TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-05, n. 202400383
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Testo completo
Pubblicato il 05/06/2024
N. 00383/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Difensore Civico Regionale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Segretario Comunale Comune di Villa San Giovanni, Responsabile della Trasparenza Comune di Villa San Giovanni, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento 17/02/2024 con cui il Difensore Civico regionale per la Regione Calabria valutava come “ da condividere le risposte fornite dall'Amministrazione del Comune di Villa San Giovanni ” in tema di rigetto dell’istanza ostensiva ex art. 5 D.lgs. n. 33/2013, formulata dal ricorrente in data 12.12.2023;
- del parziale rifiuto all'ostensione della documentazione richiesta al Comune di Villa San Giovanni, di cui alla nota prot. 1071 del 11/01/2024, in risposta alla richiesta del ricorrente del 12/12/2023 prot. 34567/2023.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali anche se al momento non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
per l'accertamento:
- del diritto di accesso ai documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa San Giovanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso notificato l’11.03.2024 e depositato in pari data, il ricorrente, mercé l’impugnazione del provvedimento del 17/02/2024