TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-01-20, n. 202000045
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Pubblicato il 20/01/2020
N. 00045/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00773/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2019, proposto da la Chimera Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G F e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F H, F B e J C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto n. 409 del 12 settembre 2019, comunicato con nota prot. n. 29986/19-SA/FF del 17 settembre 2019, con il quale l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona ha aggiudicato in via definitiva la gara indetta per l’“ Affidamento in concessione del servizio di gestione bar-ministore e rivendita giornali presso il Presidio Ospedaliero Oglio Po di Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) ”, in favore della F S.r.l.s.;
- ove occorra, della lex specialis di gara, ivi compreso il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e i suoi allegati, nell’ipotesi che gli stessi siano interpretati come volti a consentire la presentazione di un’offerta difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, anche in ordine ai requisiti di partecipazione;
- in parte qua , di tutti i verbali di gara (con particolare riferimento ai verbali n. 1 del 18 dicembre 2018 e n. 2 del 7 gennaio 2019 e n. 3 dell’8 gennaio 2019) nella parte in cui è stata valutata l’ammissibilità della partecipazione alla procedura di gara e la validità dell’offerta presentata dalla F S.r.l.s., compreso il provvedimento di ammissione disposto con decreto aziendale n. 19 del 21 gennaio 2019;
- del verbale n 6 del 20 agosto 2019 e della relazione di verifica di congruità con cui il responsabile del procedimento ha ritenuto l’adeguatezza degli elementi giustificativi addotti dalla F S.r.l.s. a seguito della rilevazione di anomalia dell’offerta e, conseguentemente, l’attendibilità e affidabilità dell’offerta medesima;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati;
Nonché per l’accertamento
e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Azienda Socio-sanitaria territoriale di Cremona e la F S.r.l.s. nelle more della definizione del giudizio;
nonché, in via subordinata, per la condanna
al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona e di F S.r.l.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2020 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Chimera società cooperativa, odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del “ servizio di gestione bar-ministore e rivendita di giornali presso il Presidio ospedaliero Oglio Po di Vicomoscano di Casalmaggiore ” per un periodo di 72 mesi, bandito dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - ASST Cremona in data 23 ottobre 2018, classificandosi al secondo posto, con 89,93 punti.
2. La procedura è stata aggiudicata a F S.r.l.s., collocatasi al primo posto con 100 punti.
3. Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2019 l’esponente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta con decreto n. 409 del 12 settembre 2019 e altri atti della procedura, assumendone l’illegittimità.
4. Il ricorso è affidato a due motivi in diritto, così rubricati:
I. In via principale. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4.3 e 9 del disciplinare di gara, nonché dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, carente ed erronea istruttoria. Mancata sussistenza dei requisiti di idoneità professionale . La controinteressata sarebbe stata illegittimamente ammessa alla gara pur non disponendo dei necessari requisiti di idoneità professionale ed in particolare dell’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, prescritta dall’articolo 4.3 del disciplinare di gara. L’attività prevalente e principale di Falc sarebbe, infatti, quella inerente il servizio di vigilanza privata non armata, di guardiania, portierato e sorveglianza, mentre essa svolgerebbe solo in via residuale l’attività di somministrazione alimenti e bevande, gestione bar, rivendita riviste e giornali.
II. In via subordinata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13.2. del disciplinare di gara, nonché degli artt. 4, 23, 95, 96 e 97 e ss. del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, irragionevolezza manifesta e carenza di motivazione . La ricorrente contesta l’esito positivo del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, evidenziando che la concorrente ha considerato un costo medio del personale significativamente inferiore rispetto a quello indicato dalle tabelle ministeriali di riferimento, giustificando incongruamente le numerose voci di spesa non considerate come compensabili con gli introiti del contratto di sponsorizzazione con i fornitori (12.000 euro annui) e del credito IVA (5.000 euro annui), ovvero con entrate aleatorie.