TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-06-15, n. 202100809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-06-15, n. 202100809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100809
Data del deposito : 15 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2021

N. 00809/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00211/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il -OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

- della comunicazione del -OMISSIS-, avente ad oggetto l'avanzamento "ad anzianità" al grado di -OMISSIS-- Esito valutazione del -OMISSIS- -OMISSIS- "-OMISSIS-", nonché dei giudizi di non idoneità all'avanzamento "ad anzianità" al grado di -OMISSIS- -OMISSIS-, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate al -OMISSIS- del foglio -OMISSIS- datato -OMISSIS-. avente ad oggetto "Avanzamento valutazione del -OMISSIS- -OMISSIS-" e del "verbale di riunione" del-OMISSIS-

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed inerente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del -OMISSIS-di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha esposto: 1) di aver conseguito il-OMISSIS-;
2) di avere commesso in data -OMISSIS-un furto presso un supermercato e di essere stato condannato alla pena sostitutiva di 1.700.00 lire di multa, con concessione dei doppi benefici, a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.;
3) di essere stato sottoposto nell’immediatezza dei fatti a visita medico - specialistica presso -OMISSIS-all’esito della quale è stata emessa la seguente diagnosi “spunti ipocondriaci compatibili con lo stato depressivo, anche il gesto cleptomaniaco compiuto è riconducibile al disturbo affettivo (...) in conclusione Sindrome Depressiva”;
4) di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento -OMISSIS-con il quale il -OMISSIS-ne ha disposto la rimozione con perdita del grado di maresciallo e la messa a disposizione come soldato semplice del distretto militare di appartenenza;
5) di avere impugnato il predetto provvedimento innanzi al -OMISSIS-e di essere stato riammesso in servizio in forza della pronuncia cautelare del -OMISSIS-;
6) di avere ottenuto l’annullamento del provvedimento disciplinare con la sentenza del -OMISSIS-, confermata in sede di appello dal -OMISSIS-;
7) di avere svolto dal -OMISSIS-, a seguito della riammissione in servizio, l'incarico di -OMISSIS- "-OMISSIS-";
8) di avere avuto, sino alla conclusione del giudizio con la sentenza di appello, la sospensione della procedura di avanzamento ai sensi degli artt. 55 e 57 del D. Lgs. n. 199/1995;
9) di essere stato giudicato, con determinazione del -OMISSIS-, adottata nella seduta tenutasi il-OMISSIS-, non idoneo all’ “avanzamento ad anzianità" al -OMISSIS- di -OMISSIS- ordinario con riferimento alle aliquote di valutazione determinate al -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in quanto non possedeva “i requisiti morali e di carattere necessari per adempiere (...) degnamente le funzioni del grado superiore”;
10) di essere stato, invece, giudicato idoneo all'avanzamento al grado di -OMISSIS- ordinario con riferimento all'aliquota determinata al-OMISSIS-;
11) di avere avuto conoscenza in data -OMISSIS- del contenuto della comunicazione del -OMISSIS-, nonché dell'annesso n. 1, consistente nella determinazione della -OMISSIS-con cui era stato dichiarato "non idoneo" al grado di -OMISSIS- ordinario relativamente alle aliquote determinate al -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.

1.2. Sulla scorta delle predette circostanze il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità:

1) per violazione degli artt. 54, 55 e 57 del D.lgs. 199/1995, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà con l’oggetto della valutazione ed ingiustizia manifesta in quanto ai fini del giudizio di non idoneità sarebbe stata considerata quale elemento determinante - o comunque di rilievo primario - una circostanza, il furto commesso in data -OMISSIS-, inerente alla aliquota di valutazione già conclusa al -OMISSIS- e, pertanto, collocata al di fuori del periodo di valutazione, essendo le aliquote determinate al -OMISSIS--OMISSIS-- -OMISSIS---OMISSIS-. Né la -OMISSIS- avrebbe tenuto nella debita considerazione il fatto che la sentenza di condanna è stata emessa all’esito di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e non di un ordinario giudizio dibattimentale;

2) per violazione degli artt. 33 e 34 della legge n. 212/1983 e dell’art. 57 del D.lgs. n.199/1995, nonché per eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà in quanto il giudizio di non idoneità sarebbe in contrasto con quanto emerge dalla documentazione caratteristica e matricolare del ricorrente che nel periodo dall’-OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS--OMISSIS- ha conseguito la qualifica finale di “superiore alla media”, mentre per il successivo periodo di valutazione dall’-OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS--OMISSIS- ha ottenuto il giudizio apicale di “eccellente”, così come per il periodo che va dall’-OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS-. Inoltre nel luglio -OMISSIS- il ricorrente si è -OMISSIS-, circostanza del tutto pretermessa dall’amministrazione resistente;

3) per eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti della stessa amministrazione, per ingiustizia manifesta, per carenza ed illogicità della motivazione, per violazione dell’art. 34 della legge n. 212/1983 e della circolare interna n.-OMISSIS-poiché, nonostante le valutazioni di eccellente a partire dall’-OMISSIS--OMISSIS- e in assenza di qualsiasi notazione negativa, il ricorrente è stato giudicato non idoneo al grado di -OMISSIS- ordinario sino all'aliquota determinata al-OMISSIS-.

2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il -OMISSIS-di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio con memoria di stile e hanno concluso per la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, come emergerebbe dalla relazione redatta dal Comando Generale della Finanza e depositata in giudizio in data -OMISSIS-.

3. All’udienza di smaltimento dell’8.6.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.

5. Dalla documentazione allegata da entrambe le parti si evince che nel periodo dall’-OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS--OMISSIS- il ricorrente, reimmesso in servizio a seguito dell’ordinanza cautelare del -OMISSIS-, confermata in appello dal Consiglio di Stato, ha conseguito la qualifica di “superiore alla media”, trattandosi “di -OMISSIS- connotato da ottime qualità fisiche. Nel periodo in esame ha collaborato con impegno costante fornendo in servizio un rendimento pieno e sicuro. Obiettivo nel giudicare il personale dipendente”.

5.1. Successivamente per il periodo di valutazione dall’-OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS--OMISSIS- il ricorrente ha ottenuto il giudizio apicale di “eccellente”, trattandosi di “-OMISSIS- di ottime qualità complessive;
capace, volenteroso e molto motivato, nel periodo in esame ha collaborato con impegno costante fornendo in servizio un rendimento elevato. Obiettivo nel giudicare il personale dipendente”, giudizio reiterato anche per il successivo periodo dall’-OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS-.

5.2. Ciononostante il ricorrente è stato giudicato non idoneo all’avanzamento ad anzianità al -OMISSIS- di -OMISSIS- ordinario con riferimento alle aliquote di valutazione determinate al -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- perché non in possesso dei “requisiti morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”.

In particolare, secondo quanto emerge dalla relazione depositata dall’amministrazione resistente, la valutazione della mancanza dei requisiti morali necessari per l’avanzamento di grado si è basata sulla condanna penale riportata dal ricorrente per violazione degli artt. 624 e 625 c.p. per i fatti commessi il -OMISSIS-, con sentenza passata in giudicato in data -OMISSIS-, e sui giudizi nelle valutazioni caratteristiche recanti per il periodo -OMISSIS--OMISSIS-/-OMISSIS-aggettivazioni negative con particolare riferimento a carenze morali e caratteriali ( “in particolare aspetti caratteriali inclini all'introversione e ad una tendenziale timidezza nell'approccio sociale, dimostrando così di non essere perfettamente adeguato sotto il profilo morale e caratteriale”).

6. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza nel sistema di valutazione del personale militare, i giudizi formulati sono caratterizzati da un’ampia discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento della capacità e delle attitudini proprie dimostrate in concreto. Essi, pertanto, in quanto relativi al merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, del travisamento dei presupposti di fatto e della manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, n. 828/2020).

6.1. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ritiene che i giudizi formulati di anno in anno nei confronti del personale siano autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’amministrazione, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera, sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l’ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni non è di per sé sintomatico di eccesso di potere.

In sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all’interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica, che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi, ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili.

7. Alla luce dei suesposti principi nel caso di specie appaiono fondate le censure di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa in relazione alle aliquote degli anni -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.

E, infatti, a fronte di un giudizio di “superiore alla media” per il periodo dall’-OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS--OMISSIS- e poi di un giudizio apicale di “eccellente” per il periodo dall’-OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS--OMISSIS- e per il periodo dall’-OMISSIS--OMISSIS- al -OMISSIS-, il ricorrente è stato considerato non idoneo all’avanzamento ad anzianità al -OMISSIS- di -OMISSIS- ordinario per assenza dei requisiti morali, facendo riferimento a note caratteristiche relative al periodo -OMISSIS--OMISSIS-/-OMISSIS-e alla condanna riportata, a seguito di patteggiamento, per fatti commessi sempre nel -OMISSIS-.

7.2. Peraltro, a fronte del medesimo giudizio di “eccellente”, conseguito anche nel -OMISSIS- e nel -OMISSIS-, l’amministrazione ha poi giudicato il ricorrente idoneo all'avanzamento al grado di -OMISSIS- ordinario con riferimento all'aliquota determinata al-OMISSIS-.

7.3. Ne discende che il provvedimento impugnato è illegittimo per la parte in cui valuta il ricorrente non idoneo all’avanzamento ad anzianità al -OMISSIS- di -OMISSIS- ordinario per le aliquote -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, avendo l’amministrazione basato il proprio giudizio su un fatto commesso nel -OMISSIS- e su valutazioni caratteristiche negative limitate a un breve arco temporale sempre del -OMISSIS- (-OMISSIS--OMISSIS-/-OMISSIS-), pretermettendo, invece, i giudizi e le note positive relative ai periodi di riferimento.

8. Per tali ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione e fatto salvo il potere dell’amministrazione di riesercitare i propri poteri nel rispetto dei principi enunciati nella presente pronuncia.

9. Le spese di lite possono essere compensate, attesa la vicenda fattuale sottesa alla presente controversia.

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