TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-06-15, n. 202100809
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2021
N. 00809/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il -OMISSIS-di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- della comunicazione del -OMISSIS-, avente ad oggetto l'avanzamento "ad anzianità" al grado di -OMISSIS-- Esito valutazione del -OMISSIS- -OMISSIS- "-OMISSIS-", nonché dei giudizi di non idoneità all'avanzamento "ad anzianità" al grado di -OMISSIS- -OMISSIS-, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate al -OMISSIS- del foglio -OMISSIS- datato -OMISSIS-. avente ad oggetto "Avanzamento valutazione del -OMISSIS- -OMISSIS-" e del "verbale di riunione" del-OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed inerente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del -OMISSIS-di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché del D.L. 44/2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto: 1) di aver conseguito il-OMISSIS-; 2) di avere commesso in data -OMISSIS-un furto presso un supermercato e di essere stato condannato alla pena sostitutiva di 1.700.00 lire di multa, con concessione dei doppi benefici, a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; 3) di essere stato sottoposto nell’immediatezza dei fatti a visita medico - specialistica presso -OMISSIS-all’esito della quale è stata emessa la seguente diagnosi “spunti ipocondriaci compatibili con lo stato depressivo, anche il gesto cleptomaniaco compiuto è riconducibile al disturbo affettivo (...) in conclusione Sindrome Depressiva”; 4) di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento -OMISSIS-con il quale il -OMISSIS-ne ha disposto la rimozione con perdita del grado di maresciallo e la messa a disposizione come soldato semplice del distretto militare di appartenenza; 5) di avere impugnato il predetto provvedimento innanzi al -OMISSIS-e di essere stato riammesso in servizio in forza della pronuncia cautelare del -OMISSIS-; 6) di avere ottenuto l’annullamento del provvedimento disciplinare con la sentenza del -OMISSIS-, confermata in sede di appello dal -OMISSIS-; 7) di avere svolto dal -OMISSIS-, a seguito della riammissione in servizio, l'incarico di -OMISSIS- "-OMISSIS-"; 8) di avere avuto, sino alla conclusione del giudizio con la sentenza di appello, la sospensione della procedura di avanzamento ai sensi degli artt. 55 e 57 del D. Lgs. n. 199/1995; 9) di essere stato giudicato, con determinazione del -OMISSIS-, adottata nella seduta tenutasi il-OMISSIS-, non idoneo all’ “avanzamento ad anzianità" al -OMISSIS- di -OMISSIS- ordinario con riferimento alle aliquote di valutazione determinate al -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in quanto non possedeva “i requisiti morali e di carattere necessari per adempiere (...) degnamente le funzioni del grado superiore”; 10) di essere stato, invece, giudicato idoneo all'avanzamento al grado di -OMISSIS- ordinario con riferimento all'aliquota determinata al-OMISSIS-; 11) di avere avuto conoscenza in data -OMISSIS- del contenuto della comunicazione del -OMISSIS-, nonché dell'annesso n. 1, consistente nella determinazione della -OMISSIS-con cui era stato dichiarato "non idoneo" al grado di -OMISSIS- ordinario relativamente alle aliquote determinate al -OMISSIS-, -OMISSIS-,