da questa Sezione autorizzato con ordinanza 21 aprile 2022, n. 2633 – si rivela fondato.
9. Va, innanzi tutto, osservato come il quesito relativo al piano triennale dei fabbisogni presenti profili di ambiguità, tali da non consentire di individuare con certezza la risposta esatta, e ritenuto che non sia rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati le conseguenze negative derivanti dalla non chiara formulazione del quesito.
Nel rammentare come la Sezione si sia, sul punto, ripetutamente espressa (cfr., ex multis, sentenze 15 luglio 2022, n. 10014 e 23 febbraio 2022, n. 2520.), va rimarcata l’illegittimità della formulazione del quesito in questione, “ tenuto conto che (…) è stato introdotto un riferimento alle “altre amministrazioni pubbliche statali”, assente nella disposizione di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e tale, quindi, da fuorviare il ricorrente, nel senso di rendere plausibile, quale (ulteriore) risposta esatta, che il piano triennale dei fabbisogni possa essere approvato non soltanto “con decreto del Presidente de Consiglio dei ministri o del ministro delegato”, ma anche “secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti ”.
Alla luce della rilevata illegittimità del quesito, vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante.
10. Parimenti fondata è la censura concernente il mancato riconoscimento di punti 2, a fronte della laurea magistrale dalla ricorrente principale vantata.
Secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dalla Sezione, “ Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.
Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate ” ( ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).
11. Il ricorso incidentale, proposto dal sig. De Cataldo, è esclusivamente incentrato sul denegato riconoscimento di punti due per il possesso di laurea magistrale.
Ed è, in ragione delle medesime argomentazioni sul punto precedentemente esposte, fondato.
12. Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del ricorso principale, così come del ricorso incidentale – gli atti avversati con i predetti mezzi di tutela, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato ai sigg.ri Francioso e De Cataldo riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello ai medesimi effettivamente spettante.
Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione degli odierni ricorrenti, principale ed incidentale, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
La caratterizzazione della controversia integra idoneo fondamento giustificativo ai fini della compensazione, fra le parti costituite, delle spese di lite.