TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-07-09, n. 202100564
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Testo completo
Pubblicato il 09/07/2021
N. 00564/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2021, proposto da
N M e V R, rappresentati e difesi dall'avvocato A F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giada Andreucci in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Comune di Monte Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monte Roberto, in data 30/3/2021, avente ad oggetto: “Richiesta accesso atti del 25/2/2021 e integrazione del 22/3/2021”,
e per
l’accertamento del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di esibire i documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Roberto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2020 e ss.mm.ii.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, tramite il loro tecnico di fiducia, presentavano al Comune di Monte Roberto, in data 25/2/2021 (con successiva integrazione del 22/3/2021), istanza di accesso ai titoli abilitativi (permesso di costruire, fine lavori e agibilità) del campo da tennis e del fabbricato a destinazione spogliatoio, ubicati in adiacenza al parco giochi per bambini tra via Leonardo da Vinci e Via Gaspare Spontini.
I ricorrenti dichiaravano di avere interesse all’accesso in qualità di proprietari dell’area sulla quale erano state realizzate tali opere.
Con il provvedimento oggetto dell’odierno gravame, il Comune respingeva l’istanza poiché non riconosceva i ricorrenti quali proprietari dell’area che doveva considerarsi usucapita dall’amministrazione per effetto del suo possesso ininterrotto da oltre quarant’anni. Al riguardo veniva opposta una sentenza possessoria definitiva pronunciata tra le parti. Il Comune si riservava comunque di intraprendere apposita azione giudiziaria per la declaratoria della maturata usucapione.
L’Amministrazione Comunale di Monte Roberto si è costituita per resistere al gravame deducendo eccezioni in rito e controdeduzioni di merito.