TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-07-12, n. 202301023
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2023
N. 01023/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P Cruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A O, A C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, L G, G I, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità
- del silenzio serbato dall’A.n.a.s. s.p.a. in ordine alla istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1- septies D.L. n. 73/2021 presentata dalla ricorrente il 6.12.2021;
- del silenzio serbato dall’A.n.a.s. in ordine alla istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1- septies D.L. n. 73/2021 presentata dalla ricorrente il 27.05.2022;
nonché
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine alle istanze medesime;
per l’annullamento
riguardo ai motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 265284 del 6.04.2023 con la quale l’A.n.a.s. ha riconosciuto alla ricorrente la somma di euro 107.161,67 a titolo di compensazione ex art. 1- septies D.L. n. 73/2021 per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre dell'anno 2021;
nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente al pagamento della somma di euro 128.629,55.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.n.a.s. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con ricorso principale P Cruzioni agisce per l’accertamento del silenzio illegittimo serbato dalla A.n.a.s. in ordine alle istanze di compensazione ex art. 1- septies D.L. n. 73/2021, presentate il 6.12.2021 e il 27.05.2022, per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione riguardanti il primo ed il secondo semestre 2021, per l’appalto di lavori delle barriere di sicurezza Bordo Ponte, con condanna all’obbligo di provvedere ed eventuale nomina di commissario ad acta ;
- per mezzo di motivi aggiunti la deducente ha impugnato la nota A.n.a.s. prot. n. 265284 del 6.04.2023, nella parte in cui, in relazione all’aumento dei prezzi del primo semestre dell’anno 2021, è stata riconosciuta alla ricorrente la somma di euro 107.161,67 a titolo di compensazione anziché quella maggiore pari a euro 128.629,55, con rivalutazione monetaria e interessi;
- l’esponente è risultata aggiudicataria dell’appalto pubblico bandito da A.n.a.s. per lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento e di messa a norma delle barriere di sicurezza Bordo Ponte e deduce di avere presentato alla stazione appaltante le due istanze di compensazione ai sensi dell’art. 1- septies D.L. n. 73/2021 entro il termine di decadenza di quindici giorni di cui al comma 4 della medesima disposizione, senza tuttavia ottenere riscontro, nonostante sia ampiamente decorso il termine di trenta giorni per provvedere di cui all’art. 2 L. n. 241/1990.
Premesso altresì che:
- si è costituita in giudizio l’A.n.a.s., la quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto;
- in particolare, con nota prot. n. 265284/2023 l’A.n.a.s., dopo avere inviato alla ricorrente il certificato di pagamento per l’importo di euro 30.038,82 riferito al primo semestre 2021, ha comunicato alla deducente di aver rideterminato tale importo nella misura di euro 107.161,67, mentre nulla ha riconosciuto per il secondo semestre 2021, in quanto i lavori erano terminati in data 18.05.2021, precisando altresì che avrebbe provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento per l’importo residuo di euro 77.122,85, pari alla differenza tra quanto già corrisposto con il pagamento di euro 30.082,82 e quanto spettante a seguito del ricalcolo in euro 107.161,67;
Considerato che:
- in base all’art. 1- septies D.L. n. 73/2021 “1 . Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi… 2. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.