TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2012-03-22, n. 201200161
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00161/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00167/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2012, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dall'avv. L A, con domicilio eletto presso Paolo Littera in Bologna, via A. Costa, 59/2;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Stato Maggiore Esercito -Ufficio Impiego Truppe, Reparto Comando e Supporti Tattici Friuli;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. 9134 Cod.Id 292 Ind. C1 - 536 del 9 novembre 2011 dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Impiego Truppa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non risulta comprovata la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile anche in relazione alla possibilità di svolgere l’incarico conferitogli presso il C.U.I.S. attraverso i permessi di cui al Dlgs. 267/2000 che l’Amministrazione si è impegnata a concedere.
Ritenuto che le spese possono compensarsi tra le parti.