TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-07-22, n. 202001862

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-07-22, n. 202001862
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001862
Data del deposito : 22 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2020

N. 01862/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2018, proposto da
G R, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 37;

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,

del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina del 2 marzo 2018 prot. 1043 (prot.int./n. 1927), con cui il Soprintendente ha ordinato al ricorrente “.. la remissione in pristino stato dell’area di Via Teatro Greco nella quale in atto è collocato il manufatto provvisorio nel suo complesso in quanto privo di prescritta autorizzazione ex art. 146 c. 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggi. ”;
nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra e nei limiti d’interesse, di tutti gli atti richiamati nelle premesse del sopradetto provvedimento e non conosciuti dal ricorrente;
e precisamente della “.. autorizzazione paesaggistica prot. n. 0001143 del 23/02/2017 resa in sede di Conferenza dei Servizi ..”, del “.. provvedimento cautelativo prot. n. 2010 del 31/03/2017 ..”, della dichiarazione resa dall’Ing. Massimo Puglisi per il Comune di Taormina, riportata del verbale del Collegio di Vigilanza del 6/04/2017, del “.. verbale di denuncia al Comando dei Carabinieri della Stazione di Taormina del 31/05/2017 …”, dello “.. ordine di remissione in pristino disposto con nota prot. n. 0003484 del 01/06/2017 ..”, della “.. segnalazione alla procura della Repubblica prot. n. 0003485 del 01/06/2017 ..” e della “.. segnalazione al Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale della Sezione di Siracusa prot. n. 0003486 del 01/06/2017 ;..”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020;

Viste le Linee Guida sull’applicazione dell’art. 4 del D.L. 28/2020 e sulla discussione da remoto;

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020 il dott. G G A D e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Espone il ricorrente di essere in possesso di licenza al commercio su area pubblica a posto fisso (da ultimo rinnovata il 15 novembre 2011, n. 53) nonché titolare della concessione n. 185/2004 rilasciata dal Comune di Taormina, Servizio COSAP, “.. per la occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ..”, e precisamente per l’occupazione di mq 8,00 in Via Teatro Greco “.. allo scopo di: di collocare un chiosco amovibile ..” per la vendita di souvenir.

Precisa il deducente che il posizionamento di tale chiosco\gazebo amovibile, è stato assentito per gli aspetti paesaggistici dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina con autorizzazione del 14 marzo 2002 prot. 724 c.c., mentre per gli aspetti edilizi dal Comune di Taormina con autorizzazione edilizia del 4 luglio 2002 prot. 1299/02.

Il ricorrente afferma, dunque, che acquisiti i sopradetti titoli abilitativi, ha proceduto al posizionamento del chioschetto amovibile sull’area in concessione, avviando l’attività commerciale di vendita di souvenir con pagamento annuale del canone di occupazione del suolo pubblico.

Aggiunge l’esponente che a seguito del noto evento “ Vertice G7 di Taormina 26/27 maggio 2017 ”, il Comune di Taormina con nota del 28 marzo 2017 prot. 6873 ha comunicato che - premesso “ che la città di Taormina ospiterà, il 26 e 27 Maggio prossimo venturo, l’evento mondiale Vertice G7 di Taormina 26/27 maggio 2017 per il quale si sta dotando di diverse infrastrutture ” e che “ è necessario manutenere alcuni tratti di strada ricadenti all’interno del territorio comunale, per i quali si provvederà con i finanziamenti dei fondi governativi destinati all’evento Vertice G7 di Taormina 26/27 maggio 2017 ” – “ è necessario dover predisporre lo sgombero del tratto di strada di via Teatro Greco da ogni tipo di manufatto esistente, al fine di garantire il pieno e corretto rifacimento del manto stradale del predetto tratto di strada;
”;
quindi ha disposto “

1. l’immediata revoca temporanea di tutte le Concessioni di suolo pubblico ricadenti nell’area di via Teatro Greco e riportate nell’allegato elenco delle concessioni rilasciate;

2. Intima a tutti i concessionari di suolo pubblico ricedenti nella via Teatro Greco l’immediato sgombero del predetto tratto di strada da ogni tipo di bene o oggetto entro e non oltre il giorno 29 marzo 2017
”.

Rappresenta il ricorrente di aver evidenziato - unitamente agli altri concessionari di Via Teatro Greco - con comunicazione del 30 marzo 2015 prot. 7055, l’impossibilità di procedere allo sgombero nel brevissimo termine assegnato e che il Comune, con atto del 3 aprile 2017 prot. 7201, ha posticipato lo sgombero per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale al “.. 19 aprile 2017 ..”.

Il ricorrente espone di aver chiesto al Comune - unitamente agli altri concessionari di Via Teatro Greco - con nota del 14 aprile 2017 prot. 8418 di indicare espressamente la data di cessazione della revoca temporanea delle concessioni di suolo pubblico, con conseguente riposizionamento dei chioschetti e ripresa dell’attività di vendita e che il Comune con nota del 19 maggio 2017 prot. 10995, ha riscontrato tale richiesta, precisando che “.. il termine della revoca temporanea di cui al provvedimento del 28/0372017 prot. n. 6873 e del 03/04/2017 prot. n. 7201, deve intendersi nella data del 29/05/2017 con conseguente ripresa ed efficacia delle concessioni di suolo pubblico rilasciate nell’area di Via Teatro Greco ”.

L’esponente afferma di aver proceduto allo sgombero temporaneo dell’area in concessione spostando il chioschetto amovibile e, eseguito l’intervento manutentivo di rifacimento del manto stradale e conclusosi il G7, ha riposizionato il 29 maggio 2017 il proprio chioschetto sull’area in concessione, riprendendo il regolare espletamento della propria attività lavorativa di vendita di souvenir .

Con il provvedimento impugnato, decorso quasi un anno dalla conclusione del G7, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha ordinato al ricorrente “.. la remissione in pristino stato dell’area di Via Teatro Greco nella quale in atto è collocato il manufatto provvisorio nel suo complesso in quanto privo di prescritta autorizzazione ex art. 146, c. 4 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggi ”.

Con ricorso notificato in data 26 aprile 2018 all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, spedito per la notifica in data 26 aprile 2018 al Comune di Taormina, e depositato in data 17 maggio 2018 l’esponente ha proposto le domande in epigrafe.



1.1. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina) contestando formalmente le circostanze di fatto poste a fondamento dei motivi di ricorso e chiedendo il rigetto del gravame e della domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento.



1.2. Con ordinanza 11 giugno 2018, n. 353 è stata accolta la domanda cautelare e per l'effetto è stata sospesa l’esecuzione degli atti impugnati.



1.3. All’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020, come da verbale, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Con unico articolato motivo di ricorso l’esponente deduce i vizi di Violazione per errata applicazione degli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 42/2004 – Violazione degli articoli 6 comma 8 del decreto legge 244/2016 convertito con modificazione legge 19/2017 e dell’articolo 1 comma 1180 della legge 205/2017 - Incompetenza - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e contraddittorietà .

Il ricorrente, in sintesi, dopo aver richiamato gli artt. 147 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 evidenzia di aver proceduto al posizionamento del proprio chioschetto sull’area in concessione in Via Teatro Greco, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina del 14 marzo 2002 numero 724 c.c.

L’esponente, dunque, ha osservato che al contrario di quanto asserito dalla Soprintendenza col provvedimento impugnato, non è “.. privo di prescritta autorizzazione ex art. 146 c. 4 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio ..” , in quanto titolare dell’apposita autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla medesima Soprintendenza per l’installazione del chiosco sull’area in concessione in Via Teatro Greco ed in corso di piena validità ed efficacia, non essendo stata oggetto di alcun provvedimento di annullamento in autotutela e/o revoca.

La Soprintendenza invero, è ben a conoscenza dell’esistenza di tale autorizzazione paesaggistica, richiamandola espressamente nel provvedimento impugnato;
tuttavia, a quanto è dato comprendere dal contenuto dello stesso provvedimento impugnato, la riterrebbe “.. SCADUTA ..” al pari della concessione di suolo pubblico;
tale valutazione - argomenta l’esponente - è errata e va disattesa.

- In ordine alla validità della autorizzazione paesaggistica l’esponente argomenta quanto segue.

a) L’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 14 marzo 2002 prot. 724 cc, è pienamente valida ed efficace;
tale autorizzazione è priva di un termine di scadenza.

Inoltre, l’esponente argomenta di aver posizionato - ottemperate le condizioni nella stessa stabilite ed acquisita l’autorizzazione edilizia Comunale del 4 luglio 2002 n. 68 - il chiosco amovibile, sicché l’autorizzazione paesaggistica rilasciata, non ha alcun termini di scadenza con conseguente validità a tempo indeterminato.

b) L’unico termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica è quello prescritto dall’art. 146, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, riguardante l’esecuzione dell’intervento autorizzato previa acquisizione del relativo titolo edilizio abilitativo e quindi nella specie l’autorizzazione edilizia ed posizionamento del chioschetto;
osservato tale termine di efficacia (riguardante la sola realizzazione dell’intervento), l’autorizzazione paesaggistica acquisisce validità permanente.

Afferma il ricorrente di aver eseguito il posizionamento del chioschetto nei termini dell’autorizzazione edilizia del 4 luglio 2002 n. 68 che assegnava “.. inizio dei lavori: entro un anno del rilascio dell’autorizzazione;
ultimazione dei lavori: entro un anno dalla data di inizio dei lavori
”;
l’autorizzazione paesaggistica del 14 marzo 2002 quindi ha acquisito validità permanente.

c) Con specifico riferimento all’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato del 2 marzo 2018 secondo cui la “.. ricollocazione del gazebo su Via Teatro Greco ..” avrebbe “… comportato violazione dell’obbligo disposto da questa Soprintendenza con nota prot. n. 0001143 del 23/02/2017 ..”, il ricorrente deduce innanzitutto che la nota del 23 febbraio 2017 non è stata mai comunicata ma solo richiamata nel provvedimento del 2 marzo 2018;
in secondo luogo osserva che con tale nota la Soprintendenza “.. in sede di Conferenza dei Servizi in pari data per gli interventi di manutenzione sulle infrastrutture stradali di Taormina ..” avrebbe apposto quale condizione alla propria autorizzazione alla realizzazione degli interventi straordinari sulle infrastrutture di Taormina necessari per l’evento internazionale del G7 “.. che tutte le occupazioni di suolo pubblico sulla via Teatro Greco, ove insistono gazebi, pedane e relative opere accessorie vengano rimosse in modo permanente ”.

Il ricorrente argomenta di aver acquisito copia del verbale della Conferenza dei Servizi del 23 febbraio 2017, e di aver appreso che “.. il Soprintendente chiede al Sindaco informazioni in merito alla questione della presenza di strutture precarie presenti lungo Via Teatro Greco, richiedendo che tutte le occupazione di suolo pubblico sulla Via Teatro Greco, ove insistono gazebi, pedane e relative opere accessorie, vengano rimosse in modo permanente ..” e che “.. il Sindaco si impegna ad effettuare, in tempi brevi, una ricognizione dei rapporti concessori con gli attuali gestori di tali strutture precarie, in funzione di valutare successivamente la fattibilità di una loro eventuale ricollocazione in altra sede;
si conviene, quindi all’unanimità, che il rimontaggio o meno delle strutture precarie non può costituire, in ogni caso, condizione ostativa alla realizzazione dei lavori
”.

Tale ricognizione – argomenta il deducente - è stata espletata dall’Amministrazione comunale che con nota dell’8 giugno 2017 prot. 12104 ha comunicato alla Soprintendenza di Messina che tutte le strutture precarie insistenti Via Teatro Greco (e quindi anche quella del ricorrente) sono munite dei “.. provvedimenti di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e dei preventivi pareri della Soprintendenza ..”, precisando espressamente “.. che le predette autorizzazioni di codesto dipartimento, sono ancora vigenti ed efficaci e, in assenza di nuova valutazione di codesto Ente, che si esprime in termini di revoca dei propri provvedimenti ancora in essere, lo scrivente non può adottare provvedimenti di annullamento in autotutela delle concessioni di suolo pubblico ..”, con l’ulteriore precisazione che la “.. rimozione permanente dei gazebo sopra citati, presupponga in ogni caso necessariamente l’annullamento o revoca dei provvedimenti amministrativi di carattere autorizzatorio già rilasciati, tuttavia un provvedimento di revoca o annullamento non può essere legittimamente adottato da questo ente in assenza dei presupposti normativi richiesti dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Infatti, l’adozione di provvedimenti amministrativi non supportati dai presupposti di legge esporrebbe il Comune a contestazioni che lo vedrebbero sicuramente soccombente con gravi danni erariali .”.

La richiesta della Soprintendenza del 23 febbraio 2017 “.. che tutte le occupazioni di suolo pubblico sulla via Teatro Greco, ove insistono gazebi, pedane e relative opere accessorie vengano rimosse in modo permanete ..”, argomenta l’esponente, è stata pertanto rigettata dal Comune e la Soprintendenza, a quanto è dato sapere, non ha proposto alcuna impugnazione.

Il richiamo nelle premesse del provvedimento del 2 marzo 2018 di tale parere del 23 febbraio 2017 è quindi illegittimo in quanto già denegato dal Comune col provvedimento dell’8 giugno 2017 prot. 12104.

Il ricorrente contesta comunque il parere della Soprintendenza del 23 febbraio 2017 in quanto la richiesta di rimozione “.. in modo permanente ..” contrasta con le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla stessa Soprintendenza ed in corso di validità non essendo state annullate in autotutela né revocate;
a ciò si aggiungano i vizi del difetto di motivazione non essendo dato comprendere quali sarebbero le ragioni di tale preclusione al rimontaggio e della legittima aspettativa generata nel ricorrente dal lungo tempo decorso dal parere del 23 febbraio 2017 e dal rimontaggio del 29 maggio 2017 rispetto al provvedimento di rimessione in pristino del 2 marzo 2018.

Infine, ha argomentato il ricorrente, qualora la Soprintendenza abbia ritenuto scaduta l’autorizzazione paesaggistica del 14 marzo 2002 n. 724 cc per il riposizionamento del chiosco - avvenuto il 29 maggio 2017 a seguito dei completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale e della conclusione del G7 tenutosi a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017 -, il provvedimento impugnato è illegittimo per i seguenti motivi: il chioschetto del ricorrente, come peraltro indicato espressamente nella stessa autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza il 14 marzo 2002, è amovibile in quanto dotato di apposite ruote (caratteristica tecnica ben rappresentata negli elaborate tecnici approvati dalla stessa Soprintendenza). Il posizionamento o lo spostamento dello stesso dall’area in concessione quindi, avviene senza realizzazione e/o distruzione di opere. Sicché la mancanza di realizzazione di opere, ha comportato che lo spostamento del chiosco da parte del ricorrente nei pochi giorni (tra il 19 aprile 2017 ed il 29 maggio 2017) richiesti dal Comune per il rifacimento del manto stradale e per lo svolgimento del G7, non ha apportato alcuna innovazione e/o modifica con conseguente piena validità dell’autorizzazione paesaggistica del 14 marzo 2002.

Aggiunge il ricorrente che tale spostamento temporaneo del chioschetto, è avvenuto per l’esecuzione di un intervento di manutenzione del fondo stradale peraltro connesso ad un evento straordinario qual è il G7;
si tratta quindi di uno spostamento determinato da un lato dalla esecuzione di un intervento ordinario previsto implicitamente in tutti i titoli abilitativi al commercio su strade pubbliche (e quindi anche nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente), dall’altro da cause di forza maggiore.

Il ricorrente afferma, pertanto, che concluso il periodo di interdizione temporanea dell’occupazione del suolo in concessione (come detto dal 19 aprile 2017 al 29 maggio 2017), ha riposizionato il proprio chioschetto nell’area riacquista in concessione, senza realizzazione di alcuna nuova opera né modifica dello stato di fatto preesistente a tale temporaneo spostamento e quindi senza necessità di dover acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica né tantomeno rinnovare l’autorizzazione paesaggistica del 14 marzo 2002 ancora pienamente valida.

d) L’esponente rileva inoltre che l’autorizzazione paesaggistica al posizionamento del chiosco costituisce sostanzialmente un nulla-osta/parere al rilascio da parte del Comune degli ulteriori titoli abilitativi necessari a tale posizionamento;
sicché nella sussistenza della piena validità di tali titoli abilitativi rilasciati dal Comune, il nulla-osta/parere della Soprintendenza non può scadere di validità in quanto privo di una propria autonomia provvedimentale.

- In ordine alla validità della concessione di occupazione del suolo pubblico l’esponente argomenta quanto segue.

a) Per un primo aspetto, l’esponente deduce l’incompetenza della Soprintendenza alla dichiarazione di intervenuta scadenza, trattandosi della “concessione per la occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche” 185/2004 rilasciata dal Comune di Taormina nell’esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di occupazione di suolo ed aree pubbliche comunali.

Da ciò l’impossibilità per la Soprintendenza di interferire sulla validità dei provvedimenti concessori del Comune.

b) Argomenta il ricorrente che la concessione 185/2004 è comunque pienamente valida posto che tale concessione prevede espressamente alle “condizioni aggiuntive” di cui all’Allegato A, punto 3) la proroga della validità “.. di anno in anno mediante rinnovo della concessione che dovrà avvenire con il semplice versamento del canone annuo dovuto dal concessionario ..”;
dunque, con il pagamento del canone annuale effettuato annualmente dal 2004 al 2018, ha prorogato di anno in anno la validità della concessione 185/2004 sino al 31 dicembre 2018.

Inoltre, tale concessione è prorogata ex lege sino al 31 dicembre 2020 (più precisamente, dapprima al 31 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 19/2017 in sede di conversione, e adesso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 1180, della legge n. 205/2017).

Sicché, argomenta il ricorrente, la concessione all’occupazione del suolo pubblico mediante posizionamento del chioschetto è in corso di piena validità come espressamente riconosciuto dallo stesso Comune con atto del 19 maggio 2017 n. 10995, con evidente errore della Soprintendenza nel ritenerla scaduta.

c) Infine, l’esponente osserva che la Soprintendenza, con il provvedimento impugnato, si limita a riportare nelle premesse che con nota del 14 giugno 2017 prot. 3678 e successivo sollecito del 4 luglio 2017 prot. 4208, ha chiesto al Comune di Taormina “.. copia delle concessione delle strutture precarie insistenti sulla via Teatro Greco ..” e che il Comune ha riscontrato tale richiesta con nota del 9 agosto 2017 prot. 16805 “.. con la quale vengono trasmesse copie delle concessioni di suolo pubblico ”.

La Soprintendenza omette di riportare la significativa nota assunta dal Comune di Taormina l’8 giugno 2017 prot. 12104 con la quale si attesta che la struttura del ricorrente (al pari delle altre in Via Teatro Greco) è munita dei “.. provvedimenti di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e dei preventivi pareri della Soprintendenza ..”, rilevando “.. che le predette autorizzazioni di codesto dipartimento, sono ancora vigenti ed efficaci e, in assenza di nuova valutazione di codesto Ente, che si esprime in termini di revoca dei propri provvedimenti ancora in essere, lo scrivente non può adottare provvedimenti di annullamento in autotutela delle concessioni di suolo pubblico ..”, con l’ulteriore precisazione che la “.. rimozione permanente dei gazebo sopra citati, presupponga in ogni caso necessariamente l’annullamento o revoca dei provvedimenti amministrativi di carattere autorizzatorio già rilasciati, tuttavia un provvedimento di revoca o annullamento non può essere legittimamente adottato da questo ente in assenza dei presupposti normativi richiesti dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Infatti, l’adozione di provvedimenti amministrativi non supportati dai presupposti di legge esporrebbe il Comune a contestazioni che lo vedrebbero sicuramente soccombente con gravi danni erariali .”.

La Soprintendenza – argomenta l’esponente - innanzi a tale chiaro rifiuto del Comune ad emanare dei provvedimenti di sgombero in quanto ritenuti illegittimi in considerazione della validità dei titoli abilitativi/autorizzatori e della insussistenza dei presupposti per l’annullamento e/o revoca, ha assunto il provvedimento impugnato, fondandolo su una fantomatica scadenza dei titoli abilitativi ed autorizzatori che già il Comune le aveva chiarito come del tutto insussistente e ha omesso qualunque valutazione sugli aspetti paesaggistici di competenza id est su quali sarebbero i pregiudizi apportati dal chioschetto del ricorrente a tali aspetti e cosa sarebbe mutato rispetto all’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 14 marzo 2002 con cui si riconosceva la compatibilità paesaggistica.

In conclusione, secondo il ricorrente non è dato comprendere per quale ragione la Soprintendenza intende eliminare i rivenditori di souvenir presenti da decenni nella Via Teatro Greco, divenuti un elemento folcloristico della città turistica, e da ciò gli ulteriori profili di illegittimità per difetto di motivazione e sviamento.

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