TAR Lecce, sez. III, sentenza 2025-01-02, n. 202500003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2025-01-02, n. 202500003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202500003
Data del deposito : 2 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2025

N. 00003/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00450/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Villanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di IP, in persona del Sindaco pro tempore ; rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Corciulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

quale cointeressato, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Lembo e Giuseppe A. Della Ducata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2023, notificata in data 24 febbraio 2023, con la quale il Comune di IP ha disposto la revoca della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, di affidamento in concessione all’odierno ricorrente del “ IO ” (facente parte del demanio comunale) sito in -OMISSIS-, per l’attività di Cartoleria e Rivendita di giornali, e della concessione/contratto relativa del 19 febbraio 2008, Rep. n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

- tra cui, in particolare, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2023, con la quale il Comune di IP ha disposto la revoca dell’autorizzazione al subingresso del sig. -OMISSIS- nella concessione de qua, assentita con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 19 ottobre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IP e del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. F. Zacà, in sostituzione dell'Avv. M. Villanova, per la parte ricorrente, Avv. R. Corciulo per la P.A. resistente, Avv. M. Lembo, anche in sostituzione dell'Avv. G. Della Ducata per il cointeressato Sig. -OMISSIS-;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 20 aprile 2023 e depositato in data 9 maggio 2023, il ricorrente - concessionario dal gennaio 1997 di un “ IO ”, sito nel Comune di IP alla -OMISSIS-, facente parte del demanio comunale, adibito a Cartolibreria e alla Rivendita di giornali, libri, ed altro - ha chiesto l’annullamento, ritenendola illegittima, della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2023, notificata il 24 febbraio 2023, con la quale il Comune di IP ha disposto la revoca della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, di affidamento in concessione al predetto ricorrente del citato IO (appartenente al demanio comunale) e della concessione/contratto relativa del 19 febbraio 2008, Rep. n. -OMISSIS-.

Ha chiesto, altresì, l’annullamento di ogni altro atto connesso, inclusa la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2023, con la quale il Comune di IP ha revocato l’autorizzazione al subingresso del sig. -OMISSIS- nella concessione de qua, assentita con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 19 ottobre 2022.

Il ricorrente ha premesso in punto di fatto:

- che con istanza del 6 giugno 2022, ha chiesto al Comune di IP di far subentrare nella titolarità della concessione di che trattasi il sig. -OMISSIS-, al fine di poter rilevare anche l’attività di Cartolibreria e Rivendita di giornali e riviste in esso svolta;

- che l’Amministrazione Comunale intimata, con determinazione dirigenziale nr. -OMISSIS- del 19 ottobre 2022, ha autorizzato il richiesto subingresso e la conseguente volturazione del contratto di concessione, Rep. n. -OMISSIS-, del 19 febbraio 2008, intestato al sig. -OMISSIS-;

- che il 25 ottobre 2022, l’odierno ricorrente e il sig. -OMISSIS-, hanno stipulato con atto notarile un contratto di cessione dell’azienda commerciale avente a oggetto l’attività di edicola, oggettistica e commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e libreria, fino ad allora svolta dal ricorrente -OMISSIS- nel predetto IO comunale;

- che in data 19 novembre 2022, il sig. -OMISSIS- ha presentato al S.U.A.P. di IP una S.C.I.A. Edilizia per interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sul medesimo IO;

- che il Comune di IP, infine, ha adottato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2023 nei confronti del sig. -OMISSIS-, e la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2023 nei confronti dell’odierno ricorrente, disconoscendo l’efficacia dell’autorizzazione (revocata) al subingresso del Sig. -OMISSIS- nell’azienda commerciale fino ad allora svolta dall’odierno ricorrente, ritenendo responsabile quest’ultimo della presentazione al S.U.A.P. di IP, da parte del -OMISSIS-, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia, nonché di aver intrapreso un intervento di manutenzione straordinaria sul IO comunale, affermando che “ non può sostenersi in alcun modo che con il subentro del sig. -OMISSIS-, quand’anche perfezionato, il concessionario originario avrebbe dismesso i propri obblighi di tutela e conservazione dell’immobile, giacché solo la restituzione dello stesso all’effettivo proprietario lo avrebbe liberato dagli obblighi in capo a lui incombenti… ”.

1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 89 e 92, co. 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 – Violazione del principio costituzionale di buon andamento, che impone all’Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare - Violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. - Eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento.

II - Violazione di legge ex art. 3 Legge n. 241/1990 per difetto di motivazione - Eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta - Violazione dei principi di gradualità e proporzionalità.

1.2 Il 19 giugno 2023 si è costituita in giudizio il Comune di IP, depositando brevi note di costituzione per impugnare e contestare in toto il ricorso perché e inammissibile, irricevibile, improcedibile, improponibile per difetto di interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. e/o per carenza di presupposizione giuridica e di carattere logico tra i due provvedimenti impugnati e comunque per mancanza di connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi e/o per difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del ricorrente, e/o per violazione dell’art. 40 c.p.a., atteso che non contiene l’esposizione di “ motivi

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