TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-03-24, n. 201000362

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-03-24, n. 201000362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201000362
Data del deposito : 24 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00752/2007 REG.RIC.

N. 00362/2010 REG.SEN.

N. 00752/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 752 del 2007, proposto da:
P R, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via San Saturnino n. 85/A;

contro

il Comune di Narcao, rappresentato e difeso dall'avv. N G, con domicilio eletto in Cagliari presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, via Sassari n.17;
il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza di demolizione di lavori edili n. 16 del 18 giugno 2007, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao ha ordinato al ricorrente la demolizione del ripostiglio costruito in aderenza al confine, in violazione del D.M. n. 1444/68;

di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi con quello impugnato.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Narcao;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente è proprietario di un terreno ubicato in Narcao, località “Is Forrus de sa Teula”, della superficie di mq 2000, pervenutogli per successione ereditaria dal defunto padre P Laurino.

Quest’ultimo, a suo tempo, aveva ottenuto la concessione edilizia n. 23 del 18 maggio 1978, con la quale era stato autorizzato a realizzare, su tale terreno, un piccolo ricovero attrezzi al servizio del terreno agricolo.

Nel mese di maggio 2007 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao notificava al ricorrente l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 12 del 18 maggio 2007, con la quale contestava la realizzazione, senza titolo, della “copertura di una piccola area triangolare, in aderenza ad altro ripostiglio, ricavandone un ambiente con veduta diretta sul fondo del vicino”.

Il sig. P procedeva immediatamente alla demolizione dell’anzidetta copertura di forma triangolare.

Sennonchè, con l’ordinanza oggi impugnata, il medesimo Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao ordinava al ricorrente anche la demolizione del ricovero attrezzi “…costruito in aderenza al confine, in violazione al D.M. n. 1444/68 e con variazione essenziale alla concessione edilizia n. 23/1978” .

Avverso tale provvedimento è insorto il sig. P che l’ha impugnato deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti: in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 non conterrebbe alcuna disposizione che impone il rispetto di una distanza minima dal confine di 5 metri;

2) Violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione del

DPR

6 giugno 2001 n. 380 - Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444: in quanto il mancato rispetto della distanza dal confine non integrerebbe alcuna delle fattispecie di variante essenziale previste dalla normativa urbanistica;

3) Violazione di legge – Difetto di motivazione – Eccesso di potere – Contraddittorietà – Illogicità – Ingiustizia manifesta: in quanto, malgrado il fabbricato oggetto dell’ordine demolitorio sia stato realizzato da oltre 30 anni, l’amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico specifico perseguito con la sua demolizione;

4) Violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria: in quanto l’amministrazione comunale, prima di adottare il provvedimento impugnato, non avrebbe svolto alcun accertamento istruttorio volto a verificare l’esatta ubicazione e la conformazione stessa del ricovero attrezzi.

Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Narcao che, con scritti difensivi, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza n. 410 del 18 ottobre 2007, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente limitatamente all’ordine di demolizione del manufatto realizzato in forza della concessione edilizia n. 23/1978.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2010, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La concessione edilizia n. 23/78, da tempo definitiva e inoppugnabile in ogni sua prescrizione, imponeva espressamente al richiedente l’arretramento dai confini interni di proprietà di 10 metri lineari.

Tale distanza minima non risulta affatto rispettata nella realizzazione del fabbricato in questione, che risulta edificato in aderenza al confine con i mappali 310 e 815, di proprietà del confinante sig. Salvatore Carta.

Il mancato rispetto della distanza dal confine, a ben vedere, non è neppure contestato dal ricorrente, che si limita a censurare la fonte normativa, a suo avviso errata, richiamata dall’amministrazione procedente nel provvedimento impugnato, senza considerare che il profilo decisivo ai fini della reiezione della censura attiene al rilievo che era lo stesso titolo concessorio del 1978, vincolante sul punto, a prescrivere l’arretramento di almeno 10 metri lineari dal confine.

Di qui, senza necessità di ulteriori argomentazioni, il rigetto del primo motivo.

Con il secondo motivo il sig. P sostiene che il mancato rispetto della distanza dal confine non integrerebbe alcuna delle fattispecie di variante essenziale previste dalla normativa urbanistica, con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato.

Neanche tale censura è meritevole di pregio.

Non solo, infatti, è stato accertato il mancato rispetto del limite obbligatorio di distanza dal confine imposto dalla concessione edilizia, ma, come risulta dalla relazione del responsabile del servizio tecnico n. 6402 in data 1° ottobre 2007, prima di procedere all’ordine di demolizione l’amministrazione comunale ha verificato la regolarità del ripostiglio realizzato, accertando un significativo scostamento tra quanto autorizzato e quanto costruito.

In particolare, il ripostiglio autorizzato con la C.E. n. 23/78 era previsto di dimensioni esterne pari a 3,40 x 2,40 x h 2,45, per un volume complessivo di mc 20,00, mentre le misure esterne di quanto realizzato sono invece di 4,40 x 2,45 x 2,40, per un volume complessivo di mc 25,87, superiore di più del 20% rispetto a quanto assentito.

Risulta, pertanto, realizzato un fabbricato di dimensioni ben più ampie di quanto autorizzato, con conseguente legittimità della contestazione, di aver costruito con variazioni essenziali rispetto alla C.E. n. 23/1978, contenuta nel provvedimento impugnato.

Con il terzo motivo il sig. P si duole del fatto che l’ordine di demolizione del suo fabbricato, realizzato da oltre 30 anni, non contiene alcuna indicazione in ordine all’interesse pubblico specifico perseguito dall’amministrazione.

Neanche tale censura è fondata.

Anche a non voler ritenere decisivo il rilievo dell’Amministrazione secondo il quale la mancata indicazione del fabbricato per cui è causa nelle planimetrie allegate dallo stesso ricorrente nell’ambito di altre pratiche edilizie suscita consistenti dubbi circa l’epoca della sua concreta realizzazione, non restando provato che lo stesso sia stato effettivamente edificato nel 1978 (la difesa comunale precisa che né l’inizio dei lavori né la fine sono mai stati comunicati dal sig. P), per giurisprudenza pacifica, l'attività di repressione degli abusi edilizi è dovuta e non discrezionale anche qualora intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio.

Ed invero, soprattutto nei casi in cui la posizione del fabbricato non consenta un’agevole accertamento da parte degli organo comunali preposti alla vigilanza del territorio dell’abuso perpetrato, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo né in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera che il protrarsi del comportamento inerte del comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio, nè in relazione ad un presunto ulteriore obbligo, per l'amministrazione procedente, di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto.

Ed infatti, la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza semmai il carattere abusivo (trattandosi di illecito permanente), il che preserva il potere-dovere dell'amministrazione di intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, tanto più che il provvedimento demolitorio non richiede una congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa (cfr . da ultimo,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi