TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2012-03-22, n. 201200161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2012-03-22, n. 201200161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201200161
Data del deposito : 22 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00167/2012 REG.RIC.

N. 00161/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00167/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2012, proposto da:


A P, rappresentato e difeso dall'avv. L A, con domicilio eletto presso Paolo Littera in Bologna, via A. Costa, 59/2;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Stato Maggiore Esercito -Ufficio Impiego Truppe, Reparto Comando e Supporti Tattici Friuli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 9134 Cod.Id 292 Ind. C1 - 536 del 9 novembre 2011 dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Impiego Truppa;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che non risulta comprovata la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile anche in relazione alla possibilità di svolgere l’incarico conferitogli presso il C.U.I.S. attraverso i permessi di cui al Dlgs. 267/2000 che l’Amministrazione si è impegnata a concedere.

Ritenuto che le spese possono compensarsi tra le parti.

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