TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-01-05, n. 202400132
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2024
N. 00132/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2021, proposto da
Società Cooperativa Sociale Onlus dell'Angelo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Benevento, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. uscita n. 0019298 reso dal Prefetto della Provincia di Benevento in data 12/03/2021 con cui si decreta d’autorità la risoluzione del contratto prot. n. 35792/1, stipulato con la odierna ricorrente in data 15/09/2016, di appalto dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel Centro di Accoglienza Straordinario con sede in Frasso Telesino (BN), alla Via S. Rocco n°15 e si dispone il trasferimento mediante riallocazione degli stranieri ivi ospitati;
- nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: U.T.G. - Prefettura di Benevento e Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È al vaglio del Collegio il provvedimento, emesso dalla Prefettura di Benevento il 12 marzo 2021, prot. 19298, recante la “risoluzione d’autorità” del contratto d’appalto prot. n. 35793/1 del 15/9/2016, del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel Centro di Accoglienza Straordinario (C.A.S.) di Frasso Telesino (BN), stipulato con la ricorrente Cooperativa a seguito dell’aggiudicazione di procedura di gara.
La ricorrente rappresenta in fatto quanto segue.
Con il citato contratto la Prefettura di Benevento (U.T.G.), ad esito di una procedura negoziata indetta con bando prot. 31635 del 08/08/2016 (all. 3 del ricorso) in cui la ricorrente si è collocata in posizione utile in graduatoria di gara, ha affidato alla Cooperativa sociale Onlus Dell’Angelo (infra, Cooperativa) il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel Centro di Accoglienza Straordinario (C.A.S.) di Frasso Telesino (BN), Via San Rocco n°15, gestito dalla medesima cooperativa. Con successivo atto aggiuntivo prot. 24160 del 29/06/2017 (all. 4 del ricorso) è stata disposta la proroga del rapporto contrattuale in essere per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di gara che, all’epoca del ricorso, la Prefettura di Benevento non aveva ancora definito; ragion per cui il contratto di appalto originario è ancora vigente tra le parti, e la ricorrente regolarmente ospita n. 13 migranti nel C.A.S. in parola.
La deducente premette, a ricostruzione della pregressa vicenda procedimentale, che nel corso dell’anno 2019 la Prefettura resistente aveva indetto una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di accoglienza in parola, di cui alla determina prot. n°28779 del 9/4/2019, di indizione di una gara europea intesa alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi aventi capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti, per il periodo presunto 01/06/2019-31/05/2020, nel territorio della provincia di Benevento, per un numero complessivo di posti pari a 300.
La Cooperativa odierna ricorrente presentava domanda di partecipazione; nel corso della gara la commissione verificava il possesso del requisito dell’agibilità degli immobili individuati dalla ricorrente per l’espletamento dei servizi, con esito negativo per uno degli immobili indicati nell’offerta della deducente, ossia quello ubicato in via Rotabile Frasso – Dugenta, ed esito positivo per quello ubicato in via San Rocco, munito del certificato di agibilità prot. 2899 del 03.05.2017. 2 ex art. 54 D. Lgs. n°50/2001.
Dal che scaturì l’esclusione dalla gara, con segnalazione all’ANAC, impugnata davanti a questo TAR con ricorso n. di R.G. il ricorso n°2020/2020, respinto con sentenza n°5321/2020.
1.1. Ne è seguito un procedimento sanzionatorio fondato sulla comunicazione prot. Anac n°64540 del 2/9/2020, successivamente integrata in data 18/11/2020 (prot. 87674), con il quale la Prefettura di Benevento ha segnalato di aver disposto l’esclusione dalla gara della cooperativa “… per aver accertato la presentazione di una falsa dichiarazione...” in ordine al possesso dei requisiti minimi di ammissione alla stessa. La falsa dichiarazione consisteva nel possesso del requisito di agibilità per l’immobile ubicato in via Rotabile Frasso - Dugenta per il quale l’ente locale di riferimento ha comunicato che non vi sarebbe agli atti nessuna richiesta di agibilità che quindi non risulterebbe essere mai stata rilasciata. Ad esito del procedimento l’Anac ha adottato il provvedimento n°4 del 07/01/20218, con cui ha irrogato alla Cooperativa la sanzione pecuniaria di € 15.000,00 (quindicimila/00 Euro), ha disposto l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici della notizia de qua ed ha comminato altresì l’ulteriore sanzione di inibizione per novanta giorni dalla partecipazione alle procedure di gara e dall’affidamento di subappalti. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio, Roma, con il ricorso n°2619/2021 di R.G., tuttora pendente (all. 8 del ricorso).
1.2. Conseguenzialmente, in data 12/03/2021, la Prefettura UTG di Benevento ha adottato ad nutum il provvedimento in questa sede gravato (all. 2 del ricorso), con cui ha disposto la risoluzione del contratto di appalto in essere, adducendo che l’avvenuta irrogazione della menzionata sanzione comminata dall’Anac “ha comportato, sia pur temporaneamente, la perdita dei requisiti di partecipazione della predetta cooperativa, violando così il principio secondo cui i partecipanti alle gare pubbliche devono possedere i predetti requisiti lungo tutto l’arco della procedura di gara e anche durante la sua esecuzione…..”.
2. Si è costituita con comparsa meramente formale la Prefettura (U.T.G.) di Benevento in data 1 aprile 2021 con allegata documentazione.
2.1. La ricorrente depositava memoria il 29 aprile 2021, replica l’11 novembre 2021 ed ulteriore memoria il 10 febbraio 2022.
3. Con Ordinanza n. 789/2021 del 7 maggio 2021 assunta alla Camera di consiglio del 5 maggio 2021, la Sezione accoglieva la domanda cautelare “ Considerato che la disposta risoluzione del contratto si fonda solo sulla delibera n. 4 del 7 gennaio 2021, impugnata davanti al Tar Lazio”, sospendendo l’impugnato provvedimento risolutivo in attesa dell’esito del giudizio riguardante la predetta delibera ANAC citata, oggetto del giudizio pendente al TAR Lazio e fissando al 2 novembre 2021 l’udienza pubblica che veniva poi rinviata su disposizione del Presidente del Collegio per ragioni organizzative, alla udienza pubblica del 20 aprile 2022 e poi a quella del 13 dicembre 2022, in esito alla quale la Sezione pronunciava ordinanza collegiale del 27 gennaio 2023, n. 631 disponendo che la Prefettura di Benevento provvedesse a relazionare il Tribunale in ordine allo stato della convenzione (prot. 35792/1) del 15 settembre 2016, chiarendo se essa fosse o meno ancora in essere e dando conto delle proroghe intervenute.
3.1. La Prefettura resistente adempiva al disposto incombente producendo documentazione il 21 marzo 2023, alla quale la ricorrente replicava con memoria del 24 luglio 2023.
3.2. Alla pubblica Udienza del 4 ottobre 2023, nessuno compariva per la ricorrente e il ricorso veniva trattenuto a sentenza.
4. Deve in limine litis il Collegio preliminarmente dichiarare l’estraneità al giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito – già Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica - per non avere esso preso in alcun modo parte al procedimento sfociato nell’adozione, da parte del Prefetto di Benevento, dell’impugnato provvedimento di risoluzione d’autorità del contratto d’appalto inter partes stipulato, né, tanto meno, per aver adottato alcun atto della relativa sequela procedimentale.
Tale Dicastero deve quindi ritenersi impropriamente evocato dalla ricorrente Cooperativa e ne va, pertanto, dichiarata e pronunciata l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
5. Il Collegio deve, inoltre, interrogarsi ex officio – stante anche l’irritualità della relativa eccezione siccome sollevata con mera relazione di servizio dell’U.T.G. di Benevento anziché con memoria della difesa erariale - sulla spettanza, del resto posta in dubbio dalla stessa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 2440/2021, della giurisdizione di questo giudice sulla res iudicanda .
Va tenuto conto al riguardo che è stata impugnata la decisione prefettizia di risolvere d’autorità il contratto d’appalto stipulato con la ricorrente il 15/9/2016 per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo e che ordinariamente, come noto, le controversie inerenti la risoluzione del contratto d’appalto (per grave negligenza, malafede o inadempimento nonché in tutte le ipotesi contemplate all’art. 107, d. lgs. n. 50/2016, comprese quelle di risoluzione doverosa, previste al comma 2, lett. a) e b) di tale norma, ossia