TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-06-20, n. 202400782
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Pubblicato il 20/06/2024
N. 00782/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2023, proposto da
Lav.I.T. s.p.A., Servizi Ospedalieri s.p.a., f.lli Bernard s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ognuna in proprio e nella qualità di componente dell’A.T.I. costituita, rappresentati e difesi dagli avvocati G R N e C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Innovapuglia s.p.a. e Regione Puglia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
-della nota prot. n. 8934 dell'1.2.2023 dell'ASL BT, recante diniego di riconoscimento della modifica delle condizioni economiche in relazione al contratto del servizio di lavanolo stipulato in data 2.4.2021, rep. n. 1677/2021 tra l'A.T.I. ricorrente e la stessa ASL, modifica chiesta dalla predetta A.T.I. con nota del 18.7.2022;
– ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse, segnatamente degli atti indittivi della procedura di gara centralizzata esperita da Innovapuglia (in particolare, la delibera del CdA della predetta società 15.11.2017 - verbale n. 004) nella parte in cui si è approvato lo schema di contratto a stipularsi tra i singoli enti del SSR e l'aggiudicatario limitatamente alla clausola che prevede l'invariabilità del corrispettivi e ne vieta la revisione, se interpretati nei termini ritenuti dall'ASL BT;
per la declaratoria di nullità dell'art. 14 di tale contratto, liddove si stabilisce che “ il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile e non ne è ammessa la relativa revisione ”, anche in tal caso ove interpretato nel senso voluto dall'Azienda resistente;
nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'ASL BT di esaminare nel merito l'istanza prodotta dall'A.T.I. ricorrente in data 18.7.2022, volta ad ottenere la revisione del prezzo del suindicato contratto di appalto alla luce dei motivi di gravame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori gli avvocati Gennaro Notarnicola e C T, per la ricorrente e l'avv. A S C, per l'Azienda Sanitaria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.-Con il gravame in epigrafe le società ricorrenti, riunite in Associazione temporanea di imprese, hanno impugnato la nota prot. 8934 del 1° febbraio 2023 con cui l’ASL BAT ha negato la modifica delle condizioni economiche del contratto stipulato in data 2.4.2021, rep. n. 1677/2021, avente ad oggetto il servizio di lavanolo;modifica richiesta dall’ATI ricorrente nella qualità di aggiudicataria della relativa gara d’appalto, indetta dal soggetto aggregatore Innovapuglia e dalla stessa ASL. Cautelativamente e nei limiti di interesse, le predette società hanno altresì impugnato gli atti indittivi della procedura di gara in parte qua (schema di contratto), limitatamente alla clausola che prevede l’invariabilità dei corrispettivi e ne vieta la revisione ove interpretata nel senso che ciò valga anche in presenza di circostanze straordinarie impreviste e imprevedibili;chiedendo inoltre – e sempre in tale ipotesi subordinata – la declaratoria di nullità dell’art. 14 del contratto ove è stabilito che “ il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile e non ne è ammessa la relativa revisione ”.
Alla predetta richiesta di modifica delle condizioni contrattuali, avanzata con la nota del 18.7.2022 e giustificata dall’incremento dei prezzi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 e al conflitto russo-ucraino, seguiva l’apertura di un tavolo di concertazione generale -considerata la generalità della problematica sollevata- promosso e coordinato dal soggetto aggregatore Innovapuglia, espressamente “ al fine di procedere ad un esito omogeneo e condiviso dell’istruttoria”.
Il tavolo si concludeva con il riconoscimento della sussistenza delle condizioni per la revisione;esito al quale tutti i partecipanti si adeguavano, rivedendo il corrispettivo dei contratti di appalto con l’unica eccezione dell’ASL BAT che, pur avendo preso parte alla concertazione senza formulare eccezioni di sorta, si determinava negativamente sull’istanza della ricorrente sulla scorta di generici rilievi. La laconica motivazione consiste, invero, nella mera considerazione che il contratto e gli atti di gara non conterrebbero clausole di revisione del prezzo e che le circostanze alla base della richiesta di revisione formulata dalle ricorrenti non integrerebbero “ i presupposti in diritto del preteso riconoscimento, per effetto degli insuperabili vincoli contrattuali a cui le parti sono obbligate ”;del tutto omettendo di valutare sia la proposta di rinegoziazione delle tariffe contrattualizzate formulata a chiusura del tavolo di concertazione (seguita –come detto- dalle altre aziende sanitarie), sia le circostanze impreviste e imprevedibili addotte dall’A.T.I. ricorrente che, quali fatti straordinari suscettibili di incidere sull’equilibrio economico del contratto, ne avrebbero potuto giustificare –in astratto- la modifica senza l’esperimento di una nuova gara.
L’Azienda intimata si costituiva nel presente giudizio con atto meramente formale in data 3 maggio 2023.
All’udienza del 19 marzo 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.- Il gravame è fondato e va accolto sulla scorta delle censure di difetto di motivazione e contraddittorietà contenute nel primo motivo.
2.1.- Come anticipato sub 1, la revisione è stata negata sulla base di rilievi palesemente generici, pur a fronte della conclusione positiva del procedimento istruttorio, promosso e coordinato –come detto- da Innovapuglia proprio al fine di favorire un esito omogeneo e condiviso delle relative valutazioni, cui la stessa Asl Bat ha preso parte senza evidenziare alcuna criticità. Né il provvedimento gravato esplicita la sussistenza di eventuali condizioni ostative alla revisione nel caso specifico;sicché vanifica –immotivatamente- la finalità del tavolo di concertazione come dichiarata dalla stessa Innovapuglia nella nota di convocazione del 20 luglio 2022 (si ribadisce: la definizione di una posizione comune e condivisa sulla questione) e si pone altresì in contrasto con la stessa ratio degli affidamenti centralizzati consistente, secondo quanto espresso nel disciplinare di gara, in “ una più efficace e coerente esecuzione delle prestazioni del servizio (…) attraverso una gestione globale del servizio… ” stesso, atta a garantire “ l’omogeneità dei prezzi e che ciascun utente fruisca del medesimo livello di qualità del servizio ” (cfr. pag. 3 disciplinare di gara, doc. 5 del deposito in data 7.2.2024).
Palese dunque la contraddittorietà della determinazioni assunte rispetto al comportamento tenuto al tavolo concertativo e all’esito di quest’ultimo nonché il lamentato difetto di motivazione anche alla luce della mancata considerazione delle circostanze addotte dall’ATI ricorrente a sostegno della richiesta di revisione dell’equilibrio economico contrattuale: ossia l’aumento dei costi delle utenze e dei materiali;aumento quest’ultimo che, a tacer d’altro, ben avrebbe potuto giustificare il riequilibrio delle condizioni del contratto alla luce dell’interpretazione autentica dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis al caso di specie, ad opera dell’art. 7, comma 2-ter del D.L. n. 36/2022, convertito con legge n. 79/2022.
2.2.- Peraltro, quand’anche si ritenesse l’ambito di operatività delle previsioni dell’art. 106 in parola limitato agli appalti di lavori (in disparte le possibili implicazioni in termini di sospetto di incostituzionalità della norma prospettate in ricorso), non potrebbero trarsi conseguenze diverse rispetto all’illegittimità del diniego gravato giacché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 8, dello stesso decreto legislativo, in assenza di disposizioni speciali, troverebbero applicazione le norme civilistiche in materia di contratti; in particolare, l’art. 1664 c.c. del seguente tenore: “ qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo ”.
Del resto, come evidenziato dalla difesa ricorrente, le determinazioni di adeguamento del corrispettivo del contratto assunte all’esito del tavolo concertativo dagli altri enti (ASL Bari, ASL Foggia e I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II”) sono fondate proprio sulle richiamate norme civilistiche, quali fonti integrative della regolamentazione contrattuale, del tutto ignorate dall’Azienda sanitaria resistente.
2.3.- Infine, non può sottacersi che le gravate determinazioni dell’Asl Bat, costringendo l’A.T.I. appaltatrice ad eseguire il servizio oggetto del contratto a condizioni ormai non più sostenibili e determinando una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, si pongono altresì in contrasto con i generali principi di correttezza e buona fede, che governano anche la fase esecutiva dei contratti pubblici e che di fatto rappresentano un limite alle pretese dei contraenti.
3.- In estrema sintesi, il gravame va accolto e, per l’effetto, il diniego annullato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.