TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202300368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-11-30, n. 202300368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300368
Data del deposito : 30 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2023

N. 00368/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00119/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2023, proposto da
Società Agricola Ferruccio Micheli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M E e D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, via Giosuè Carducci, 8/A;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A R, J S, P G, J P e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

nei confronti

R R F E Li, G R C L, G G F L e M G L, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Dina, Christoph Senoner e Lukas Harder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, viale Stazione, 5;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento dell’Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF) della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige dd. 24.2.2023 di diniego dell’istanza di trasferimento di fondi nella cd. anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA), facente parte del Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF/“LAFIS”), conosciuto in data 24.2.2023, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, endoprocedimentale ed esoprocedimentale, anche non conosciuto, tra cui il Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole adottato con decreto del direttore di ripartizione n. 16404/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e dei controinteressati R R F E Li, G R C L, G G F L e M G L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso di data 18.04.2023, notificato in pari data, la Società Agricola Ferruccio Micheli impugnava il provvedimento dell’Ufficio Sistemi informativi agricoli (S.I.A.F.) della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige d.d. 24.02.2023, avente ad oggetto il diniego all’istanza di trasferimento di fondi nella cd. anagrafe provinciale delle imprese agricole.

La ricorrente premetteva che, a seguito di varie vicende successorie, il diritto di proprietà sul maso chiuso Laranz (P.T. 220/I, C.C. Castelrotto) e su altri fondi (tra i quali le PP.TT. 177/II, 492/II, 822/II e 826/II, tutte C.C. Castelrotto) apparteneva pro-indiviso ad Alberto de’ Castiglioni, Marzia Micaela Giuliana de’ Castiglioni, Nicolò Ferruccio-Pietro de’ Castiglioni, P D, P D, R R F E Li, G R C L, G G F L e M G L.

In considerazione della non suscettibilità di uso diretto dei fondi da parte dei comunisti, in data 2 maggio 2022 l’assemblea dei comproprietari deliberava, a maggioranza di 2/3, di gestirli in modo indiretto, segnatamente affittandoli a società semplice all’uopo costituita da tutti o parte degli stessi, in base alle quote di proprietà. Veniva quindi costituita la Società agricola Ferruccio Micheli, composta da tutti i comunisti che avevano votato a favore e dalla quale di conseguenza restavano estranei R L, G R C L, G G F L e M G L.

In data 11.10.2022 veniva stipulato il contratto d’affitto con la neocostituita Società agricola Ferruccio Micheli ai fini del conferimento dei fondi comuni e in data 15.11.2022 quest’ultima si rivolgeva all’Ufficio Sistemi informativi agricoli (cd. “S.I.A.F.”) della Provincia autonoma di Bolzano, presentando un’istanza di trasferimento a suo favore dei terreni in questione.

A seguito della comunicazione a tutti i comproprietari da parte dell’Ufficio anzidetto dell’eventuale trasferimento dei fondi, il controinteressato R L presentava osservazioni, con le quali deduceva che la società affittuaria non poteva essere considerata “terzo soggetto” ai sensi dell’allegato 2 della circolare AGEA prot. 14300 del 17.02.2017, attesa la perfetta coincidenza tra i soci dell’impresa e i comproprietari dei fondi interessati che ne avevano deliberato la costituzione.



2. A sostegno del ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego deduceva i seguenti motivi:

2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11/bis, primo periodo, LP n. 17/1993;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1/bis, LP n. 17/1993
”.

Ad avviso della ricorrente il diniego oggetto di impugnazione non risultava preceduto da alcuna comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, atteso che l’ultima comunicazione antecedente al provvedimento era rappresentata da una mera nota informativa concernente la maggiore tempistica richiesta per la definizione del procedimento.

Il diniego veniva quindi adottato senza la previa comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, in pieno spregio del disposto di cui all’art. 11/ bis , primo periodo, della L.P. 17/1993. Tale violazione assumeva una valenza ancora più pregnante in considerazione del “ preavviso di accoglimento ” comunicato alla ricorrente, emergendo quindi dalla repentinità del diniego l’ulteriore violazione dei principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede positivizzati all’art. 1, comma 1/ bis , L.P. n. 17/1993.

2.2. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11/bis, quinto periodo, LP n. 17/1993, in subordine per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1/bis, LP n. 17/1993 ”.

La ricorrente evidenzia altresì che il provvedimento di diniego, anche laddove fosse stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, sarebbe in ogni caso inficiato da un vizio procedimentale derivante dalla violazione dell’art. 11/ bis , quinto periodo, L.P. n. 17/1993.

Invero, a fonte delle deduzioni presentate dal controinteressato la ricorrente aveva a sua volta presentato controdeduzioni finalizzate a evidenziare la natura di soggetto terzo della società affittuaria, di cui l’Ufficio doveva necessariamente tenere conto nella motivazione del provvedimento gravato.

Tale omissione, oltre a violare il disposto di cui all’art. 11/ bis , quinto periodo, L.P. n. 17/1993, si poneva a sua volta in contrasto con i principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede contemplati dall’art. 1, comma 1/ bis , della medesima normativa provinciale.

2.3. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2266, comma 1, c.c., eccesso di potere per motivazione irragionevole;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. rispettivamente dell’art. 1105 c.c. ovvero violazione del principio che la gestione indiretta del bene comune non necessita di unanimità, eccesso di potere per motivazione irragionevole
”.

Il provvedimento impugnato, nell’escludere la qualifica di “terzo soggetto” in capo alla neocostituita società agricola, risulta altresì caratterizzato da una evidente violazione dei principi consacrati nell’art. 2266 c.c., dovendosi ritenere le società di persone quali soggetti giuridici distinti dai soci.

Invero, pur difettando di autonomia patrimoniale perfetta, gli enti riconducibili a tale tipologia rappresenterebbero centri autonomi di imputazione di diritti e doveri, con conseguente configurabilità in capo agli stessi di una piena soggettività giuridica del tutto distinta rispetto ai suoi soci.

La stessa premessa dell’Ufficio, secondo cui la richiamata circolare “AGEA” non postulerebbe l’unanimità dei comproprietari solamente in caso di affitto a “terzi soggetti”, violerebbe gli art. 1102 e 1105 c.c. nella parte in cui consentirebbero una gestione indiretta dei beni comuni indivisi attraverso decisioni prese a maggioranza e, quindi, non necessitanti dell’unanimità.

Conseguentemente, l’Ufficio non risultava legittimato a richiedere l’unanimità dei comproprietari, non potendosi ammettere che una decisione dei comunisti valida ed efficace dal punto di vista civilistico non consenta l’iscrizione o il trasferimento nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole (A.P.I.A.) di cui all’art. 5/ bis , L.P. n. 10/1999.

Il diniego risulterebbe illegittimo anche qualora fosse motivato sulla base del cd. “ Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole ” adottato con decreto del direttore di ripartizione n. 16404/2020, atteso l’inconciliabile contrasto con gli artt. 1102 e 1105 c.c.



3. In data 16.05.2023 si costituivano in giudizio i controinteressati, contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.



4. In data 01.06.2023 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, contestando a sua volta la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.



5. A seguito della rituale produzione di memorie difensive, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso introduttivo è privo di fondamento.



1.1. L’infondatezza nel merito dell’interposto gravame esime il Collegio dall’affrontare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati, trattandosi di questione assorbita dalla reiezione del ricorso.



2.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, questo Collegio non può che evidenziare come nella fattispecie il riferimento normativo alla disciplina di cui all’art. 11/ bis della L.P. 17/1993 sia del tutto inconferente.

Invero, il procedimento di variazione dei dati dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole è disciplinato dall’art. 10 del D.P.G.P. n. 22/2007, attuativo dell’art. 5/ bis della L.P. 10/1999. In particolare, lo speciale procedimento ivi contemplato risulta strutturato in due distinte fasi idonee a garantire ai soggetti interessati le medesime garanzie della normativa invocata dal ricorrente, consentendo al richiedente di interloquire, fornendo chiarimenti e insistendo sulla correttezza delle informazioni prospettate, con conseguente obbligo di verifica in capo all’Ufficio competente.

La norma anzidetta prevede infatti espressamente il seguente iter procedimentale, caratterizzato per l’appunto da un’ampia facoltà di contraddittorio in favore dei soggetti coinvolti: “ Art. 10 (Verifica delle richieste e delle comunicazioni) (1) I dati dichiarati nella richiesta di iscrizione all’anagrafe provinciale o nella comunicazione di variazione sono sottoposti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, a verifica da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura che può avvalersi a tale scopo, secondo le modalità previste dal manuale, anche di personale e risorse appartenenti ad altre ripartizioni provinciali. (2) In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, si provvede all’iscrizione dell’impresa agricola nell’anagrafe provinciale ovvero alla modifica dei dati ivi contenuti, nonché alla consegna del fascicolo superfici SIAF all’impresa. (3) In caso di esito negativo, in tutto o in parte, della verifica di cui al comma 1, la Ripartizione provinciale Agricoltura comunica tempestivamente al richiedente le difformità riscontrate, invitandolo a fornire dei chiarimenti. (4) Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, senza che siano stati forniti i chiarimenti richiesti, l’iscrizione si intende respinta. Qualora il/la richiedente insista sulla correttezza delle informazioni rese, la richiesta di iscrizione o di variazione è sottoposta entro 60 giorni a un’ulteriore verifica da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione tecnica della Ripartizione provinciale competente per le foreste o per il paesaggio, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura indice una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, e successive modifiche, e decide poi quali dati inserire, eventualmente anche d’ufficio, nell’anagrafe provinciale. Tale decisione viene comunicata al/alla richiedente. (4/bis) Qualora sia stata conferita la delega di cui all’articolo 6, comma 7, le verifiche di cui ai commi precedenti competono al Direttore delegato/alla Direttrice delegata. 5) Di norma i dati di riferimento, ai fini della verifica di cui al comma 1, sono quelli contenuti nelle fonti di dati di cui all'allegato B;
in caso di difformità, il richiedente deve chiedere un aggiornamento dei rispettivi dati contenuti nelle fonti di riferimento
”.

Nel caso di specie, l’Ufficio Sistemi Informativi Agricoli della Provincia, con comunicazione di data 24.02.2023, ha espressamente indicato agli interessati che la verifica della variazione presentata aveva avuto esito negativo e che conseguentemente l’istanza non sarebbe stata accolta, rendendoli contestualmente edotti della possibilità di presentare richiesta di riesame: “ …omissis… Per questo motivo, l’Ufficio sistemi informativi agricoli (SIAF) NON provvederà al trasferimento nel LAFIS (fascicolo aziendale) delle superfici agricole dall’impresa MICHELI GIULIANA (MCHGLN34E44F205M) alla SOCIETA’ AGRICOLA FERRUCCIO MICHELI (03168210213), come richiesto il 15.11.2022 in base al contratto d’affitto di fondo rustico del 11.10.2022 ed alle dichiarazioni dei contitolari che detengono il 66,67% delle quote di proprietà dei terreni, inviate il 21.12.2022 all’Ufficio scrivente. L’art. 10, comma 4 del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 9 marzo 2007, n. 22, prevede, che entro 30 giorni dalla notifica il richiedente può insistere e chiedere un’ulteriore verifica da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura e quindi la domanda di iscrizione sarà riesaminata dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. In questo caso è da presentare una richiesta formale alla Ripartizione provinciale Agricoltura, landwirtschaft.agricoltura@pec.prov.bz.it, entro e non oltre il 26 marzo 2023 ”.

A fronte di tale comunicazione, nessuna richiesta di riesame risulta essere pervenuta alla competente Ripartizione provinciale agricoltura, non essendo pertanto rinvenibile alcuna lesione dei diritti partecipativi della ricorrente.

L’Amministrazione provinciale ha pertanto rispettato il procedimento contemplato dal citato art. 10 D.P.G.P. n. 22/2007, comunicando l’esito negativo degli accertamenti e avvisando gli interessati della facoltà di richiedere un’ulteriore verifica.

Né può ravvisarsi il prospettato vizio procedimentale sulla scorta del lamentato revirement da parte dell’Amministrazione, ravvisabile segnatamente nella previa notifica di un “ preavviso di accoglimento ” seguito tuttavia da un provvedimento di natura reiettiva. Nel caso di specie, la reiezione dell’istanza è stata invero preceduta da un contraddittorio cartolare, caratterizzato dalla presentazione da parte dei controinteressati di osservazioni, cui la ricorrente ha puntualmente replicato depositando specifiche controdeduzioni attraverso le quali è stata ampiamente garantita la facoltà di interlocuzione.

La natura vincolata del provvedimento adottato dall’Amministrazione resistente, inoltre, esclude una qualsivoglia rilevanza al vizio prospettato nel motivo di impugnazione oggetto di disamina. Invero, nel caso di specie l’Ufficio competente si è limitato a constatare la mancanza dei presupposti giuridici astrattamente previsti dalla normativa ai fini dell’accoglimento della domanda (ossia il carattere di terzietà della società istante ai sensi del punto 7 dell’allegato 2 della circolare AGEA), senza procedere ad una ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati.

È pertanto evidente che, a fronte di una specifica norma attributiva del potere e disciplinante le specifiche condizioni di fatto correlate al suo esercizio, la valutazione dell’Amministrazione risulta essere stata circoscritta alla mera verifica dell’esistenza dei presupposti richiesti per l’adozione del provvedimento invocato dall’interessata, con conseguente natura vincolata dello stesso.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come l’attività amministrativa assuma natura vincolata allorquando gli elementi da acquisire e da valutare nell’adozione della decisione siano stabiliti ex ante dalla legge, riservando all’autorità esclusivamente il potere di accertare la sussistenza in concreto dei presupposti di esercizio della stessa attività.

Ne consegue pertanto che, proprio in considerazione della natura vincolata del provvedimento oggetto di impugnazione, trova applicazione il comma 3 dell’art. 11/ bis della L.P. 17/1993, a tenore del quale: “ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti di pianificazioni, ai procedimenti concorsuali e ai procedimenti di natura agevolativa nei quali si realizza una concorrenza tra le domande, ai procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa sorti a seguito di istanza di parte, nonché ai procedimenti che si concludono con un provvedimento di natura vincolata ”.

Del resto, la natura vincolata del potere esercitato dall’autorità amministrativa influisce notoriamente sul procedimento amministrativo, segnatamente ridimensionando l’importanza della partecipazione del privato. La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo avuto modo di evidenziare che: “ In presenza di un atto vincolato, ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/90, la mancata partecipazione in sede procedimentale non può condurre all’annullamento dell’atto ” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 6926 di data 11.11.2020).

Parimenti irrilevanti si profilano le ulteriori considerazioni tese a desumere la natura discrezionale dell’attività esercitata dall’amministrazione resistente dall’ordinanza cautelare con la quale questo Tribunale ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione. Invero, la giurisprudenza amministrativa si è attestata nel ritenere che la sussistenza di un’attività vincolata non escluda la configurabilità di interessi legittimi in capo al privato: “ anche a fronte di attività connotate dall’assenza in capo all’amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica … occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l’attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo ” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8 del 30.07.2008, recentemente richiamata da Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2916 di data 22.03.2023).

La stessa giurisprudenza di questo Tribunale evocata dal ricorrente ( id est : sent. n. 101/2023), lungi dal qualificare l’attività in questione in termini di discrezionalità amministrativa, vi attribuisce la differente natura di “ discrezionalità tecnica ”, nell’ambito della quale l’Amministrazione è vincolata dal risultato conseguito a seguito dell’espletamento dell’accertamento tecnico richiesto a verificare la sussistenza dei presupposti contemplati dalla norma attributiva del potere. Trattasi, di tutta evidenza, di un concetto collocato su di un piano ontologicamente distinto rispetto a quello di “ discrezionalità amministrativa ”, unico concernente la ponderazione degli interessi sottesi all’attività posta in essere dall’Amministrazione.

Ne consegue l’insussistenza di una qualsivoglia incompatibilità intercorrente tra attività vincolata nel risultato da perseguire e attività istruttoria, implicante cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico e finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa attributiva del potere. Nel caso di specie, dunque, tenuto conto delle norme attributive del potere e delle modalità di esercizio dello stesso deve senz’altro ritenersi che la discrezionalità tecnica di cui gode l’Amministrazione venga a delinearsi in termini “serventi” rispetto al vincolo amministrativo, atteso che solo il profilo tecnico risulta essere demandato alla valutazione discrezionale, risultando il profilo amministrativo già determinato dalla legge.

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