TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-05-16, n. 201300368
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N. 00368/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2011, proposto da:
G V, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio D C, R G, con domicilio eletto presso Avv. Antonella Devoli in Ancona, corso Garibaldi, 38;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Ancona, nr. 48/2011 del 29/09/2011 contenente divieto per la durata di anni due a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, di accedere ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questore di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il decreto 29.11.2011 n. 48 con cui il Questore della Provincia di Ancona applicava, allo stesso, le misure interdittive di cui all’art. 6 della Legge n. 401/1989 per la durata di due anni.
Detto provvedimento traeva origine dalle perquisizioni effettuate dalle Forze dell’Ordine dentro uno dei due pullman utilizzati dalla tifoseria pesarese (compreso il ricorrente) per raggiungere lo stadio di Jesi ed assistere all’incontro di calcio Jesina-Vis Pesaro considerato ad alto rischio per fatti accaduti in occasione di precedenti partite.
Il pullman che qui interessa era vuoto al momento della perquisizione (poiché i viaggiatori erano già scesi e avevano raggiunto le tribune dello stadio), e all’interno dello stesso venivano ritrovati “svariati bastoni in legno e metallo modificati artigianalmente al fine di aumentarne la potenzialità offensiva”.
L’identificazione avveniva pertanto a fine partita, quando i viaggiatori risalirono sul pullman per tornare a casa, e il provvedimento inibitorio fu adottato nei confronti di tutti gli occupanti del mezzo perquisito (tra cui il ricorrente).
In occasione dell’incontro non si verificarono episodi di violenza e di scontri tra le opposte tifoserie.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.