TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2023-01-27, n. 202300115

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2023-01-27, n. 202300115
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300115
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00115/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di titolare della -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

del provvedimento di diniego al rilascio del titolo di polizia per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi adottato dal Questore della provincia di Reggio Calabria il 27.10.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il provvedimento impugnato il Questore di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di autorizzazione di polizia per il commercio di oro da investimento e industriale ai sensi dell’articolo 127 del T.U.L.P.S. presentata dalla ricorrente il 24.05.2022 in qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS-, attività esercitata anche con la rappresentanza del coniuge nel Comune di Reggio Calabria-frazione Gallico.



2. Premesso che la stessa autorizzazione, così come per altro analogo esercizio di titolarità della ricorrente, era già stata negata in passato con provvedimenti ritenuti legittimi da questo TAR per l’assenza del requisito della buona condotta (art.11 TULPS) essendo pendenti a carico della medesima e del coniuge due procedimenti penali, uno per ricettazione (648 c.p.) e l’altro per falsità in scrittura privata (484 c.p.), il Questore fondava il nuovo diniego sulla base di una duplice serie di circostanze ostative: a) la sentenza n. -OMISSIS-/22 dell’11.02.2022 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva prosciolto la ricorrente dal reato di cui all’art. 484 c.p. per intervenuta prescrizione (il procedimento per il reato di ricettazione era già stato precedentemente archiviato) e b) le nuove controindicate frequentazioni riscontrate a carico della ricorrente e dei suoi familiari.

Il Questore ha richiamato anche le finalità preventive di tutela della collettività al fine di evitare pericoli di abuso dell’autorizzazione richiesta, attinente ad un settore di estrema delicatezza che proprio per tale natura esige la massima serietà nell’apprezzamento dei requisiti soggettivi.



3. Con il ricorso in epigrafe, l’odierna ricorrente è insorta contro il diniego di autorizzazione, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge e/o erronea applicazione dell’art. 127 del T.U.L.P.S. in relazione con l’art. 11 e l’art. 8 dello stesso T.U.L.P.S, per difetto di motivazione e per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti.

La stessa ricorrente ha rappresentato di non essere mai stata condannata, ma, anzi, di essere stata prosciolta dal reato di falso per intervenuta prescrizione senza che ciò possa significare alcun accertamento di responsabilità e di aver già ottenuto l’archiviazione per il reato di ricettazione;
ha poi sottolineato di aver sempre serbato negli anni una buona condotta come dimostrerebbe la documentata circostanza che essa ricorrente e il coniuge, all’esito del procedimento penale sopra citato, sarebbero stati ammessi all’iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale in qualità di consulenti ed esperti della materia.

Quanto alle contestate frequentazioni, di cui la ricorrente aveva comunque dato conto in sede procedimentale, anche a voler prescindere dall’illegittima estensione delle risultanze istruttorie alla cerchia dei suoi familiari in violazione del principio di personalità dell’autorizzazione, esse sarebbero tutt’altro che assidue ed attuali, risalendo ad oltre dieci anni or sono e con soggetti avulsi dal settore commerciale in esame.

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