TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-05-31, n. 202100501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-05-31, n. 202100501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100501
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 00501/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2014, proposto da Garage Imagna di Capelli &
C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G V, B L P e K N, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato E C in Brescia, via Romanino, 16 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della diffida prot. 100236 11-16/MC del 22/10/2013 della Provincia di Bergamo avente ad oggetto "

SP

14: Valle Imagna - Impianto distribuzione di carburanti al Km 15.641-15.666 in Comune di Capizzone. Nulla osta prot. 17462 del 15.02.2008 - Diffida rimozione";

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa E G nell'udienza di merito del giorno 26 maggio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137;


FATTO e DIRITTO

Ritenuto e considerato:

- che prima dell’udienza per la trattazione nel merito del ricorso, le parti hanno depositato scritti difensivi dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, rappresentando che nel corso delle operazioni peritali, con l’ausilio del Consulente Tecnico d’Ufficio, hanno raggiunto un accordo consacrato nel verbale di conciliazione già sottoscritto, che ha definito i reciproci obblighi, la ripartizione in parti uguali delle spese per la CTU e la compensazione delle spese di lite;

- che non resta pertanto al Collegio che prendere atto della sopravvenienza e dichiarare l’improcedibilità del gravame, a spese compensate;

- che con separato provvedimento verrà disposta la liquidazione delle spese del CTU, che - in conformità al nominato accordo tra le parti - sono poste per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico dell’amministrazione resistente;

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