TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-11-09, n. 202316713
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2023
N. 16713/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01457/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2022, proposto da
Comune della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, E F, M P, G C, F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Cicerone 44;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, Istituto Superiore di Sanita', Ministero dello Sviluppo Economico, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Cultura, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale via e Vas, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Cesare, Francesco Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria, Provincia della Spezia, Arpal Liguria – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, Comune di Arcola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del D.M. n. 514 del 03/12/2021, notificato via pec il 10/12/2021 – prot. n. 138436, emanato dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto presentato da Enel produzione s.p.a. di “sostituzione dell'unità a carbone esistente con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di La Spezia ‘Eugenio Montale'.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Enel Produzione S.p.A. e di Istituto Superiore di Sanita' e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame il Comune odierno ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe individuato, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero della Cultura, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale reso ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per il progetto di “Sostituzione dell’unità a carbone esistente con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica di La Spezia ‘Eugenio Montale’”, unitamente ai connessi pareri tecnici espressi in senso favorevole (rispettivamente, dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Regione Liguria e della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con l’apposizione di specifiche condizioni ambientali).
1.1. In via preliminare il Comune ricorrente, dopo aver esposto le deduzioni a supporto della prospettata legittimazione ad agire, nell’ambito della ricostruzione in fatto richiama i principali passaggi dell’articolato procedimento conducente all’adozione dei gravati atti, indicando altresì l’assetto attuale della centrale termoelettrica in considerazione – allo stato in servizio limitatamente alla “sezione SP3” con funzionamento a carbone – e il contenuto essenziale del progetto di intervento (volto all’installazione di una nuova unità a gas e alla messa fuori servizio dell’unità esistente a carbone).
2. Il proposto ricorso è affidato a quattro motivi di doglianza, inerenti alla dedotta violazione di legge nonché al prospettato eccesso di potere sotto plurimi profili.
2.1. Con il primo motivo di gravame, il Comune ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della direttiva 2012/27/UE e dell’art. 2, comma 1, della direttiva 2011/92/UE, unitamente alla violazione dei principi di precauzione ex art. 191 TFUE, contestando anche la carenza di istruttoria sul punto.
In particolare, assume l’omessa valutazione da parte del gestore, nell’ambito della soluzione progettuale oggetto di VIA, circa lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) come reale alternativa di transizione energetica phase out dal carbone; sostiene, inoltre, che il progetto della nuova centrale termoelettrica non sarebbe indicato in alcun documento di pianificazione tra gli obiettivi strategici delineati da TERNA per garantire l’adeguatezza del sistema elettrico nazionale; assume altresì che la nuova unità di produzione a gas nel sito individuato come phase out dal carbone non risulterebbe inserita a garanzia del Capacity Market 2022 in conseguenza della cessazione della produzione di energia termica della unità a Carbone SP3.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 e degli articoli 3 e 4 del Regolamento 2018/1999/UE (anche rispetto al considerando n. 25), unitamente al contestato eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della necessaria attività valutativa, prospettando sul punto anche il travisamento e l’erronea valutazione del contenuto del parere reso dalla Regione (n. 192507/2021).
Al riguardo, deduce come già lo studio di impatto ambientale (SIA) si fosse limitato alla considerazione e alla valutazione di due soli scenari a confronto (turbogas vs. carbone), senza apprezzare l’ipotesi della dismissione definitiva dell’impianto e della riconversione complessiva dell’area (come evidenziato dall’evocato parere regionale n. 192507/2021).
Denuncia inoltre l’assenza di una effettiva e reale trattazione delle alternative progettuali sia per quanto concerne la localizzazione dell’impianto sia nell’aspetto tecnologico.
Lamenta infine l’omessa indicazione dell’effettivo beneficio atteso in termini di miglioramento degli impatti ambientali generati dal nuovo impianto turbogas, denunciando sul punto la mancata comparazione con gli impatti realmente prodotti dalla precedente centrale a carbone avente funzione meramente ausiliaria (quale impianto chiamato a produrre energia elettrica soltanto in caso di picchi di domanda).
2.3. Con il terzo motivo di gravame, il Comune ricorrente propone ulteriori profili di doglianza correlati alle violazioni normative già dedotte (unitamente ai prospettati vizi di eccesso di potere), basati sulla contestata assenza, nel corpo dell’impugnato decreto di VIA, di qualsivoglia riferimento alla cessazione dell’impianto attuale fissata al 31 dicembre 2021 (nell’ambito della vigente A.I.A. e secondo il Piano di cessazione definitiva dell’unità produttiva SP3).
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, prospetta la “violazione del regolamento sulla tassonomia U.E.” in ordine ai limiti di emissione di CO2 riferiti alle centrali termoelettriche a gas, assumendo da un lato l’omessa considerazione dei suddetti limiti nel contenuto della proposta progettuale in questione nonché del gravato decreto di VIA, dall’altro il mancato rispetto in concreto dei limiti medesimi alla luce delle individuate caratteristiche dell’impianto.
2.5. Il Comune ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento degli atti impugnati.
3. Le amministrazioni intimate e la società controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, depositando rispettiva memoria e l’unita documentazione.
3.1. La parte ricorrente ha altresì prodotto documentazione.
4. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso, il Comune ricorrente e la società controinteressata hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a.; le intimate amministrazioni e la parte ricorrente hanno prodotto memoria di replica.
5. All’udienza pubblica del 7 giugno 2023, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
1.1. In proposito, stante la ravvisata infondatezza nel merito, si ritiene di poter soprassedere per ragioni di economia processuale alla disamina dei profili in rito sollevati nelle memorie difensive prodotte dalle resistenti amministrazioni (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 maggio 2022, n. 4279).
2. I proposti motivi di gravame possono ricondursi, ai fini del relativo scrutinio, essenzialmente a due ordini di censure – stante la parziale coincidenza delle doglianze formulate ovvero la stretta connessione sul piano logico-giuridico – investendo la valutazione di impatto ambientale (VIA) condotta ex art. 25 d.l.gs. n. 152/2006 sul progetto relativo alla “Sostituzione dell’unità a carbone esistente con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica della Spezia Eugenio Montale” (occupante un’area, di proprietà del proponente, posta prevalentemente nel Comune di La Spezia e in minima parte nel Comune di Arcola, secondo quanto riportato nel corpo del gravato parere di VIA: cfr. pag. 4).
2.1. Le doglianze formulate, nella specie, attengono ad un duplice profilo di contestazione del medesimo provvedimento di VIA: i) da un lato, rispetto alle richiamate previsioni dell’ordinamento dell’UE, invocate quali parametri normativi delle dedotte violazioni di legge; ii) dall’altro, rispetto all’esame delle “alternative ragionevoli” con specifico riguardo alla c.d. “opzione zero” – asseritamente costituita dallo scenario di