TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-12-27, n. 202203622
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 03622/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;
per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato-OMISSIS-ed il conseguente obbligo della stessa Amministrazione di provvedere al riguardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere la declaratoria del silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata, a norma dell’art. 103, d.l. 34/20, in data 18 giugno 2020, rimasta inevasa, nonché la condanna della medesima a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. L’amministrazione resistente, costituendosi in giudizio a mezzo della difesa erariale, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di decadenza annuale previsto dall’art. 31 c.p.a. per l’esercizio dell’azione avverso il silenzio, decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Parte ricorrente, ad avviso dell’amministrazione, sarebbe incorsa in decadenza anche laddove si intendesse individuare quest’ultimo in 180 giorni anziché nel più breve termine generale di 30 giorni previsto in via residuale dall’art. 2 l. 241/90, secondo l’orientamento formatosi di recente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.
3. Con memoria del 27 novembre 2022, parte ricorrente:
- ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, a norma dell’art. 37 c.p.a., segnalando l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine sia all’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio nei procedimenti di emersione, atteso che, secondo alcuni T.A.R., l’inapplicabilità della previsione residuale di cui all’art. 2, comma 4, l. 241/90 ai procedimenti in materia di immigrazione precluderebbe in radice la formazione del silenzio inadempimento nei procedimenti ex art. 103, d.l. 34/20, sia all’individuazione del termine di conclusione del procedimento lì dove, al contrario, la giurisprudenza è addivenuta alla soluzione positiva circa la giustiziabilità del silenzio inadempimento;
- ha segnalato la positiva conclusione del procedimento di regolarizzazione, intervenuta nelle more del giudizio, con la stipula del contratto di soggiorno tra le parti, con conseguente cessazione della materia del contendere.