TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-07-18, n. 201901794

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-07-18, n. 201901794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201901794
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2019

N. 01794/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01617/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da New Guard S.r.l. Unipersonale, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con la mandante “Nuova Invincibile S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;

nei confronti

- di Serenissima Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- di Ksm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, corso delle Province 203;

- di: Mg Security S.r.l., Security Service S.r.l., International Security Service Vigilanza S.p.A., Mondialpol Security S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del diniego di accesso agli atti indicati nell'istanza della ricorrente datata 19.7.2018, resi limitatamente ostensibili dall'Ente con prot. n.7082 del 7.8.2018;

- dell'aggiudicazione definitiva della selezione per “Affidamento del Servizio di sicurezza in ambito Aeroportuale di sorveglianza e pattugliamento armato a protezione dell'area sterile attraverso il controllo degli accessi al Terminal, ai parcheggi e alle aree land side ed air side dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania” di cui al prot. SAC n. 6381 del giorno 11.7.2018, nonché, di tutti gli atti di selezione quali: determina di indizione, bando, disciplinare, capitolato ed ogni altro atto di gara nessuno escluso, ivi inclusi i verbali di ammissione delle controinteressate, il provvedimento ed il procedimento di nomina della Commissione, ed i successivi verbali di valutazione e riscontro di anomalia, oltreché di ogni eventuale ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione SAC n. 40/AD del 29.3.2018, recante nomina della Commissione di gara;

- dei verbali di valutazione delle offerte tecniche;

- di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale,

nonché per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'eventuale contratto se medio tempore stipulato,

infine ed ove occorresse, per il risarcimento del danno per equivalente da perdita di chance se per qualsiasi ragione, nonostante l'eventuale fondatezza del gravame, non si ritenesse di dover dichiarare l'inefficacia del contratto in ipotesi sottoscritto sul presupposto di una procedura selettiva invalida, nonché per il risarcimento del danno costituito dalla duplicazione del pagamento del contributo unificato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A. e di Serenissima Vigilanza S.r.l. e di Ksm S.p.A.;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 3 ottobre 2018, la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe, concernenti diniego di accesso agli atti nonché atti (fra cui l’aggiudicazione definitiva) della procedura per l’affidamento del servizio di sicurezza aeroportuale.

Affida il ricorso ai seguenti motivi.



1. In ordine alla istanza di accesso del 19 luglio 2018: violazione dell’art. 53, del D. Lgs. 50/2016;
eccesso di potere per sviamento ed irrazionalità;
violazione principi costituzionali di trasparenza dell’azione amministrativa. La società resistente non avrebbe consentito l’accesso ai verbali di seduta riservata con i quali sarebbero state assegnate le valutazioni tecniche agli elementi qualità, elementi che avrebbero determinato l’esito della selezione;
avrebbe inoltre espressamente denegato l’accesso alle offerte tecniche delle altre concorrenti, sul presupposto che gli altri istituti di vigilanza partecipanti alla gara avrebbero espresso diniego in quanto l’offerta tecnica costituirebbe segreto commerciale delle aziende. Inoltre, comunque immotivatamente sarebbero stati sottratti all’accesso: la documentazione amministrativa ed economica delle controinteressate;
gli atti del procedimento di anomalia effettuato nei confronti dell’aggiudicataria;
gli atti di nomina della Commissione di gara;
gli atti di comprova dei requisiti autodichiarati;
ulteriori atti istruttori ed altri eventuali e sconosciuti.



2. In ordine alla procedura di gara ed alla sua aggiudicazione, la società ricorrente deduce genericamente l’illegittimità della selezione rinviando per la specifica articolazione dei motivi all’esito dell’accesso.

A seguire, la società ricorrente impugna gli ulteriori provvedimenti in epigrafe, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 ottobre 2018 ed affidato ai seguenti motivi.



1. In via principale, per la caducazione dell’intero segmento di gara: violazione e falsa applicazione dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, dell’art. 8 della LR Sicilia 12/2011, dell’art. 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione, dei canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa;
eccesso di potere per irrazionalità evidente e manifesta e sviamento dell’atto dal fine pubblico. Il Presidente sarebbe soggetto esterno all’ente appaltante;
non sarebbe noto se gli ulteriori membri della Commissione giudicatrice siano interni o esterni all’ente, e nessuno di loro due risulterebbe iscritto all’Albo degli esperti di cui all’art. 8, comma 7, della LR Sicilia 12/2011;
non sarebbe noto né il curriculum dei membri della Commissione, né la loro specifica competenza;
non vi sarebbe motivazione in ordine ai criteri di scelta di tali membri;
non sarebbe stata interpellata l’UREGA per la scelta, previo sorteggio, dei due componenti diversi dal Presidente. L’illegittima costituzione della Commissione d’appalto vizierebbe quindi radicalmente l’intera procedura di gara che, pertanto, dovrebbe essere integralmente caducata.



2. In via gradata, per la rivalutazione dei punteggi e l’aggiudicazione della gara. La carenza della Commissione giudicatrice di competenze tecniche in ordine al settore vigilanza ed alla normativa aeroportuale ne inficerebbe le valutazioni, essendo in proposito «…spia dell’anormale operato della Commissione…» (ricorso per motivi aggiunti, pag. 7) l’ampio differenziale fra il punteggio attribuito all’offerta tecnica della società aggiudicataria e quello attribuito all’offerta tecnica del costituendo RTI secondo graduato (22,33 punti).



3. La società ricorrente propone quindi domanda risarcitoria «…con funzione sussidiaria rispetto alla ordinaria tutela giurisdizionale - finalizzata all’annullamento degli atti gravati - per l’ipotesi in cui gli effetti conformativi del giudicato d’annullamento non garantissero, in parte o in toto, effettiva tutela alla posizione della ricorrente…» (ricorso per motivi aggiunti, pag. 26).

La società ricorrente propone anche ulteriore domanda risarcitoria (ricorso per motivi aggiunti, pagg.

2-3 e 27) per il danno costituito dalla duplicazione del contributo unificato corrisposto per il giudizio, in ragione del completamento della ostensione dei documenti richiesti con istanza del 19 luglio 2018 (completamento effettuato con nota datata 21 settembre 2018) successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, la cui notifica a SAC risulta perfezionata in data 19 settembre 2018, circostanza che, nella prospettazione della società ricorrente, l’avrebbe costretta ad interporre ricorso introduttivo “al buio” e quindi, all’esito dell’accesso agli atti, ricorso per motivi aggiunti, con duplicazione del contributo unificato.

La SAC si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito;
in particolare ha eccepito (memoria depositata il 4 novembre 2018):

- l’irricevibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti: nella richiesta di accesso agli atti di gara del 19 luglio 2018, la società ricorrente espone che già in data 11 luglio 2018, con nota prot. n. 6381, le sarebbe stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione a favore della controinteressata KSM Security spa (circostanza anche confermata a pag. 3 del ricorso introduttivo);
il ricorso introduttivo sarebbe quindi stato passato in notifica solo il 17 settembre 2018, oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 120 cpa;

- l’improcedibilità ed infondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo, basato sulla pretesa illegittimità del diniego opposto da SAC spa all’accesso;
la SAC avrebbe consentito l’accesso non appena notificato il ricorso, attesi i presupposti di cui alla delibera

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