TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-05, n. 202400383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-05, n. 202400383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400383
Data del deposito : 5 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2024

N. 00383/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Difensore Civico Regionale, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Segretario Comunale Comune di Villa San Giovanni, Responsabile della Trasparenza Comune di Villa San Giovanni, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- del provvedimento 17/02/2024 con cui il Difensore Civico regionale per la Regione Calabria valutava come “ da condividere le risposte fornite dall'Amministrazione del Comune di Villa San Giovanni ” in tema di rigetto dell’istanza ostensiva ex art. 5 D.lgs. n. 33/2013, formulata dal ricorrente in data 12.12.2023;

- del parziale rifiuto all'ostensione della documentazione richiesta al Comune di Villa San Giovanni, di cui alla nota prot. 1071 del 11/01/2024, in risposta alla richiesta del ricorrente del 12/12/2023 prot. 34567/2023.

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali anche se al momento non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento:

- del diritto di accesso ai documenti richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa San Giovanni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

PREMESSO che, con ricorso notificato l’11.03.2024 e depositato in pari data, il ricorrente, mercé l’impugnazione del provvedimento del 17/02/2024 adottato dal Difensore Civico regionale per la Regione Calabria, ha sostanzialmente chiesto l’accertamento giurisdizionale del proprio diritto ad avere accesso, ai sensi dell’art. 5 D.lgs. n. 33/2013 (cd. accesso civico generalizzato), ai seguenti atti e documenti amministrativi (la cui ostensione, chiesta con nota prot. 34567 del 12/12/2023, gli era stata negata dal Comune di Villa S. Giovanni, giusta nota prot. 1071 del 11/01/2024):

« 1) Copia di atti/determine/deliberazioni inerenti i provvedimenti assunti a seguito dell'operazione nota effettuata dai Carabinieri e meglio nota come "Aeternum" che ha portato, tra gli altri, all'arresto del responsabile comunale del Settore Lavori Pubblici, nonché gli atti relativi alla riassunzione in servizio dello stesso in pendenza di procedimento penale;

2) Atti di indirizzo/determine o altro relative all'annunciata rinunzia delle indennità degli amministratori, ivi compresi atti formali di indirizzo od, eventualmente esistenti, copia delle determine o atti di pagamento delle stesse indennità;

3) Copia dell'atto di indirizzo, relative determine e affidamento del servizio per la redazione/aggiornamento del Piano Urbano del traffico/Piano della Mobilità o comunque denominato».

RILEVATO che, a fronte dell’istanza in parola, il Comune di Villa S. Giovanni, dopo aver informato il ricorrente circa la mancata adozione di atti in merito sia al “ servizio per la redazione/aggiornamento del Piano Urbano del traffico/Piano della Mobilità o comunque denominato” (punto 3 dell’istanza) che alla rinuncia delle indennità da parte degli amministratori (punto 2 dell’istanza), ha complessivamente denegato l’accesso, non senza evidenziare come l’Ufficio competente avesse disposto di “ aprire il procedimento disciplinare, contestualmente sospeso, in attesa dell’esito del procedimento penale, in applicazione delle disposizioni normative vigenti con particolare riguardo all’art. 55 ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ”;

RITENUTO che, ad esclusione dell’istanza riguardante “ l'atto di indirizzo, relative determine e affidamento del servizio per la redazione/aggiornamento del Piano Urbano del traffico/Piano della Mobilità o comunque denominato ” - avuto riguardo alla quale il Comune, per come non contestato dallo stesso ricorrente, ha evaso l’istanza di accesso (dichiarando l’inesistenza di atti in merito) - la restante parte della richiesta ostensiva involga evidenti posizioni di

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